Art. 2 
 
  Gli Stati e i territori afferenti, nell'ambito della circoscrizione
Estero, alla ripartizione di cui all'art.  6,  comma  1,  lettera  a)
della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono suddivisi tra  gli  uffici
decentrati di Milano, Bologna e Firenze, ai fini del compimento delle
operazioni di spoglio dei  voti  espressi  per  corrispondenza  dagli
elettori italiani all'estero, come segue: 
    a) Ufficio decentrato di Milano: Albania,  Andorra,  Bielorussia,
Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Germania,  Irlanda,  Lettonia,  Spagna,
Ucraina; 
    b) Ufficio decentrato  di  Bologna:  Belgio,  Bulgaria,  Croazia,
Federazione  Russa,  Islanda,  Kosovo,  Liechtenstein,   Lussemburgo,
Macedonia del Nord, Malta,  Norvegia,  Portogallo,  Repubblica  Ceca,
Romania, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia; 
    c) Ufficio decentrato  di  Firenze:  Austria,  Cipro,  Danimarca,
Estonia, Francia,  Grecia,  Lituania,  Moldova,  Monaco,  Montenegro,
Paesi Bassi, Polonia, Regno unito, Slovacchia, Slovenia, Stato  della
Citta' del Vaticano, Svezia, Ungheria, territori per le cui relazioni
internazionali e' responsabile uno dei Paesi indicati nella  presente
lettera. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 gennaio 2023 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                             Piantedosi 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                 e della cooperazione internazionale 
                               Tajani 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                               Nordio