Art. 2 Gli Stati e i territori afferenti, nell'ambito della circoscrizione Estero, alla ripartizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, ai fini del compimento delle operazioni di spoglio dei voti espressi per corrispondenza dagli elettori italiani all'estero, come segue: a) Ufficio decentrato di Milano: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Germania, Irlanda, Lettonia, Spagna, Ucraina; b) Ufficio decentrato di Bologna: Belgio, Bulgaria, Croazia, Federazione Russa, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia; c) Ufficio decentrato di Firenze: Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Lituania, Moldova, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Regno unito, Slovacchia, Slovenia, Stato della Citta' del Vaticano, Svezia, Ungheria, territori per le cui relazioni internazionali e' responsabile uno dei Paesi indicati nella presente lettera. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 2023 Il Ministro dell'interno Piantedosi Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Il Ministro della giustizia Nordio