(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Zona di produzione 
 
    Gli  allevamenti  dei  suini  destinati   alla   produzione   del
«Culatello di Zibello» devono essere  situati  nel  territorio  delle
Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna. 
    I suini nati, allevati e macellati nelle  suddette  regioni  sono
conformi alle prescrizioni gia' stabilite a livello nazionale per  la
materia prima dei prosciutti di Parma e San Daniele. Gli  allevamenti
devono infatti attenersi alle citate prescrizioni per quanto concerne
razze, alimentazione e metodologia di allevamento. 
    I suini devono possedere le  caratteristiche  proprie  del  suino
pesante italiano definite ai sensi del regolamento CEE  n.  3220/1984
concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine. 
    Il macellatore e' responsabile della corrispondenza qualitativa e
dell'origine dei tagli. Il certificato del  macello,  che  accompagna
ciascuna partita di materia prima e ne attesta la  provenienza  e  la
tipologia, deve essere conservato dal produttore. 
    I   relativi   controlli    vengono    effettuati    direttamente
dall'Autorita' di controllo indicata nel successivo art. 7. 
    La zona di produzione del  «Culatello  di  Zibello»  comprende  i
seguenti comuni: Polesine, Busseto,  Zibello,  Soragna,  Roccabianca,
San Secondo, Sissa e Colorno.