Art. 5 Monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 luglio di ciascun anno del triennio 2023-2025, informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli interventi oggetto di monitoraggio negli accordi sulla base di apposite schede trasmesse, entro il 30 giugno, da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il contenuto delle schede e' definito nell'ambito dei medesimi accordi e comunque tenendo conto degli elementi contenuti nella proposta formulata secondo le linee guida di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto. 2. Con gli accordi di cui al comma precedente potra' essere definita una specifica reportistica e appositi indicatori per il monitoraggio dell'effettivo avanzamento delle attivita' previste per il conseguimento degli obiettivi e per la valutazione degli effetti degli interventi disposti da ciascun Ministero. 3. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo di ciascun anno del triennio 2024-2026 al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi relativi al periodo 2023-2025 e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, secondo un formato da definire con apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.