(Allegati-M17.1/6)
                          Allegato M17.1-6 
                       Sanzioni amministrative 
           Modalita' di applicazione - Produzioni vegetali 
 
1. Oggetto e campo di applicazione 
    Il presente allegato ha ad oggetto le modalita'  di  applicazione
delle riduzioni, esclusioni  e  sanzioni  stabilite  sulla  base  dei
regolamenti (UE) n. 809/2014  e  n.  640/2014,  nonche'  del  decreto
ministeriale  10  marzo  2020  n.  2588  «Disciplina  del  regime  di
condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n.  1306/2013  e  delle
riduzioni  ed  esclusioni  per  inadempienze  dei   beneficiari   dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale». 
    L'O.P. Agea, qualora riscontri, nella sua attivita' di  controllo
(amministrativo, in loco o ex post), inadempienze e violazioni  delle
condizioni di ammissibilita' indicate nell'avviso e degli impegni  ed
altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea  o  dalla
legislazione nazionale, interviene comminando sanzioni amministrative
che comportino la riduzione ed esclusione del contributo  provvedendo
altresi' al recupero dell'importo indebitamente percepito. 
    L'applicazione  di  tali   sanzioni   amministrative   non   osta
all'applicazione  di  ulteriori  sanzioni  amministrative  e  penali,
laddove previste dalla normativa nazionale applicabile. 
2. Riduzione ed esclusione 
    Ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014,  in  caso
di inadempimento o violazioni dei criteri di ammissibilita'  previsti
nell'avviso pubblico, il sostegno richiesto e' rifiutato  o  revocato
integralmente; in caso di violazione degli impegni o  altri  obblighi
legislativi nazionali/unionali  il  sostegno  richiesto  puo'  essere
rifiutato, integralmente o parzialmente. 
    L'entita'  della  riduzione  del  contributo   (e   la   relativa
percentuale) e' determinata in base alla gravita', entita'  e  durata
di ciascuna violazione/inadempienza, nonche' della  sua  ripetizione,
in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalita' di cui
alle successive sezioni I, II e III. 
    In caso di ripetizione di infrazioni relative ad impegni/obblighi
con gravita', entita' e durata di livello massimo, il beneficiario e'
escluso dal sostegno,  con  revoca  del  provvedimento  concessivo  e
conseguente recupero degli eventuali importi indebitamente erogati. 
    La riduzione od  esclusione  si  applica  esclusivamente  qualora
l'inadempienza sia  imputabile  ad  atti  od  omissioni  direttamente
attribuibili al beneficiario. 
3. Sanzioni applicabili in relazione all'ammissibilita' delle spese 
    Ai fini della determinazione della sanzione, l'organismo pagatore
individua: 
      a) l'importo cui il beneficiario ha diritto  sulla  base  della
domanda di pagamento e dell'atto di concessione; 
      b)  l'importo  cui  il  beneficiario  ha  diritto   a   seguito
dell'istruttoria delle spese riportate nelle domande di pagamento. 
    Se l'importo stabilito in applicazione della lettera  a),  supera
l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di piu' del 10%,
si  applica  una  sanzione  amministrativa  riducendo   ulteriormente
l'importo di cui al punto b). 
    Il valore della sanzione corrisponde alla differenza  tra  questi
due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia,
non si applicano sanzioni se il beneficiario puo' dimostrare in  modo
soddisfacente  all'organismo  pagatore  di  non  essere  responsabile
dell'inclusione  dell'importo  non  ammissibile  nella   domanda   di
pagamento  o  se  l'organismo   pagatore   accerta   altrimenti   che
l'interessato non e' responsabile. 
    La suddetta sanzione amministrativa si applica, mutatis mutandis,
alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli  in  loco  di
cui all'art. 49 del regolamento (UE) n.  809/2014.  In  tal  caso  la
spesa controllata e' la spesa cumulata sostenuta per l'operazione  di
cui trattasi. Cio' lascia impregiudicati i risultati  dei  precedenti
controlli in loco delle operazioni in questione. 
4. Recupero importi indebitamente erogati 
    Il  recupero  degli  importi  eventualmente  gia'  erogati  viene
effettuato in caso di infrazioni di livello massimo.  Viene  altresi'
effettuato anche nel caso di infrazioni inferiori al livello massimo,
laddove  l'entita'  della  riduzione  del  sostegno   sia   superiore
all'importo ancora da erogare al beneficiario. 
    Ai casi di recupero di importi  indebitamente  erogati,  previsti
dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni dell'art.  7
del regolamento  (UE)  n.  809/2014  in  merito  al  pagamento  degli
interessi da parte del beneficiario. 
5. Ordine delle riduzioni 
    Nel corso dei controlli puo' determinarsi per un beneficiario sia
una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi sia una
riduzione dovuta alla mancata ammissibilita' delle spese. 
    In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine: 
      1)  inizialmente  viene  calcolato  l'ammontare   della   spesa
ammissibile; 
      2) all'importo risultante viene applicata la  riduzione  dovuta
per la violazione degli impegni o altri obblighi. 
    Quest'ultima  riduzione  non  si  applica  nel  caso  in  cui  la
riduzione di cui al punto 1) sia pari al 100% dell'importo  richiesto
dal beneficiario. 
Sez. I - Metodologia per il calcolo delle riduzioni/esclusioni 
    Sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale  10  marzo
2020 n. 2588, per ogni impegno/obbligo e' riscontrabile  un  triplice
livello di infrazione (basso=1; medio=3;  alto=5).  Nella  successiva
sezione   due   sono   indicati   per   ciascun   impegno/obbligo   i
corrispondenti parametri di valutazione  della  gravita',  entita'  e
durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice: 
 
