(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    La  designazione  della  denominazione  di  origine   controllata
«Culatello di Zibello» deve  essere  fatta  in  caratteri  chiari  ed
indelebili,  nettamente  distinguibili  da  ogni  altra  scritta  che
compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla  menzione
«Denominazione di origine controllata». 
    Tali diciture possono essere abbinate  all'eventuale  logo  della
denominazione. 
    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente prevista. 
    E' tuttavia consentito l'utilizzo  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo  o  tali   da   trarre   in   inganno
l'acquirente, nonche' l'eventuale nome di aziende suinicole  dai  cui
allevamenti il prodotto deriva.