Art. 3 
 
            Verifica delle proposte per il conseguimento 
                      degli obiettivi di spesa 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
ragioneria generale dello Stato esamina la congruenza delle  proposte
con l'obiettivo di spesa di ciascun Ministero  e  la  coerenza  delle
stesse con le altre proposte formulate in sede di predisposizione del
disegno di legge  di  bilancio  e  verifica  la  quantificazione  dei
conseguenti effetti finanziari. 
  2. In caso di mancato raggiungimento  dell'obiettivo,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, per  il  tramite  delle  strutture  di
indirizzo politico-amministrativo, informa il Ministro competente  ai
fini dell'integrazione delle proposte. 
  3.  Se  le  proposte  formulate  non  consentono   di   raggiungere
l'obiettivo di spesa, per  ciascun  Ministero  inadempiente,  con  il
disegno di legge di bilancio 2023-2025, sono operate riduzioni  degli
stanziamenti,  di  competenza  e  cassa,  fino  a   concorrenza   del
raggiungimento del predetto obiettivo: 
    a)  dei  fondi  da  ripartire   per   provvedere   ad   eventuali
sopravvenute esigenze di acquisto di  beni  e  servizi  iscritti  nei
pertinenti stati di previsione; 
    b) dei fondi a disposizione per eventuali  deficienze  di  taluni
capitoli  limitatamente  alle  amministrazioni  nei  cui   stati   di
previsione siano istituiti; 
    c) dei fondi di parte corrente e  di  conto  capitale  alimentati
dalle risorse rinvenienti  dal  riaccertamento  dei  residui  passivi
perenti, ai sensi dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre  2009,  n.
196; 
    d) di ulteriori voci di spesa individuate nell'ambito della spesa
corrente del Ministero inadempiente. 
  Ai Ministeri che presentano proposte non coerenti  con  l'obiettivo
di spesa assegnato non si applica, in sede di  predisposizione  della
legge di bilancio per il triennio 2023-2025,  la  previsione  di  cui
all'art. 34-ter, comma 5  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
relativa alla reiscrizione in bilancio dei  residui  passivi  perenti
eliminati.