Art. 4 
 
         Accordi sul conseguimento degli obiettivi di spesa 
 
  1. In relazione a quanto approvato con la legge di bilancio per  il
triennio 2023-2025, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e
ciascun Ministro di  spesa  stabiliscono,  in  appositi  accordi,  le
modalita'  e   i   termini   per   il   monitoraggio   dell'effettivo
conseguimento degli obiettivi delle misure proposte, anche in termini
di risparmi di spesa. 
  2. Negli  accordi  sono  specificati  gli  interventi  oggetto  del
monitoraggio,  le  attivita'  che   si   intende   attuare   per   la
realizzazione degli obiettivi di spesa e il relativo  cronoprogramma,
nonche'  tutti  gli  ulteriori  elementi  utili   per   la   verifica
dell'effettivo  conseguimento  dei  predetti  obiettivi  che  ciascun
Ministro si  impegna  a  fornire  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e al Ministro dell'economia e delle  finanze,  nei  tempi  e
secondo le modalita' previste nei medesimi accordi. 
  3. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo  2023  con  appositi
decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  4. Gli accordi possono essere aggiornati, su richiesta del Ministro
di spesa competente, d'intesa con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, in relazione  ad  eventi  al  di  fuori  del  controllo  del
Ministero e non prevedibili al momento  della  predisposizione  degli
interventi e in considerazione di successivi  interventi  legislativi
con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.