Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,  entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla  Commissione
europea.  Le  stesse  modifiche  entrano  in  vigore  nel  territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione europea. 
  3.  Il  presente  decreto  e  il  disciplinare  consolidato   della
denominazione di origine  protetta  «Culatello  di  Zibello»  di  cui
all'art.  1  saranno  pubblicati  sul  sito  internet  del  Ministero
dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2023 
 
                                                Il dirigente: Cafiero