Art. 2 1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° febbraio 2023 e fino al 28 febbraio 2023. 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 2023 Il Ministro: Schillaci Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg.ne n. 207