Art. 3 
 
  1. Il Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni  del  distretto
idrografico  dell'Appennino  settentrionale,  di  cui   all'art.   1,
costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale e ha
valore di piano territoriale di settore. 
  2. Il Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni  del  distretto
idrografico dell'Appennino settentrionale  costituisce  lo  strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo  mediante  il  quale  sono
pianificate e  programmate  le  azioni  e  le  misure  finalizzate  a
garantire,  per  l'ambito  territoriale  costituito   dal   distretto
idrografico dell'Appennino  settentrionale,  il  perseguimento  degli
scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2007/60/CE e al decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 
  3.  Nella  parte   del   territorio   del   distretto   idrografico
dell'Appennino settentrionale, comprendente il bacino del fiume Arno,
il bacino del fiume Serchio, i bacini regionali toscani  e  la  parte
toscana del bacino del fiume Magra, il Piano di gestione del  rischio
di  alluvione  approvato  con  il  presente  decreto  costituisce  il
riferimento  pianificatorio  unico  in   materia   di   pericolosita'
idraulica e, pertanto, dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, sono superati i Piani  di  bacino,  stralcio  per  l'assetto
idrogeologico, relativi al rischio  idraulico  adottati  o  approvati
dalle Autorita' di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989,  laddove
ancora vigenti in forza del disposto dell'art.  170,  comma  11,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  4. Nella restante parte del territorio  del  distretto  idrografico
dell'Appennino settentrionale, comprendente i bacini regionali liguri
e la parte ligure del bacino del fiume Magra, il  Piano  di  gestione
del  rischio  di  alluvione,  approvato  con  il  presente   decreto,
subentra, dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
Piani di bacino, stralcio per  l'assetto  idrogeologico  relativi  al
rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorita' di  bacino  di
cui alla legge n.  183  del  1989,  vigenti  in  forza  del  disposto
dell'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  5. Ai fini di quanto previsto ai commi 3 e  4,  le  regioni,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del  Piano,  emanano,
ove necessario, le disposizioni concernenti  l'attuazione  del  Piano
stesso nel  settore  urbanistico,  anche  al  fine  di  garantire  il
progressivo superamento dei Piani di bacino, stralcio  per  l'assetto
idrogeologico rischio idraulico adottati o approvati dalle  Autorita'
di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989 e ancora vigenti in forza
del disposto dell'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n.  152
del 2006. 
  6. Le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  si  conformano  alle
disposizioni del Piano di  gestione  del  rischio  di  alluvioni  del
distretto  idrografico  dell'Appennino  settentrionale  di   cui   al
presente decreto, in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5  e  6  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni. 
  7. Il Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni  del  distretto
idrografico dell'Appennino settentrionale e' riesaminato nei  modi  e
nei tempi previsti dalla direttiva 2007/60/CE e aggiornato, nel corso
della sua vigenza, ai sensi di quanto previsto  dalla  disciplina  di
Piano stesso.