IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta del MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dispone che nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, siano definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero; Visto il suddetto art. 22-bis, il quale specifica che tali obiettivi sono riferiti al successivo triennio e possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorita' politiche del Governo; Visti i risparmi di spesa indicati nel Documento di economia e finanza 2022 che le amministrazioni centrali dovranno assicurare per il periodo di programmazione; Tenuto conto delle priorita' dell'azione di Governo espresse nel medesimo Documento di economia e finanza 2022; Considerato che le amministrazioni centrali dello Stato concorreranno al finanziamento delle cosiddette politiche invariate e dei nuovi interventi che il Governo decidera' di adottare con la manovra di fine anno, attraverso una rinnovata attivita' di revisione della spesa; Tenuto conto che nel «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNRR) presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia, dal Segretariato generale del Consiglio, con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e' prevista la riforma del quadro di revisione della spesa (R.1.13) nella componente 1 della missione 1, la cui attuazione e' legata alla procedura prevista dall'art. 22-bis della legge n. 196 del 2009; Tenuto conto che il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, istituisce, all'art. 9, comma 8, il comitato scientifico ai fini del rafforzamento delle attivita', degli strumenti di analisi, di monitoraggio della spesa pubblica e di supporto ai processi di revisione e valutazione della spesa; Considerate le funzioni assegnate dalla legge al comitato di indirizzo e programmazione delle attivita' di analisi e di valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione dell'art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Considerato che il comitato - in coerenza con le linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e con i conseguenti specifici indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze - e' chiamato ad indicare, per i profili tecnici, i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle attivita' di revisione della spesa nonche' degli obiettivi da perseguire; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2022; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Decreta: Art. 1 Obiettivi di spesa dei Ministeri 1. Ai fini della definizione della manovra di finanza pubblica per gli anni 2023-2025, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2022 e di quanto previsto dal programma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, le amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, realizzano, rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, risparmi di spesa pari a 800 milioni di euro per l'anno 2023, 1.200 milioni di euro per l'anno 2024 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in termini di indebitamento netto. 2. L'obiettivo di spesa da conseguire, in termini di riduzione, per ciascun Ministero e in ciascun anno e' indicato nella tavola di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto. 3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa, i Ministri propongono, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2022 e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio per il triennio 2023-2025 nei tempi e modi di cui al successivo art. 2. 4. Le proposte di intervento possono riguardare: i) la revisione di politiche e di specifici interventi di settore in relazione alla loro efficacia rispetto agli obiettivi previsti ed alle priorita' strategiche del Governo; ii) la revisione di modalita' di produzione ed erogazione dei servizi, nonche' la revisione delle procedure amministrative o degli assetti organizzativi delle amministrazioni centrali dello Stato per il miglioramento del grado di efficienza. 5. Resta, in ogni caso, preclusa la possibilita' di formulare proposte in termini di mera riduzione lineare delle dotazioni di bilancio e proposte che prevedano nuove o maggiori entrate rispetto a quelle gia' stabilite a legislazione vigente. 6. Tenuto conto delle priorita' dell'azione di Governo, ai fini del presente decreto, le proposte di riduzione devono essere formulate con riferimento alle voci di spesa di natura corrente relative ai settori di spesa di competenza.