Art. 6 
 
                Presentazione programma di interventi 
 
  1. I comuni, entro il termine perentorio di sessanta  giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, trasmettono al Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti il programma degli interventi da realizzare contenente: 
    a) schede  descrittive  e  riepilogative  di  ciascun  intervento
selezionato con allegata planimetria di inquadramento nel territorio,
dalle quali risulti la capacita'  dell'intervento  di  contrastare  e
risolvere i fattori di rischio presenti,  la  tipologia  e  il  costo
stimato dello stesso ed il termine presunto di ultimazione; 
    b) scheda dell'analisi generale e  specifica  dell'incidentalita'
riferita ai pedoni; 
    c) prospetto di copertura della spesa complessiva. 
  2.  Il  Ministero,  al  fine  di   uniformare   le   attivita'   di
presentazione del  programma,  invia  ai  comuni  il  fac-simile  dei
modelli di cui al comma che precede. 
  3. Il Ministero approva il  programma  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione ed il comune, entro i  successivi  trenta  giorni,  procede
all'approvazione  dello  stesso  con   apposito   atto   deliberativo
dell'organo titolare delle funzioni di programmazione e  lo  comunica
al Ministero. 
  4.  Con  convenzione,  da  stipulare   tra   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e i comuni entro trenta  giorni  dalla
comunicazione di cui al  comma  precedente,  predisposta  secondo  lo
schema di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono regolamentati
i  reciproci  impegni  afferenti  allo  svolgimento  delle  attivita'
amministrative attuative del programma  stesso  e  degli  adempimenti
negoziali   finalizzati   alla   realizzazione    degli    interventi
prospettati, con l'indicazione dei relativi tempi  di  effettuazione,
della  disciplina  delle  modalita'  di  erogazione   delle   risorse
finanziarie statali nonche' delle azioni ministeriali e regionali  di
monitoraggio e di controllo sull'andamento delle attivita'. 
  5. In caso di mancata presentazione del programma di interventi con
le modalita' e nei tempi previsti dal comma 1 o in  caso  di  mancata
approvazione  con  delibera   entro   centocinquanta   giorni   dalla
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, il finanziamento statale assegnato e' revocato e
si procede al disimpegno delle somme  assegnate  ancora  presenti  in
bilancio. Le eventuali somme  residue  a  valle  di  tali  operazioni
possono essere riassegnate dal Ministero  ad  uno  o  piu'  comuni  a
copertura di ulteriori interventi.