Art. 3 1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, di cui all'art. 1, costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale e ha valore di piano territoriale di settore. 2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2007/60/CE e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 3. Nella parte del territorio del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente il bacino del fiume Arno, il bacino del fiume Serchio, i bacini regionali toscani e la parte toscana del bacino del fiume Magra, il Piano di gestione del rischio di alluvione approvato con il presente decreto costituisce il riferimento pianificatorio unico in materia di pericolosita' idraulica e, pertanto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superati i Piani di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico, relativi al rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorita' di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989, laddove ancora vigenti in forza del disposto dell'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 4. Nella restante parte del territorio del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i bacini regionali liguri e la parte ligure del bacino del fiume Magra, il Piano di gestione del rischio di alluvione, approvato con il presente decreto, subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Piani di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico relativi al rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorita' di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989, vigenti in forza del disposto dell'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 5. Ai fini di quanto previsto ai commi 3 e 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano, emanano, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico, anche al fine di garantire il progressivo superamento dei Piani di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorita' di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989 e ancora vigenti in forza del disposto dell'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 6. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale di cui al presente decreto, in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 7. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale e' riesaminato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2007/60/CE e aggiornato, nel corso della sua vigenza, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina di Piano stesso.