Art. 4 Concessione, erogazione e revoca della misura compensativa 1. La misura compensativa viene concessa, previa valutazione della domanda da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, entro sessanta giorni dalla data di presentazione, decorsi i quali e' reso noto, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo concesso. 2. Gli adeguamenti tecnici degli impianti per i quali e' riconosciuto il contributo devono essere realizzati entro cinque mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari di cui al precedente comma 1, pena la revoca della misura compensativa. 3. Successivamente alla realizzazione degli interventi tecnici di adeguamento degli impianti, i soggetti beneficiari della misura compensativa sono tenuti a trasmettere al Ministero delle imprese e del made in Italy, entro trenta giorni dal termine di cui al precedente comma 2, l'elenco delle spese sostenute dettagliatamente documentate a mezzo di fatture e/o documenti contabili che certifichino la spesa. 4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro quarantacinque giorni dal termine di cui al precedente comma 3, provvede ad erogare l'importo riconosciuto di cui al comma 1. 5. Fatto salvo il precedente comma 2, la misura compensativa e' altresi' revocata nel caso in cui non venga prodotta la documentazione di cui al comma 3 o qualora risulti che il beneficiario della stessa abbia reso dichiarazioni mendaci o false attestazioni, anche documentali, in sede di presentazione della domanda o nella documentazione alla stessa allegata. 6. Ferme restando le vigenti disposizioni che contemplano illeciti penali e amministrativi, la revoca della misura compensativa comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di corrispondere all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento di revoca, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali di inflazione pubblicati dall'ISTAT, oltre agli interessi dovuti al tasso legale. 7. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo della misura compensativa e degli accessori alla misura stessa, rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo.