Art. 2 Beneficiari e ripartizione delle misure compensative 1. Ai sensi del presente decreto, possono beneficiare delle misure compensative di cui al precedente art. 1 i seguenti soggetti: a) i comuni, le comunita' montane o altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti che, entro il 30 ottobre 2022, siano in possesso di una autorizzazione ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208; b) i comuni, le comunita' montane o altri enti locali o consorzi di enti locali collocati in aree geografiche nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultano sostenibili economicamente che, entro il 30 ottobre 2022, siano in possesso di una autorizzazione ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. 2. L'elenco delle aree geografiche ricomprese nelle zone non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti, di cui alla lettera a) del precedente comma 1, e' riportato nell'allegato 1 al presente decreto. 3. Gli interventi di cui all'art. 1 devono essere stati effettuati per l'adeguamento degli impianti di ricezione televisiva al nuovo standard di trasmissione DVB-T2, come previsto dal decreto ministeriale del 19 giugno 2019 e successive modifiche di cui in premessa. 4. Le misure compensative, nel limite dello stanziamento disponibile, sono erogate agli aventi titolo, ai sensi degli articoli seguenti, a compensazione dell'80% delle spese documentate ritenute ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate e, comunque, per un importo non superiore a 10.000 euro. 5. Nel caso in cui il totale delle domande superi l'ammontare complessivo delle somme stanziate, la percentuale di cui al comma 4 del presente articolo e' ridotta proporzionalmente nella misura necessaria a rispettare il limite di stanziamento.