Art. 9. Spese ammissibili Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie. La data di quietanza del premio alla compagnia di assicurazione deve essere successiva, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla data di presentazione della manifestazione di interesse. In caso di sottoscrizione di polizze collettive l'intero ammontare del supporto pubblico non deve essere in nessun modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell'organismo collettivo di difesa. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovra' effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del «Nuovo codice degli appalti» decreto legislativo n. 50/2016.