Art. 4 
 
     Concessione, erogazione e revoca della misura compensativa 
 
  1. La misura compensativa viene concessa, previa valutazione  della
domanda da parte del Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy,
entro sessanta giorni dalla data di presentazione, decorsi i quali e'
reso  noto,  mediante  pubblicazione  sul  sito   istituzionale   del
Ministero delle imprese e del made in Italy,  l'elenco  dei  soggetti
beneficiari e l'importo concesso. 
  2.  Gli  adeguamenti  tecnici  degli  impianti  per  i   quali   e'
riconosciuto il contributo devono essere realizzati entro cinque mesi
dalla data di pubblicazione dell'elenco dei  beneficiari  di  cui  al
precedente comma 1, pena la revoca della misura compensativa. 
  3. Successivamente alla realizzazione degli interventi  tecnici  di
adeguamento degli  impianti,  i  soggetti  beneficiari  della  misura
compensativa sono tenuti a trasmettere al Ministero delle  imprese  e
del made in  Italy,  entro  trenta  giorni  dal  termine  di  cui  al
precedente comma 2, l'elenco delle spese  sostenute  dettagliatamente
documentate  a  mezzo  di  fatture  e/o   documenti   contabili   che
certifichino la spesa. 
  4.  Il  Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy,   entro
quarantacinque giorni dal termine  di  cui  al  precedente  comma  3,
provvede ad erogare l'importo riconosciuto di cui al comma 1. 
  5. Fatto salvo il precedente comma 2,  la  misura  compensativa  e'
altresi'  revocata  nel  caso  in   cui   non   venga   prodotta   la
documentazione  di  cui  al  comma  3  o  qualora  risulti   che   il
beneficiario della stessa abbia reso dichiarazioni  mendaci  o  false
attestazioni, anche  documentali,  in  sede  di  presentazione  della
domanda o nella documentazione alla stessa allegata. 
  6. Ferme restando le vigenti disposizioni che contemplano  illeciti
penali e amministrativi, la revoca della misura compensativa comporta
l'obbligo, a  carico  del  soggetto  beneficiario,  di  corrispondere
all'erario, entro i termini  fissati  nel  provvedimento  di  revoca,
l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali
di inflazione pubblicati dall'ISTAT, oltre agli interessi  dovuti  al
tasso legale. 
  7. Ove l'obbligato non ottemperi  al  versamento  entro  i  termini
fissati, il recupero  coattivo  della  misura  compensativa  e  degli
accessori alla  misura  stessa,  rivalutazione  ed  interessi,  viene
disposto mediante iscrizione a ruolo.