Art. 4 Tipologie di interventi 1. Le risorse di cui all'art. 1 costituiscono contributi statali per la realizzazione di interventi, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione, che sulla base di analisi dell'incidentalita' specifica, sull'individuazione dei fattori di rischio presenti in loco e delle tipologie di interventi piu' efficaci, nonche' in applicazione dei criteri specificati nel successivo art. 7 del presente decreto, debbono essere dedicati al miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni. In particolare, possono essere effettuati in tal senso interventi che prevedano, a titolo esemplificativo: a) azioni di moderazione del traffico con l'implementazione di «zone 30» e «isole ambientali» con l'introduzione di elementi di traffic calming per mitigare le differenze di velocita' esistenti tra pedoni e traffico motorizzato; b) realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali semaforizzati ed altri interventi similari; c) messa in sicurezza di percorsi pedonali; d) aumento della visibilita' degli attraversamenti pedonali, anche mediante interventi su segnaletica verticale ed orizzontale. 2. Gli interventi devono essere improntati a criteri di sistematicita', coerenza, integrazione, orientamento su obiettivi specifici e misurabili, monitoraggio dei risultati e valutazione della loro efficacia e condivisione dei risultati delle esperienze. 3. Gli interventi sulla segnaletica di cui comma 1, lettera d) sono ammessi a condizioni di aver dimostrato il completo utilizzo dei fondi vincolati di cui all'art. 208, comma 4, lettera a) del Codice della strada per i proventi incassati negli anni 2019 e 2020. In ogni caso il costo degli interventi di cui al citato punto d) non puo' superare il 30 per cento del programma complessivo.