(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
  Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi 
              delle domande di sostegno e di pagamento 
 
16.1. Ritiro delle domande 
    Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, le domande
di sostegno e di pagamento possono essere ritirate,  in  tutto  e  in
parte. Tale  ritiro  e'  registrato  dall'AGEA  tramite  le  apposite
funzionalita' in ambito SIAN. 
    Il  ritiro,  parziale  o  totale,  non  e'  autorizzato   qualora
l'autorita' competente abbia gia' informato il beneficiario  di  aver
riscontrato inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento  o,
altresi', gli abbia comunicato l'intenzione di svolgere un  controllo
in loco o, infine, se da  tale  controllo  emergono  inadempienze  di
qualsiasi natura. 
    Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in
cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione
o parte di essi. 
    Le  modalita'  operative  per  il   ritiro   delle   domande   di
sostegno/pagamento e di  altre  dichiarazioni  e  documentazione,  ai
sensi dell'art. 3 del regolamento (UE)  n.  809/2014,  sono  definite
dall'AGEA con proprio provvedimento. 
16.2. Correzione degli errori palesi 
    Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 (correzioni
e adeguamento  di  errori  palesi),  le  domande  di  sostegno  e  di
pagamento  e  gli  eventuali  documenti  giustificativi  forniti  dal
beneficiario possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento
dopo essere stati presentati, in caso di errori  palesi  riconosciuti
dall'organismo  pagatore  AGEA  e  sulla  base  di  una   valutazione
complessiva del caso particolare, purche' il beneficiario abbia agito
in buona fede. 
    L'errore puo' essere  considerato  palese  solo  se  puo'  essere
individuato agevolmente durante  un  controllo  amministrativo  delle
informazioni indicate nella domanda stessa. 
    In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, AGEA
OP determina la ricevibilita' della comunicazione dell'errore  palese
commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento. 
    Per le domande di pagamento estratte per il controllo in loco, le
correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate  solo
dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non
sono accettati errori palesi che rendano incompleti  o  incoerenti  i
risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco. 
    Le modalita' operative per la comunicazione ai sensi dell'art.  4
del regolamento (UE) n. 809/2014 dell'errore  palese,  sono  definite
dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento. 
16.3. Cessione di aziende 
    Ai sensi dell'art.  8  del  regolamento  (UE)  n.  809/2014,  per
cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o qualunque tipo
analogo  di  transazione   relativa   alle   unita'   di   produzione
considerate». 
    La cessione d'azienda nella sua totalita' puo' avvenire: 
      A. Prima del termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la
presentazione della manifestazione di interesse; 
      B. Successivamente al termine ultimo di durata  dell'operazione
e dopo la presentazione della manifestazione di interesse. 
    In entrambi i casi, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni
per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente  avviso,
il sostegno sara'  concesso  ed  erogato,  in  relazione  all'azienda
ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso: 
      1)  presenti  richiesta  di  subentro  alla  manifestazione  di
interesse ed il PAI,  se  del  caso  «volturato».  A  tale  scopo  il
cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale; 
      2) provveda,  se  del  caso,  a  volturare  l'intestazione  del
contratto di polizza ed al pagamento del premio; 
      3)  presenti  domanda   di   sostegno   allegando,   oltre   la
documentazione probante l'avvenuta cessione, anche quella di  cui  al
punto 1); 
      4)  presenti  domanda  di  pagamento  e   tutti   i   documenti
giustificativi richiesti dal presente avviso. 
    Nel caso di cui alla lettera B, i controlli  relativi  agli  atti
amministrativi presentati dal cessionario sono svolti avendo riguardo
ai requisiti del cedente. 
    Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento (UE) n.  809/2014,
successivamente alla  comunicazione  all'autorita'  competente  della
cessione  dell'azienda  e  della  presentazione  della  richiesta  di
sostegno da parte del cessionario: 
      i. tutti i diritti e gli obblighi del cedente,  risultanti  dal
legame giuridico tra il cedente e l'autorita' competente per  effetto
della manifestazione di interesse ovvero della  domanda  di  sostegno
sono ceduti/conferiti al cessionario; 
      ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del
caso,  per  il  pagamento  del  sostegno  e  tutte  le  dichiarazioni
effettuate dal  cedente  prima  della  cessione  sono  attribuite  al
cessionario  ai  fini  dell'applicazione   delle   pertinenti   norme
dell'Unione europea e nazionali; 
      iii. l'azienda ceduta  e'  considerata,  nel  caso  in  cui  il
cessionario  percepisca  altri  contributi  pubblici  ai  sensi   del
presente avviso, alla  stregua  di  un'azienda  distinta  per  quanto
riguarda la campagna assicurativa 2022. 
    Nei  soli  casi  di  cui  alla  lettera  B  e  sempre  che  siano
soddisfatte tutte le  condizioni  per  la  concessione/pagamento  del
sostegno di cui al presente avviso, il sostegno puo'  essere  erogato
al cedente e nessun aiuto sara' dovuto al cessionario, esclusivamente
a condizione che il cedente: 
      a)  presenti  domanda  di  sostegno,   informando   l'autorita'
competente dell'avvenuta cessione  successivamente  alla  conclusione
dell'operazione e che nulla e' dovuto al cessionario; 
      b)  presenti  domanda  di  pagamento  e   tutti   i   documenti
giustificativi richiesti dal presente avviso. 
    Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi previsti dall'art  8,
comma 4, del regolamento (UE) n. 809/2014 sopra  elencati  rimarranno
in capo al cedente. 
      C. A seguito di successione mortis causa. 
    Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalita', a seguito di
successione mortis causa, dopo la presentazione della  manifestazione
di interesse, il  sostegno  e'  concesso  all'erede  purche'  vengano
adempiuti gli obblighi informativi previsti nel paragrafo precedente,
punti da 1) a 4), ad eccezione, se del caso, del punto 2). 
    I  controlli  relativi  agli   atti   amministrativi   presentati
dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda  del
de cuius; la verifica dei criteri di  ammissibilita'  soggettivi,  di
cui all'art. 4, lettere a) e b), e'  svolta  con  riferimento  al  de
cuius. 
    Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi  suelencati  previsti
dal citato art.  8,  comma  4,  del  regolamento  (UE)  n.  809/2014,
rimangono in capo all'erede. 
    Se il de  cuius  e'  deceduto  prima  della  presentazione  della
domanda di sostegno, i legittimi eredi possono presentare la  domanda
di sostegno purche' vengano adempiuti gli obblighi informativi di cui
sopra. 
    I    controlli    amministrativi    relativi    alla     verifica
dell'ammissibilita'  soggettiva  saranno  effettuati   al   fine   di
verificare  l'esistenza  dei  requisiti  in  due  date  differenti  e
riferite a: 
      «presentazione  manifestazione  interesse»   -   rilevando   il
riscontro positivo relativo alla soggettivita' del de cuius; 
      «fine operazione» - rilevando il  riscontro  positivo  relativo
alla  soggettivita'  del  de  cuius  in  caso  di  decesso   avvenuto
successivamente alla data  di  fine  copertura,  ovvero  in  caso  di
decesso avvenuto entro  la  data  di  fine  copertura  con  riscontro
positivo relativo alla soggettivita' dell'erede. 
    Se il de cuius e' deceduto dopo la presentazione della domanda di
pagamento, l'erede provvede esclusivamente alla presentazione di  una
comunicazione  relativa  all'avvenuta  successione  per  attivare  il
pagamento  della  domanda  del  de  cuius  e  percepire  il  relativo
contributo. 
    In caso di pluralita' di eredi, questi  devono  delegare  uno  di
loro alla presentazione degli atti amministrativi. 
    Le modalita' attuative e operative  per  la  comunicazione  della
cessione  di  aziende,  nonche'  eventuali   ulteriori   disposizioni
operative, sono definite dall'organismo  pagatore  AGEA  con  proprio
provvedimento.