Art. 4 
 
                       Tipologie di interventi 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1  costituiscono  contributi  statali
per la realizzazione di interventi, comprensivi degli eventuali costi
per la progettazione, che sulla base di  analisi  dell'incidentalita'
specifica, sull'individuazione dei fattori  di  rischio  presenti  in
loco e delle  tipologie  di  interventi  piu'  efficaci,  nonche'  in
applicazione dei  criteri  specificati  nel  successivo  art.  7  del
presente decreto, debbono  essere  dedicati  al  miglioramento  della
sicurezza  stradale  dei  pedoni.  In  particolare,  possono   essere
effettuati  in  tal  senso  interventi  che   prevedano,   a   titolo
esemplificativo: 
    a) azioni di moderazione del traffico  con  l'implementazione  di
«zone 30» e «isole ambientali»  con  l'introduzione  di  elementi  di
traffic calming per mitigare le differenze di velocita' esistenti tra
pedoni e traffico motorizzato; 
    b) realizzazione di percorsi pedonali,  attraversamenti  pedonali
semaforizzati ed altri interventi similari; 
    c) messa in sicurezza di percorsi pedonali; 
    d) aumento  della  visibilita'  degli  attraversamenti  pedonali,
anche mediante interventi su segnaletica verticale ed orizzontale. 
  2.  Gli  interventi  devono  essere   improntati   a   criteri   di
sistematicita', coerenza,  integrazione,  orientamento  su  obiettivi
specifici e misurabili,  monitoraggio  dei  risultati  e  valutazione
della loro efficacia e condivisione dei risultati delle esperienze. 
  3. Gli interventi sulla segnaletica di cui comma 1, lettera d) sono
ammessi a condizioni di aver  dimostrato  il  completo  utilizzo  dei
fondi vincolati di cui all'art. 208, comma 4, lettera a)  del  Codice
della strada per i proventi incassati negli anni 2019 e 2020. In ogni
caso il costo degli interventi di cui al citato  punto  d)  non  puo'
superare il 30 per cento del programma complessivo.