(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                Istruttoria della domanda di sostegno 
 
    Ai sensi dell'art. 48 del regolamento (UE) n. 809/2014, tutte  le
domande  di  sostegno  presentate   sono   sottoposte   a   controlli
amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti  necessari
per la concessione del contributo. Tali controlli coprono  tutti  gli
elementi che e' possibile e appropriato verificare mediante controlli
amministrativi. 
    In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine: 
      a) alla ricevibilita' della domanda. 
        La verifica di ricevibilita' ha  ad  oggetto  la  completezza
formale e documentale della domanda ed in particolare la verifica del
rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda stessa.
Il  mancato  soddisfacimento  di  tali  requisiti  comporta  la   non
ricevibilita' della domanda di sostegno. 
      b) all'ammissibilita' della domanda. 
        La verifica di ammissibilita' ha  ad  oggetto  l'accertamento
del possesso dei  requisiti  di  ammissibilita'  sia  soggettivi  che
oggettivi, di cui agli articoli da 3 a 6 del presente avviso, nonche'
alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti
dalla normativa unionale e/o nazionale.  Il  mancato  soddisfacimento
dei  requisiti  di  ammissibilita'  comporta   l'inammissibilita'   a
contributo della domanda di sostegno. 
      c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo. 
        La  verifica   consiste   nell'accertamento   che   l'importo
ammissibile a contributo sia pari  al  minor  valore  risultante  dal
confronto tra il premio indicato nella polizza e  l'importo  ottenuto
applicando i parametri contributivi  calcolati  in  SGR,  secondo  le
specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 7 del PGRA 2022. 
    Nell'ambito   dei   controlli   istruttori   propedeutici    alla
determinazione della spesa ammissibile sono effettuate  verifiche  di
congruenza: 
      1. fra i dati del PAI e i relativi Standard value. 
    In particolare, sara' verificato che il valore  della  produzione
storica dichiarato nel PAI non risulti superiore allo Standard  value
di riferimento. Il valore della produzione storica uguale o inferiore
allo Standard value sara' considerato ammissibile. In caso di  valore
della produzione storica superiore allo Standard value, l'agricoltore
dovra' disporre della documentazione probante  il  valore  dichiarato
nel PAI; per tali fattispecie  il  valore  della  produzione  storica
sara'  rideterminato  a  seguito  della   verifica   della   predetta
documentazione. 
      2. fra i dati della polizza e i dati del PAI,  gia'  verificati
secondo la procedura di cui al punto 1. 
    In particolare, sara' verificato che il valore  assicurato  e  la
superficie assicurata  non  risultino  superiori  ai  dati  del  PAI,
effettuando in caso di difformita' la rideterminazione: 
      dei valori assicurati nei limiti fissati nel PAI. Per  le  sole
uve da vino DOP e IGP si procedera' preliminarmente alla verifica che
i valori assicurati per singola menzione  non  superino  il  relativo
Standard  value  del  gruppo  di  riferimento;  qualora   il   valore
assicurato di una o piu' menzioni risulti superiore, l'azienda dovra'
disporre di idonea documentazione atta a dimostrare il  valore  medio
individuale per tale/i menzione/i,  che  sara'  oggetto  di  apposita
verifica; 
      delle  superfici  nel  rispetto  del   valore   del   fascicolo
aziendale. 
    La documentazione  a  supporto  del  valore  dichiarato  nel  PAI
superiore allo Standard value, ovvero di valore assicurato di  una  o
piu' menzioni superiore  allo  Standard  value  di  riferimento,  che
l'agricoltore  puo'  presentare  per  ciascuna  delle  tre  o  cinque
annualita' antecedenti la campagna di riferimento e' la seguente: 
      fatture   e   altri   documenti   fiscali   ivi   compresa   la
documentazione a supporto utile alla determinazione del valore  della
produzione ottenuto; 
      registro corrispettivi. 
    I controlli amministrativi  prevedono  anche  la  verifica  delle
condizioni artificiose di cui all'art. 60  del  regolamento  (UE)  n.
1306/2013. 
    L'istruttoria della domanda di sostegno e' di competenza di AGEA,
che esegue i controlli amministrativi di cui ai punti a),  b)  e  c),
registrandone l'esito in apposita lista di controllo (check list). 
    Saranno pubblicati sul sito internet del  Ministero  e  sul  sito
AGEA  gli  elenchi  delle  domande  per  le  quali  e'  richiesta  la
presentazione della documentazione probante il valore dichiarato  nel
PAI ovvero per le sole uve da vino DOP  e  IGP  della  documentazione
atta a dimostrare il valore assicurato di una o piu' menzioni in caso
di valore superiore allo Standard value di riferimento. 
    Nella pubblicazione sara' indicata la procedura per  visualizzare
in ambito SIAN per  i  singoli  proponenti,  ovvero  per  le  aziende
agricole che hanno conferito mandato a un  CAA,  le  modalita'  e  le
tempistiche per la presentazione della predetta documentazione. 
