Art. 5 
 
       Monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 luglio di
ciascun  anno  del  triennio  2023-2025,  informa  il  Consiglio  dei
ministri sullo  stato  di  attuazione  degli  interventi  oggetto  di
monitoraggio negli accordi sulla base di apposite  schede  trasmesse,
entro il 30 giugno, da ciascun Ministro al Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  e  al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Il
contenuto delle schede e' definito nell'ambito dei medesimi accordi e
comunque  tenendo  conto  degli  elementi  contenuti  nella  proposta
formulata secondo  le  linee  guida  di  cui  all'allegato  2,  parte
integrante del presente decreto. 
  2. Con gli  accordi  di  cui  al  comma  precedente  potra'  essere
definita una specifica reportistica  e  appositi  indicatori  per  il
monitoraggio dell'effettivo avanzamento delle attivita' previste  per
il conseguimento degli obiettivi e per la valutazione  degli  effetti
degli interventi disposti da ciascun Ministero. 
  3. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo  di  ciascun  anno  del
triennio 2024-2026 al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  al
Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui  illustra
il grado di  raggiungimento  dei  risultati  previsti  negli  accordi
relativi al periodo 2023-2025 e le motivazioni dell'eventuale mancato
raggiungimento degli stessi,  secondo  un  formato  da  definire  con
apposita circolare del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.