Art. 13 
 
                      Agevolazioni concedibili  
 
  1. Per le  agevolazioni  concedibili,  si  rinvia  alla  disciplina
contenuta negli articoli di ciascuna singola partnership. 
  2. Per i progetti Marchio di eccellenza il contributo diretto  alla
spesa  puo'  essere  aumentato,  per  ogni  tipologia   di   soggetto
beneficiario,  fino  a   concorrenza   della   corrispondente   quota
complessiva data dalla  sommatoria  della  quota  UE  e  della  quota
nazionale,  fermo  restando  che  il  finanziamento  pubblico  totale
previsto per ciascun  progetto  di  ricerca  e  sviluppo  non  supera
comunque il tasso di finanziamento stabilito  per  tale  progetto  di
ricerca e sviluppo nell'ambito delle norme  del  programma  orizzonte
europa. 
  3. L'ammontare  delle  agevolazioni  e'  rideterminato  al  momento
dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto
nel decreto di concessione. 
  4. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di  ricerca  e
sviluppo  di  cui  al  presente  decreto  non  sono  cumulabili,  con
riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che
si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art.  108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea  o  comunicati  ai
sensi  dei  regolamenti  della  Commissione  che  dichiarano   alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle
concesse  sulla  base  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis». 
  5. I termini e le modalita' per la presentazione delle  domande  di
agevolazione sono definiti dal Ministero con successivo provvedimento
direttoriale  congiunto,  per  ogni  partnership,   della   Direzione
generale  per  le  tecnologie  delle  comunicazioni  e  la  sicurezza
informatica (DGTCSI) e della Direzione  generale  per  gli  incentivi
alle imprese (DGIAI). 
  6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono altresi' definite le
condizioni, i criteri di valutazione, i punteggi massimi e le  soglie
minime per la valutazione delle domande di agevolazione, le modalita'
di  concessione  delle  agevolazioni,  gli  indicatori   di   impatto
dell'intervento e i valori obiettivo di cui all'art. 25, comma 4, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  le  modalita'  di  presentazione
delle domande di erogazione, i criteri per  la  determinazione  e  la
rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico
delle imprese, nonche'  gli  eventuali  ulteriori  elementi  utili  a
definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.