IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera
d); 
  Vista  la  direttiva  2007/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio relativa alla valutazione e alla  gestione  dei  rischi  di
alluvioni e, in particolare, l'art. 14, comma 3, il quale prevede che
«Il piano o i  piani  di  gestione  del  rischio  di  alluvioni  sono
riesaminati e, se del caso, aggiornati,  compresi  gli  elementi  che
figurano nella parte B dell'allegato, entro il  22  dicembre  2021  e
successivamente ogni sei anni»; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1,  della  citata  direttiva
2007/60/CE, il quale prevede che  «Sulla  base  delle  mappe  di  cui
all'art. 6, gli Stati  membri  stabiliscono  piani  di  gestione  del
rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico  o
unita' di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo  2,  lettera  b),
per  le  zone  individuate  nell'art.  5,  paragrafo  1,  e  le  zone
contemplate dall'art. 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente alle
modalita' descritte nei paragrafi 2 e 3, del presente articolo»; 
  Visto, altresi', l'art. 14, comma 3, della direttiva 2007/60/CE, il
quale prevede che «Il piano o i piani  di  gestione  del  rischio  di
alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati,  compresi  gli
elementi che figurano  nella  parte  B  dell'allegato,  entro  il  22
dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e,  in  particolare,  la  parte  III,  recante
«Norme in materia di difesa del suolo e lotta  alla  desertificazione
di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione  delle  risorse
idriche»; 
  Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da  11  a  18  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di  valutazione
ambientale strategica; 
  Visto l'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo
n. 152 del 2006,  il  quale  prevede  che  i  Piani  di  bacino  sono
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, ora Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,
previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,   sentita   la
Conferenza Stato-regioni; 
  Visto in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo n. 152  del
2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28  dicembre
2015, n. 221, che istituisce in ciascun distretto idrografico in  cui
e' ripartito il territorio  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  64  del
medesimo decreto, l'Autorita' di bacino distrettuale; 
  Visto, altresi', l'art. 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
come sostituito dall'art. 51 della citata legge n. 221 del  2015,  ai
sensi   del   quale   e'   individuato   il   distretto   idrografico
dell'Appennino settentrionale; 
  Visto, altresi', l'art. 63,  comma  10,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51,  comma  2,
della citata legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale  il  Piano  di
gestione  del  rischio  di  alluvioni  previsto  dall'art.  7   della
direttiva 2007/60/CE e' considerato «stralcio  del  piano  di  bacino
distrettuale di cui all'art. 65»; 
  Visto anche l'art. 65 del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,
rubricato  «Valore,  finalita'  e  contenuti  del  piano  di   bacino
distrettuale», nonche' gli articoli 57 e 66, concernenti le modalita'
di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale; 
  Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n.  152  del
2006,  relativi  ai  piani  stralcio  per  la  tutela   dal   rischio
idrogeologico ed alle procedure per l'adozione  ed  approvazione  dei
piani di bacino; 
  Visti, inoltre l'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del  2006,
che, al comma 11, prevede che «Fino all'emanazione di  corrispondenti
atti adottati in attuazione della parte  III  del  presente  decreto,
restano validi ed efficaci i provvedimenti  e  gli  atti  emanati  in
attuazione  delle  disposizioni  di  legge  abrogate  dall'art.  175»
nonche' l'art. 175; 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2010,  n.  49,  recante
«Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa  alla  valutazione  e
alla gestione dei rischi di alluvione» e, in particolare,  l'art.  7,
comma 3, relativo al Piano di gestione del rischio di alluvioni; 
  Visto, altresi' l'art. 9 del citato decreto legislativo n.  49  del
2010, finalizzato ad agevolare lo  scambio  di  informazioni  tra  il
piano di gestione del rischio di alluvioni  e  la  pianificazione  di
bacino attuata ai sensi della parte terza del decreto legislativo  n.
152/2006, per garantire la  riduzione  delle  potenziali  conseguenze
negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per
il  territorio,  per  i  beni,  per  l'ambiente,  per  il  patrimonio
culturale e per le attivita' economiche e sociali; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
febbraio   2015,   recante   «Indirizzi   operativi    inerenti    la
predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema
di allertamento  nazionale,  statale  e  regionale,  per  il  rischio
idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto  legislativo
23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della direttiva 2007/60/CE»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 25 ottobre 2016, n.  294,  recante  «Disciplina
dell'attribuzione  e  del  trasferimento  alle  Autorita'  di  bacino
distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi  comprese
le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui  alla  legge
18 maggio 1989, n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
ottobre 2016 di approvazione del Piano di  gestione  del  rischio  di
alluvioni  dell'Autorita'  di  bacino   distrettuale   dell'Appennino
settentrionale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
aprile 2018, recante «Individuazione e trasferimento delle unita'  di
personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorita' di
bacino, di cui  alla  legge  n.  183/1989,  all'Autorita'  di  bacino
distrettuale dell'Appennino  settentrionale  e  determinazione  della
dotazione   organica   dell'Autorita'    di    bacino    distrettuale
dell'Appennino settentrionale, ai sensi dell'art. 63,  comma  4,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25
ottobre 2016»; 
  Visto il calendario e programma di lavoro per la presentazione  del
piano per l'aggiornamento  del  Piano  di  gestione  del  rischio  di
alluvioni  predisposto  dall'Autorita'  di  bacino  e  adottato   con
deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 8  del  27
dicembre 2018; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
9  del  27  dicembre  2018,  di  presa  d'atto   della   «Valutazione
preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone  per
le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni» nel
distretto  idrografico  dell'Appennino  settentrionale,   predisposta
dall'Autorita' di bacino ai sensi degli articoli  4,  5  e  14  della
direttiva 2007/60/CE ai fini dell'aggiornamento del Piano di gestione
del rischio alluvioni; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
18 del 20 dicembre 2019  di  presa  d'atto  dell'aggiornamento  delle
mappe della pericolosita' e del rischio di alluvione di cui  all'art.
