Allegato M17.1-6 Sanzioni amministrative Modalita' di applicazione - Produzioni vegetali 1. Oggetto e campo di applicazione Il presente allegato ha ad oggetto le modalita' di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014, nonche' del decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 2588 «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale». L'O.P. Agea, qualora riscontri, nella sua attivita' di controllo (amministrativo, in loco o ex post), inadempienze e violazioni delle condizioni di ammissibilita' indicate nell'avviso e degli impegni ed altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale, interviene comminando sanzioni amministrative che comportino la riduzione ed esclusione del contributo provvedendo altresi' al recupero dell'importo indebitamente percepito. L'applicazione di tali sanzioni amministrative non osta all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile. 2. Riduzione ed esclusione Ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di inadempimento o violazioni dei criteri di ammissibilita' previsti nell'avviso pubblico, il sostegno richiesto e' rifiutato o revocato integralmente; in caso di violazione degli impegni o altri obblighi legislativi nazionali/unionali il sostegno richiesto puo' essere rifiutato, integralmente o parzialmente. L'entita' della riduzione del contributo (e la relativa percentuale) e' determinata in base alla gravita', entita' e durata di ciascuna violazione/inadempienza, nonche' della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalita' di cui alle successive sezioni I, II e III. In caso di ripetizione di infrazioni relative ad impegni/obblighi con gravita', entita' e durata di livello massimo, il beneficiario e' escluso dal sostegno, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli eventuali importi indebitamente erogati. La riduzione od esclusione si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile ad atti od omissioni direttamente attribuibili al beneficiario. 3. Sanzioni applicabili in relazione all'ammissibilita' delle spese Ai fini della determinazione della sanzione, l'organismo pagatore individua: a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e dell'atto di concessione; b) l'importo cui il beneficiario ha diritto a seguito dell'istruttoria delle spese riportate nelle domande di pagamento. Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di piu' del 10%, si applica una sanzione amministrativa riducendo ulteriormente l'importo di cui al punto b). Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario puo' dimostrare in modo soddisfacente all'organismo pagatore di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile nella domanda di pagamento o se l'organismo pagatore accerta altrimenti che l'interessato non e' responsabile. La suddetta sanzione amministrativa si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'art. 49 del regolamento (UE) n. 809/2014. In tal caso la spesa controllata e' la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Cio' lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione. 4. Recupero importi indebitamente erogati Il recupero degli importi eventualmente gia' erogati viene effettuato in caso di infrazioni di livello massimo. Viene altresi' effettuato anche nel caso di infrazioni inferiori al livello massimo, laddove l'entita' della riduzione del sostegno sia superiore all'importo ancora da erogare al beneficiario. Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte del beneficiario. 5. Ordine delle riduzioni Nel corso dei controlli puo' determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilita' delle spese. In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine: 1) inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile; 2) all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi. Quest'ultima riduzione non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario. Sez. I - Metodologia per il calcolo delle riduzioni/esclusioni Sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 2588, per ogni impegno/obbligo e' riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5). Nella successiva sezione due sono indicati per ciascun impegno/obbligo i corrispondenti parametri di valutazione della gravita', entita' e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice: ===================================================================== | | Gravita' | Entita' | Durata | +===========+===================+==================+================+ |Basso (1) | | | | +-----------+-------------------+------------------+----------------+ |Medio (3) | | | | +-----------+-------------------+------------------+----------------+ |Alto (5) | | | | +-----------+-------------------+------------------+----------------+ Nel determinare il livello di riduzione applicabile, l'organismo pagatore procede, per ciascun impegno/obbligo non rispettato, alla quantificazione in termini di gravita', entita' e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente. Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente: ===================================================================== | | Percentuale di | | Punteggio | riduzione | +============================================+======================+ | 1,00 <= x < 3,00 | 3% | +--------------------------------------------+----------------------+ | 3,00 <= x <= 4,00 | 7% | +--------------------------------------------+----------------------+ | x> 4,00 | 15% | +--------------------------------------------+----------------------+ I valori di riduzione, cosi' ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo non rispettato per ottenere un unico valore di riduzione. Nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, si applica quanto previsto dall'art. 21 del decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 2588. Le riduzioni calcolate per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili. In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non puo' essere superiore al 100% dell'importo concesso allo stesso beneficiario. Sez. II - Indici di verifica =================================================================== | | |Viola-| |Gra- |Enti-|Dura-| | | Impegni ed obblighi |zione | % |vita'| ta | ta | +===+=============================+======+======+==== +=====+=====+ | |Per ciascun prodotto, il | |>0 - | 1 | 1 | 1 | | |contratto assicurativo per la| | ≤15 | | | | | |polizza agevolata deve | +------+-----+-----+-----+ | |prevedere l'obbligo per | |>15 - | | | | | |l'imprenditore agricolo di | | ≤50 | 3 | 3 | 3 | | |assicurare l'intera | +------+-----+-----+-----+ | |produzione ottenibile in un | | | | | | | |determinato territorio | | | | | | | |comunale dove l'azienda ha | | | | | | | |condotto superfici agricole, | | | | | | | |nel corso dell'annata | | | | | | | |agraria.L'indice di verifica | | | | | | | |applicabile al presente | | | | | | |1. |obbligo e' la superficie |Super-| | | | | | |assicurata a livello comunale|ficie | | | | | | |per prodotto.Se la superficie| | >50 | 5 | 5 | 5 | | |assicurata per ciascun | | | | | | | |prodotto e' inferiore a | | | | | | | |quella condotta | | | | | | | |dall'agricoltore in un | | | | | | | |determinato territorio | | | | | | | |comunale si applicano i | | | | | | | |punteggi indicati a lato, | | | | | | | |basati sull'entita' della | | | | | | | |violazione. | | | | | | +---+-----------------------------+------+------+-----+-----+-----+ Sez. III - Disposizioni specifiche Comportano, in ogni caso, l'esclusione del beneficiario dal sostegno ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati: la sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e 8, e all'art. 76, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; l'esecuzione di pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacita' giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori; la violazione dell'obbligo di conservazione ed esibizione (presso la propria sede legale, ovvero la sede dell'organismo collettivo cui aderisce, ovvero presso il CAA di appartenenza) di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilita' e la spesa sostenuta, per i tre anni successivi al pagamento del saldo del contributo pubblico da parte dell'organismo pagatore; la mancata autorizzazione all'autorita' competente all'accesso alle sedi, in ogni momento e senza restrizioni, per le attivita' di ispezione previste, nonche' a tutta la documentazione che riterra' necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.