Art. 2 
 
        Beneficiari e ripartizione delle misure compensative 
 
  1. Ai sensi del presente decreto, possono beneficiare delle  misure
compensative di cui al precedente art. 1 i seguenti soggetti: 
    a) i comuni, le comunita' montane o altri enti locali o  consorzi
di  enti  locali  non  rientranti   nella   zona   di   coordinamento
radioelettrico    internazionale    concordata    con     i     Paesi
radio-elettricamente confinanti che, entro il 30 ottobre 2022,  siano
in possesso di una autorizzazione ai sensi dell'art. 27  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 208; 
    b) i comuni, le comunita' montane o altri enti locali o  consorzi
di  enti  locali  collocati  in  aree  geografiche  nelle  quali  gli
interventi infrastrutturali necessari per la  ricezione  del  segnale
televisivo non risultano sostenibili economicamente che, entro il  30
ottobre 2022, siano  in  possesso  di  una  autorizzazione  ai  sensi
dell'art. 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. 
  2. L'elenco  delle  aree  geografiche  ricomprese  nelle  zone  non
rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico  internazionale
concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti, di  cui  alla
lettera a) del precedente comma 1, e' riportato  nell'allegato  1  al
presente decreto. 
  3. Gli interventi di cui all'art. 1 devono essere stati  effettuati
per l'adeguamento degli impianti di  ricezione  televisiva  al  nuovo
standard  di  trasmissione  DVB-T2,   come   previsto   dal   decreto
ministeriale del 19 giugno 2019 e  successive  modifiche  di  cui  in
premessa. 
  4.  Le  misure  compensative,   nel   limite   dello   stanziamento
disponibile, sono erogate agli aventi titolo, ai sensi degli articoli
seguenti, a compensazione dell'80% delle spese  documentate  ritenute
ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate  e,
comunque, per un importo non superiore a 10.000 euro. 
  5. Nel caso in cui  il  totale  delle  domande  superi  l'ammontare
complessivo delle somme stanziate, la percentuale di cui al  comma  4
del presente  articolo  e'  ridotta  proporzionalmente  nella  misura
necessaria a rispettare il limite di stanziamento.