(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
             Criteri di ammissibilita' delle operazioni 
 
    Sono ammissibili  esclusivamente  le  operazioni  non  pienamente
realizzate  alla  data  di  presentazione  della  manifestazione   di
interesse, ai sensi dell'art. 65, comma 6, del  regolamento  (UE)  n.
1303/2013. 
    La polizza deve trovare  corrispondenza  con  il  PAI  presentato
dall'agricoltore nell'ambito del SGR.  Nella  polizza  devono  essere
riportati i seguenti dati: 
      intestazione della compagnia di assicurazione; 
      codice      identificativo       della       compagnia       di
assicurazione/agenzia/intermediario; 
      intestazione dell'assicurato; 
      CUAA; 
      campagna assicurativa di riferimento; 
      tipologia di polizza; 
      numero della polizza/certificato di polizza; 
      prodotto con codice da decreto Standard value; 
      varieta' con Id da decreto Standard value; 
      superficie assicurata; 
      tipologia di rischio e garanzia assicurati; 
      valore assicurato; 
      quantita' assicurata; 
      tariffa applicata; 
      importo del premio; 
      soglia di danno e/o la franchigia; 
      data di entrata in copertura; 
      data di fine copertura (per le sole polizze collettive in  caso
di assenza del dato nel certificato di polizza si  fa  riferimento  a
quanto  riportato  nella  convenzione   stipulata   tra   l'organismo
collettivo di difesa e la compagnia di assicurazione); 
      nome dell'organismo collettivo contraente (in caso di  adesione
a polizza collettiva). 
    La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare  o
all'intero  ciclo  produttivo  di  ogni  singola  coltura,  che  puo'
concludersi anche nell'anno solare successivo  a  quello  di  stipula
della polizza. 
    La polizza non deve comportare obblighi ne' indicazioni circa  il
tipo  o  la  quantita'  della  produzione  futura  ed   inoltre,   la
localizzazione   delle   colture   deve   trovare   rispondenza   con
l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale. La
stipula della polizza deve essere effettuata entro  le  scadenze  per
tipologia di coltura riportate al successivo  art.  12  e,  comunque,
successivamente al 1° novembre 2021 e non oltre il 31 ottobre 2022. 
6.1 Rischi assicurabili e loro combinazioni 
    Le polizze devono coprire esclusivamente  i  rischi  classificati
nell'allegato M17.1-1 come avversita' atmosferiche assimilabili  alle
calamita' naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie. 
    Le polizze non possono coprire un solo rischio ma una  pluralita'
di rischi in base alle combinazioni previste dall'allegato M17.1-2 al
presente avviso. 
    Per ogni PAI e' consentita la stipula di  una  sola  polizza.  Le
polizze non possono  garantire  rischi  inesistenti  (art.  1895  del
Codice civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi  o
dopo che questi siano cessati. I rischi  sottoscritti  devono  essere
comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata. 
6.2 Produzioni assicurabili 
    Le  produzioni  e  le  tipologie  colturali   assicurabili   sono
ricomprese nell'allegato M17.1-3. 
6.3 Soglia e rimborso del danno 
    Sono ammissibili le polizze che prevedono il risarcimento in caso
di perdite superiori al 20% del valore della produzione  media  annua
dell'agricoltore ovvero al valore assicurato in tutti i casi  in  cui
il valore assicurato risulta inferiore  al  valore  della  produzione
media annua. Il valore della produzione media annua  dell'agricoltore
e' dichiarato dall'agricoltore nel PAI e verificato come descritto al
successivo art. 7. 
    Sono altresi' ammissibili soltanto le polizze  che  prevedono  il
rimborso dei danni esclusivamente  al  verificarsi  di  un'avversita'
atmosferica assimilabile alle calamita' naturali o di una fitopatia o
di un'infestazione  parassitaria  di  cui  all'allegato  M17.1-1.  Il
riconoscimento formale del verificarsi  di  un  evento  si  considera
emesso quando la compagnia di  assicurazione  accerta  che  il  danno
abbia superato la  sopracitata  soglia  del  20%,  sulla  base  delle
risultanze dell'attivita' del perito incaricato di stimare  il  danno
sulla coltura, il quale verifica la produzione realmente  ottenibile,
i dati meteo, riscontra il danno  sulla  coltura  e  l'esistenza  del
nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, ove  possibile  anche  su
appezzamenti limitrofi e procede quindi alla stima del  valore  della
produzione  commercializzabile;  se  tale  valore  risulta  inferiore
all'80% rispetto al valore della produzione media  annua,  ovvero  al
valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta
inferiore al  valore  della  produzione  media  annua,  la  Compagnia
procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un valore massimo
pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno
dovra' essere valutata con riferimento  al  momento  della  raccolta,
tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'. 
    Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso  dei  danni
non compensi piu' del costo  totale  di  sostituzione  delle  perdite
causate dai sinistri assicurati.