    La  mancata  o  parziale   presentazione   della   documentazione
richiesta comporta la chiusura del procedimento amministrativo  sulla
base di quanto in possesso dell'amministrazione. 
    Conclusa l'istruttoria,  qualora  la  domanda  non  necessiti  di
chiarimenti/approfondimenti,     la     comunicazione      dell'esito
dell'istruttoria puo' avvenire subito  dopo  la  presentazione  della
domanda tramite le procedure  automatizzate  implementate  in  ambito
SIAN  ovvero  attraverso  la  pubblicazione  del   provvedimento   di
approvazione.     Qualora      la      domanda      necessiti      di
chiarimenti/approfondimenti,  AGEA  comunica  via  PEC  ai   soggetti
interessati le modalita' per visualizzarne l'esito, in ambito SIAN. 
    In  caso  di  irregolarita'  nella  procedura  di   invio   delle
comunicazioni via PEC  (ad  es.  PEC  sconosciuta/errata),  AGEA  sul
proprio sito e sul portale SIAN, pubblichera' l'elenco delle  domande
che  presentano  tale  anomalia,  con  indicazione  delle   modalita'
operative  per  la  consultazione  della  comunicazione  ai  soggetti
destinatari. 
    Gli  obblighi  di  comunicazione  degli   esiti   istruttori   si
considerano, pertanto, adempiuti  se  la  comunicazione  ai  soggetti
destinatari e' avvenuta: 
      a) tramite le procedure automatizzate  implementate  in  ambito
SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non
richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la  pubblicazione
del provvedimento di approvazione; 
    oppure 
      b)  a  seguito  dell'invio  della  PEC  con  le  modalita'   di
visualizzazione    dell'esito    istruttorio/della    richiesta    di
documentazione integrativa; 
    oppure 
      c) in caso di irregolarita' nella procedura di invio della PEC,
a seguito della pubblicazione  sul  sito  AGEA  e  sul  portale  SIAN
dell'elenco delle domande  che  presentano  tale  irregolarita',  con
indicazione delle modalita'  operative  per  la  consultazione  della
comunicazione. 
13.1 Modalita' di presentazione istanza di riesame 
    Qualora   all'esito   dell'istruttoria   la    domanda    risulti
inammissibile o in caso di  riduzione  dell'importo  richiesto  sulla
base della rideterminazione del valore  della  superficie,  ai  sensi
dell'art.  10-bis  della  legge  n.  241/1990,  il  richiedente  puo'
presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso. 
    Entro e non oltre dieci giorni dalla  comunicazione  degli  esiti
dell'istruttoria, comprensiva dei  motivi  ostativi  all'accoglimento
della  domanda,  il   richiedente   presenta   istanza   di   riesame
esclusivamente,  pena  la  non  ricevibilita',  tramite   i   servizi
telematici  messi  a  disposizione  da  AGEA,  secondo  le   medesime
modalita' indicate nell'art. 11. 
    Disposizioni di  dettaglio  riguardanti  la  presentazione  delle
istanze  di  riesame  sono  contenute  nelle  disposizioni  operative
emanate da AGEA. 
    La  mancata  o  parziale   presentazione   della   documentazione
richiesta, ovvero, in caso di  convocazione  da  parte  di  AGEA,  la
mancata  presentazione  dell'istante  comportano  la   chiusura   del
procedimento  amministrativo  sulla  base  di  quanto   in   possesso
dell'amministrazione. 
    Non verranno prese in carico le istanze di riesame  relativamente
a importi non ammessi inferiori ai 10 euro. 
    Entro dieci  giorni  dalla  data  di  ricezione  dell'istanza  di
riesame, AGEA comunica l'esito dell'istruttoria di riesame che assume
carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste  dalla
vigente normativa. 
    Se  il  richiedente  non  si   avvale   di   tale   possibilita',
l'istruttoria assume carattere definitivo salvo  le  possibilita'  di
ricorso previste dalla vigente normativa. 
13.2  Approvazione  della  domanda  di  sostegno  e  concessione  del
  contributo 
    All'esito  dei  controlli  istruttori  svolti,  compresi   quelli
derivanti dalle attivita' di riesame, AGEA provvede con proprio  atto
ad approvare le domande di  sostegno  ammesse  a  finanziamento,  con
indicazione  della  spesa  ammessa  a  contributo  e  del  contributo
concesso. L'atto e' reso disponibile ai beneficiari in ambito SIAN. 
    Per le domande non ammesse  a  finanziamento,  AGEA  provvede  ad
emettere una declaratoria di non ammissibilita'. 
    L'atto di approvazione, ovvero l'elenco delle domande di sostegno
ammesse comprensivo della data di ammissione, della spesa  ammessa  e
del contributo concesso, e la declaratoria di non ammissibilita' sono
pubblicati sul SIAN e, successivamente,  sul  sito  internet  AGEA  e
trasmessi  all'autorita'  di  gestione   che   provvede   alla   loro
pubblicazione sul sito internet del Ministero.