Art. 3 Verifica delle proposte per il conseguimento degli obiettivi di spesa 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esamina la congruenza delle proposte con l'obiettivo di spesa di ciascun Ministero e la coerenza delle stesse con le altre proposte formulate in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio e verifica la quantificazione dei conseguenti effetti finanziari. 2. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, il Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite delle strutture di indirizzo politico-amministrativo, informa il Ministro competente ai fini dell'integrazione delle proposte. 3. Se le proposte formulate non consentono di raggiungere l'obiettivo di spesa, per ciascun Ministero inadempiente, con il disegno di legge di bilancio 2023-2025, sono operate riduzioni degli stanziamenti, di competenza e cassa, fino a concorrenza del raggiungimento del predetto obiettivo: a) dei fondi da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute esigenze di acquisto di beni e servizi iscritti nei pertinenti stati di previsione; b) dei fondi a disposizione per eventuali deficienze di taluni capitoli limitatamente alle amministrazioni nei cui stati di previsione siano istituiti; c) dei fondi di parte corrente e di conto capitale alimentati dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti, ai sensi dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196; d) di ulteriori voci di spesa individuate nell'ambito della spesa corrente del Ministero inadempiente. Ai Ministeri che presentano proposte non coerenti con l'obiettivo di spesa assegnato non si applica, in sede di predisposizione della legge di bilancio per il triennio 2023-2025, la previsione di cui all'art. 34-ter, comma 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti eliminati.