Art. 5 Copertura degli oneri 1. Le misure compensative di cui al presente decreto sono erogate a valere sulle disponibilita' presenti sull'apposito capitolo di bilancio 7595 istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, nei limiti di quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. 2. Non e' ammessa la concessione delle misure compensative di cui al presente decreto per l'adeguamento di impianti che abbiano gia' fruito delle misure compensative di cui all'art. 1, comma 1039, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 dicembre 2022 Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 74