Art. 3 
 
  1. Il Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni  del  distretto
idrografico delle Alpi orientali,  di  cui  all'art.  1,  costituisce
stralcio funzionale del Piano di  bacino  del  distretto  idrografico
delle Alpi orientali e ha valore di piano territoriale di settore. 
  2. Il Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni  del  distretto
idrografico   delle   Alpi   orientali   costituisce   lo   strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo  mediante  il  quale  sono
pianificate e  programmate  le  azioni  e  le  misure  finalizzate  a
garantire,  per  l'ambito  territoriale  costituito   dal   distretto
idrografico delle Alpi orientali,  il  perseguimento  degli  scopi  e
degli obiettivi di  cui  alla  direttiva  2007/60/CE  e  al  decreto.
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 
  3. Le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  si  conformano  alle
disposizioni del Piano di  gestione  del  rischio  di  alluvioni  del
distretto  idrografico  delle  Alpi  orientali  di  cui  al  presente
decreto, in conformita' con l'art. 65, commi 4,  5  e  6  del  citato
decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  4. Il Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni  del  distretto
idrografico delle Alpi orientali e' riesaminato e aggiornato nei modi
e nei tempi previsti dalla direttiva 2007/60/CE e dallo stesso Piano.