=====================================================================
|           |    Gravita'       |     Entita'      |     Durata     |
+===========+===================+==================+================+
|Basso (1)  |                   |                  |                |
+-----------+-------------------+------------------+----------------+
|Medio (3)  |                   |                  |                |
+-----------+-------------------+------------------+----------------+
|Alto (5)   |                   |                  |                |
+-----------+-------------------+------------------+----------------+
 
    Nel determinare il livello di riduzione applicabile,  l'organismo
pagatore procede, per ciascun impegno/obbligo  non  rispettato,  alla
quantificazione in termini di gravita', entita' e durata  sulla  base
delle matrici di cui al capoverso precedente. 
    Successivamente,  ciascun  punteggio  medio   afferente   ad   un
impegno/obbligo  violato  viene  confrontato  con  i  punteggi  della
seguente tabella al fine di identificare la percentuale di  riduzione
corrispondente: 
 
=====================================================================
|                                            |      Percentuale di  |
|                 Punteggio                  |    riduzione         |
+============================================+======================+
|             1,00 <= x < 3,00               |         3%           |
+--------------------------------------------+----------------------+
|             3,00 <= x <= 4,00              |         7%           |
+--------------------------------------------+----------------------+
|                  x> 4,00                   |         15%          |
+--------------------------------------------+----------------------+
 
    I valori di riduzione, cosi' ottenuti, si sommano  a  loro  volta
per ciascun impegno/obbligo non  rispettato  per  ottenere  un  unico
valore di riduzione. 
    Nel caso di mancato rispetto delle norme in  materia  di  appalti
pubblici,  si  applica  quanto  previsto  dall'art.  21  del  decreto
ministeriale 10 marzo 2020 n. 2588. 
    Le riduzioni calcolate per il mancato  rispetto  della  normativa
sugli appalti pubblici sono quindi sommate  a  quelle  relative  agli
altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle  riduzioni
applicabili. 
    In ogni caso  la  percentuale  di  riduzione  applicabile  ad  un
beneficiario non puo' essere superiore al 100% dell'importo  concesso
allo stesso beneficiario. 
Sez. II - Indici di verifica 
    

 ===================================================================
 |   |                             |Viola-|      |Gra- |Enti-|Dura-|
 |   |     Impegni ed obblighi     |zione |  %   |vita'| ta  | ta  |
 +===+=============================+======+======+==== +=====+=====+
 |   |Per ciascun prodotto, il     |      |>0 -  |  1  |  1  |  1  |
 |   |contratto assicurativo per la|      | ≤15  |     |     |     |
 |   |polizza agevolata deve       |      +------+-----+-----+-----+
 |   |prevedere l'obbligo per      |      |>15 - |     |     |     |
 |   |l'imprenditore agricolo di   |      | ≤50  |  3  |  3  |  3  |
 |   |assicurare l'intera          |      +------+-----+-----+-----+
 |   |produzione ottenibile in un  |      |      |     |     |     |
 |   |determinato territorio       |      |      |     |     |     |
 |   |comunale dove l'azienda ha   |      |      |     |     |     |
 |   |condotto superfici agricole, |      |      |     |     |     |
 |   |nel corso dell'annata        |      |      |     |     |     |
 |   |agraria.L'indice di verifica |      |      |     |     |     |
 |   |applicabile al presente      |      |      |     |     |     |
 |1. |obbligo e' la superficie     |Super-|      |     |     |     |
 |   |assicurata a livello comunale|ficie |      |     |     |     |
 |   |per prodotto.Se la superficie|      | >50  |  5  |  5  |  5  |
 |   |assicurata per ciascun       |      |      |     |     |     |
 |   |prodotto e' inferiore a      |      |      |     |     |     |
 |   |quella condotta              |      |      |     |     |     |
 |   |dall'agricoltore in un       |      |      |     |     |     |
 |   |determinato territorio       |      |      |     |     |     |
 |   |comunale si applicano i      |      |      |     |     |     |
 |   |punteggi indicati a lato,    |      |      |     |     |     |
 |   |basati sull'entita' della    |      |      |     |     |     |
 |   |violazione.                  |      |      |     |     |     |
 +---+-----------------------------+------+------+-----+-----+-----+
    
Sez. III - Disposizioni specifiche 
    Comportano, in  ogni  caso,  l'esclusione  del  beneficiario  dal
sostegno  ed  il  recupero  degli  eventuali  importi   indebitamente
erogati: 
      la  sussistenza  di  cause  di  divieto,  di  decadenza  o   di
sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a  g),  commi
da 2 a 7 e 8, e all'art. 76, comma  8,  del  decreto  legislativo  n.
159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 
      l'esecuzione  di   pene   detentive   e/o   misure   accessorie
interdittive o limitative della capacita' giuridica e di agire, fatta
salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori; 
      la  violazione  dell'obbligo  di  conservazione  ed  esibizione
(presso  la  propria  sede  legale,  ovvero  la  sede  dell'organismo
collettivo cui aderisce, ovvero presso il  CAA  di  appartenenza)  di
idonea  documentazione  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  di
ammissibilita' e la spesa sostenuta, per i  tre  anni  successivi  al
pagamento del saldo del contributo pubblico da  parte  dell'organismo
pagatore; 
      la mancata autorizzazione all'autorita' competente  all'accesso
alle sedi, in ogni momento e senza restrizioni, per le  attivita'  di
ispezione previste, nonche' a tutta la  documentazione  che  riterra'
necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.