Art. 4 Accordi sul conseguimento degli obiettivi di spesa 1. In relazione a quanto approvato con la legge di bilancio per il triennio 2023-2025, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalita' e i termini per il monitoraggio dell'effettivo conseguimento degli obiettivi delle misure proposte, anche in termini di risparmi di spesa. 2. Negli accordi sono specificati gli interventi oggetto del monitoraggio, le attivita' che si intende attuare per la realizzazione degli obiettivi di spesa e il relativo cronoprogramma, nonche' tutti gli ulteriori elementi utili per la verifica dell'effettivo conseguimento dei predetti obiettivi che ciascun Ministro si impegna a fornire al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, nei tempi e secondo le modalita' previste nei medesimi accordi. 3. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo 2023 con appositi decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Gli accordi possono essere aggiornati, su richiesta del Ministro di spesa competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ad eventi al di fuori del controllo del Ministero e non prevedibili al momento della predisposizione degli interventi e in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.