Art. 2 Tempi e modalita' per la formulazione delle proposte per il conseguimento degli obiettivi di spesa 1. I Ministri, per il tramite delle strutture di indirizzo politico-amministrativo, formulano le proposte secondo le modalita' e gli schemi indicati nelle linee guida di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto. 2. Per ciascuna proposta di intervento sono illustrate le finalita' perseguite e i relativi effetti, le attivita' e gli adempimenti da realizzare per il conseguimento degli obiettivi, anche in termini di riduzione di spesa, e il relativo cronoprogramma attuativo. Le proposte sono corredate da una relazione tecnica che indichi gli effetti finanziari attesi in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, fabbisogno e indebitamento netto, tenuto conto della natura della spesa e dei criteri e regole di contabilita' nazionale SEC 2010, nonche' i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica. 3. Le proposte sono trasmesse in formato elaborabile al Ministro dell'economia e delle finanze e al Presidente del Consiglio dei ministri entro, e non oltre, il 10 novembre 2022.