Art. 3 1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali, di cui all'art. 1, costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico delle Alpi orientali e ha valore di piano territoriale di settore. 2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico delle Alpi orientali, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2007/60/CE e al decreto. legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali di cui al presente decreto, in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. 4. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali e' riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2007/60/CE e dallo stesso Piano.