Art. 2 
 
        Tempi e modalita' per la formulazione delle proposte 
            per il conseguimento degli obiettivi di spesa 
 
  1.  I  Ministri,  per  il  tramite  delle  strutture  di  indirizzo
politico-amministrativo, formulano le proposte secondo le modalita' e
gli schemi indicati nelle linee guida di cui  all'allegato  2,  parte
integrante del presente decreto. 
  2. Per ciascuna proposta di intervento sono illustrate le finalita'
perseguite e i relativi effetti, le attivita' e  gli  adempimenti  da
realizzare per il conseguimento degli obiettivi, anche in termini  di
riduzione di  spesa,  e  il  relativo  cronoprogramma  attuativo.  Le
proposte sono corredate da una  relazione  tecnica  che  indichi  gli
effetti finanziari attesi in termini di saldo netto da finanziare del
bilancio dello Stato, fabbisogno e indebitamento netto, tenuto  conto
della natura della spesa e  dei  criteri  e  regole  di  contabilita'
nazionale SEC 2010, nonche' i dati  e  i  metodi  utilizzati  per  la
quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la  verifica
tecnica. 
  3. Le proposte sono trasmesse in formato  elaborabile  al  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri entro, e non oltre, il 10 novembre 2022.