(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                      Impegni e altri obblighi 
 
    Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo  per  la  polizza
agevolata deve prevedere l'obbligo  per  l'imprenditore  agricolo  di
assicurare l'intera superficie coltivata con una determinata  coltura
in fase  produttiva,  in  un  determinato  territorio  comunale  dove
l'azienda ha condotto superfici agricole  nel  corso  della  campagna
assicurativa 2022. 
    Per ciascun prodotto, il valore unitario assicurato non supera il
valore   della   produzione   media   annua   dichiarato   nel    PAI
dall'imprenditore agricolo  e  verificato  tramite  l'utilizzo  degli
«Standard value» (SV) o, laddove superiore allo  SV,  sulla  base  di
idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del  valore
della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli  ultimi
cinque anni escludendo l'anno con il  valore  della  produzione  piu'
alto e quello con il valore della produzione piu' basso. In aggiunta,
esclusivamente per l'uva da  vino  DOP  e  IGP,  il  valore  unitario
assicurato per singola menzione  non  supera  lo  SV  del  gruppo  di
riferimento o, laddove superiore  allo  SV,  deve  essere  verificato
sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore. 
    Per ciascun  prodotto,  inoltre,  i  valori  assicurabili  devono
essere realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati. 
    Il beneficiario si impegna a conservare per tre anni  dalla  data
di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede  legale,
ovvero presso  la  sede  dell'organismo  collettivo  per  le  polizze
collettive, oppure per  le  polizze  individuali  presso  il  CAA  di
appartenenza,   la   documentazione   attestante   la    stipula    e
sottoscrizione della polizza nonche'  il  pagamento  del  premio.  La
suddetta documentazione potra'  essere  oggetto  di  controllo  parte
dell'organismo pagatore AGEA.