Art. 6 Presentazione programma di interventi 1. I comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il programma degli interventi da realizzare contenente: a) schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento selezionato con allegata planimetria di inquadramento nel territorio, dalle quali risulti la capacita' dell'intervento di contrastare e risolvere i fattori di rischio presenti, la tipologia e il costo stimato dello stesso ed il termine presunto di ultimazione; b) scheda dell'analisi generale e specifica dell'incidentalita' riferita ai pedoni; c) prospetto di copertura della spesa complessiva. 2. Il Ministero, al fine di uniformare le attivita' di presentazione del programma, invia ai comuni il fac-simile dei modelli di cui al comma che precede. 3. Il Ministero approva il programma entro trenta giorni dalla ricezione ed il comune, entro i successivi trenta giorni, procede all'approvazione dello stesso con apposito atto deliberativo dell'organo titolare delle funzioni di programmazione e lo comunica al Ministero. 4. Con convenzione, da stipulare tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono regolamentati i reciproci impegni afferenti allo svolgimento delle attivita' amministrative attuative del programma stesso e degli adempimenti negoziali finalizzati alla realizzazione degli interventi prospettati, con l'indicazione dei relativi tempi di effettuazione, della disciplina delle modalita' di erogazione delle risorse finanziarie statali nonche' delle azioni ministeriali e regionali di monitoraggio e di controllo sull'andamento delle attivita'. 5. In caso di mancata presentazione del programma di interventi con le modalita' e nei tempi previsti dal comma 1 o in caso di mancata approvazione con delibera entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il finanziamento statale assegnato e' revocato e si procede al disimpegno delle somme assegnate ancora presenti in bilancio. Le eventuali somme residue a valle di tali operazioni possono essere riassegnate dal Ministero ad uno o piu' comuni a copertura di ulteriori interventi.