Art. 5 
 
                        Copertura degli oneri 
 
  1. Le misure compensative di cui al presente decreto sono erogate a
valere  sulle  disponibilita'  presenti  sull'apposito  capitolo   di
bilancio 7595 istituito nello stato di previsione del Ministero delle
imprese e del made in Italy, nei limiti di quanto previsto  dall'art.
28, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. 
  2. Non e' ammessa la concessione delle misure compensative  di  cui
al presente decreto per l'adeguamento di impianti  che  abbiano  gia'
fruito delle misure compensative  di  cui  all'art.  1,  comma  1039,
lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 dicembre 2022 
 
                                            Il Ministro delle imprese 
                                               e del made in Italy    
                                                       Urso           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Giorgetti         

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 74