6 della direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell'art. 14 della
direttiva medesima, e di adozione ai fini dei successivi  adempimenti
comunitari; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
19 del 20 dicembre 2019, di presa d'atto  della  valutazione  globale
provvisoria  dei  principali  problemi  di  gestione   delle   acque,
identificati nel bacino idrografico,  predisposta  dall'Autorita'  di
bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, ai sensi dell'art.
66, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006,  ai
fini dei successivi adempimenti e  in  funzione  delle  attivita'  di
aggiornamento dei piani di gestione acque e alluvioni  del  distretto
idrografico dell'Appennino settentrionale; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
23  del  29  dicembre  2020  di  adozione  del  progetto   di   primo
aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni  di  cui
all'art. 7 della direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell'art.
14 della direttiva medesima; 
  Considerato che sul progetto di primo aggiornamento  del  Piano  di
gestione del rischio di alluvione si e' regolarmente svolta  la  fase
di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 9  della
direttiva 2007/60/CE, in coordinamento  con  l'analoga  consultazione
sul progetto di secondo aggiornamento del  Piano  di  gestione  delle
acque di cui all'art.  14  della  direttiva  2000/60/CE  al  fine  di
migliorare l'efficacia di tali fasi; 
  Viste  le  note  trasmesse  dalla  ex  Direzione  generale  per  la
salvaguardia del territorio e delle acque e dalla Direzione  generale
per la sicurezza del Suolo e dell'acqua dell'allora  Ministero  della
transizione ecologica, recanti indirizzi operativi e tempistica degli
adempimenti  relativamente  alle  attivita'  del  secondo  ciclo   di
pianificazione ai sensi della direttiva 2007/60/CE ed, in particolare
le note n. 24799 del 3 dicembre 2019, n. 48968 del 25 giugno 2020, n.
76002 del 30 settembre 2020, n. 111363  del  15  ottobre  2021  e  n.
111364 del 15 ottobre 2021; 
  Visto il decreto direttoriale di verifica  di  assoggettabilita'  a
valutazione ambientale strategica prot. MATTM n.  217  del  2  luglio
2021, con il quale, sulla base del parere espresso dalla  Commissione
tecnica di verifica dell'impatto  ambientale  VIA-VAS  n.  20  del  7
giugno 2021, e' stato stabilito  che  l'aggiornamento  del  Piano  di
gestione  del  rischio  di  alluvioni   del   distretto   idrografico
dell'Appennino  settentrionale   non   deve   essere   sottoposto   a
valutazione   ambientale   strategica   e    sono    state    fissate
raccomandazioni e prescrizioni per l'aggiornamento del  medesimo  che
hanno portato alla redazione di  specifiche  integrazioni  al  Piano,
costituenti parte integrante del medesimo; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
26 del 20 dicembre 2021 di adozione del primo aggiornamento del Piano
di gestione del rischio di alluvioni; 
  Considerato  che  nella  parte   del   territorio   del   distretto
idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente il bacino del
fiume Arno, il bacino del fiume Serchio, i bacini regionali toscani e
la parte toscana del bacino del fiume Magra, il Piano di gestione del
rischio di alluvioni approvato con il presente decreto costituisce il
riferimento  pianificatorio  unico  in   materia   di   pericolosita'
idraulica e, pertanto, dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto sono superati  i  Piani  di  bacino  stralcio  per  l'assetto
idrogeologico, relativi al rischio idraulico,  adottati  o  approvati
dalle Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989,  n.  183,
laddove ancora vigenti in forza del disposto dell'art. 170, comma 11,
del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Considerato, altresi', che nella restante parte del territorio  del
distretto idrografico dell'Appennino settentrionale,  comprendente  i
bacini regionali liguri e la parte ligure del bacino del fiume Magra,
il Piano di gestione  del  rischio  di  alluvioni  approvato  con  il
presente decreto  subentra  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  ai  Piani  di  bacino,  stralcio   per   l'assetto
idrogeologico relativi al  rischio  idraulico  adottati  o  approvati
dalle Autorita' di bacino di cui alla legge 183 del 1989, vigenti  in
forza del disposto dell'art. 170, comma 11, del  decreto  legislativo
n. 152 del 2006; 
  Considerato che  ai  sensi  dell'art.  65,  comma  6,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, le regioni, entro novanta  giorni  dalla
data  di  pubblicazione  del  Piano,  emanano,  ove  necessario,   le
disposizioni concernenti l'attuazione del Piano  stesso  nel  settore
urbanistico; 
  Considerato che l'attuazione di quanto previsto all'art. 65,  comma
6, del decreto legislativo n. 152 del 2006  si  rende  necessaria  al
fine di garantire il superamento dei Piani di  bacino,  stralcio  per
l'assetto idrogeologico rischio idraulico adottati o approvati  dalle
Autorita' di bacino di cui alla  legge  n.  183  del  1989  e  ancora
vigenti sul territorio ligure in  forza  del  disposto  dell'articolo
170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Visto il parere n. 105 espresso della Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, nella seduta dell'8 giugno 2022; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 1° dicembre 2022; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza
energetica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato, ai sensi  degli  articoli  65  e  66  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo aggiornamento  del  Piano
di gestione del rischio di alluvioni (PGRA 2021-2027)  del  distretto
idrografico dell'Appennino settentrionale, di cui  all'art.  7  della
direttiva 2007/60/CE e all'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio
2010, n. 49.