(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
               Istruttoria delle domande di pagamento 
 
    L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene effettuata
dall'organismo pagatore AGEA e prevede: 
      a) controlli amministrativi; 
      b) controlli in loco, per le domande selezionate a campione. 
a) Controlli amministrativi. 
    Nell'ambito dei controlli amministrativi  vengono  effettuate  le
verifiche su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine: 
      alla ricevibilita' delle domande stesse, inclusa  la  validita'
della certificazione antimafia ove previsto; 
      alla conformita' della polizza stipulata con quella  presentata
e accolta con la domanda di sostegno; 
      ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati; 
      alla presenza di doppi  finanziamenti  irregolari  ottenuti  da
altri regimi nazionali, unionali o regimi  assicurativi  privati  non
agevolati da contributo pubblico. 
b) Controlli in loco, per le domande selezionate a campione. 
    I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno
il 5% della spesa che deve essere pagata dall'organismo pagatore AGEA
nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli  amministrativi
delle  domande  di  pagamento.  La  selezione  del   campione   sara'
effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande  di
pagamento ed in base ad un fattore casuale. 
    Attraverso i controlli in loco sara'  verificata  la  conformita'
delle  operazioni  realizzate  dai  beneficiari  con   la   normativa
applicabile inclusi i criteri di ammissibilita', gli  impegni  e  gli
altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del  sostegno.
Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei dati  dichiarati
dai beneficiari, raffrontandoli con  i  documenti  giustificativi.  I
dati relativi al valore della produzione storica dichiarati nel  PAI,
ovvero dei valori assicurati per menzione nel caso delle uve da  vino
DOP e IGP, gia' verificati attraverso le procedure  di  cui  all'art.
13, non sono oggetto di verifica nell'ambito dei controlli in loco. 
    I controlli in loco comprendono una visita presso  l'azienda  del
beneficiario e sono effettuati  alla  presenza  dello  stesso  o,  in
subordine, di un suo delegato munito di delega scritta. 
    Le modalita'  di  esecuzione  delle  «visite  sul  luogo  in  cui
l'operazione  e'  realizzata»  nell'ambito  dei  controlli  in  loco,
saranno eseguite secondo le procedure adottate da AGEA. 
    In  caso  di  esito  positivo  della  istruttoria,  il  pagamento
dell'aiuto costituisce comunicazione  di  chiusura  del  procedimento
amministrativo ai sensi della lettera b), del comma 1,  dell'art.  7,
legge  18  giugno  2009,  n.  69.  In  caso  di  esito  non  positivo
dell'istruttoria l'organismo pagatore AGEA comunica, conformemente al
successivo art. 18, le modalita' per visualizzare,  in  ambito  SIAN,
l'esito dell'istruttoria. Il beneficiario puo'  presentare  richiesta
di riesame degli esiti dell'istruttoria della domanda di pagamento  (
a) controlli amministrativi e b) controlli in loco) entro e non oltre
dieci giorni  dalla  ricezione  degli  stessi  secondo  le  modalita'
descritte nell'art.  13,  paragrafo  1  «Modalita'  di  presentazione
istanza di riesame». 
    Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed in loco delle
domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di
riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni  per  il
pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa  nazionale
e  unionale,  l'organismo  pagatore  con  proprio  atto  provvede  ad
approvare l'elenco dei pagamenti. 
    Potranno essere svolti controlli ex post al fine di verificare lo
stato   del   pagamento   da   parte   del   consorziato/beneficiario
all'organismo collettivo  di  appartenenza  della  quota  del  premio
complessivo di propria pertinenza, esclusivamente nel caso di polizze
collettive riferite a consorzi che hanno anticipato parte di siffatto
premio. 
    Eventuali  ulteriori   disposizioni   operative   sono   definite
dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.