L'AUTORITA' 
                    DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI 
 
  Nella sua riunione del 6 dicembre 2022; 
  Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214
(di seguito: decreto-legge n. 201/2011) e, in particolare,  il  comma
6, come modificato dall'art. 16, comma 1, lettere  a-bis)  e  a-ter),
introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di  conversione  del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (di seguito: decreto-legge n.
109/2018), che dispone che «All'esercizio delle competenze di cui  al
comma 2 e alle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'  all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite dalla  legge
si provvede (...) b) mediante un contributo versato  dagli  operatori
economici  operanti  nel  settore  del  trasporto  e  per   i   quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato,  nel  mercato  in  cui  essi
operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita'
previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per  mille  del
fatturato derivante dall'esercizio delle attivita'  svolte  percepito
nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di  esenzione  che
tengano  conto  della  dimensione  del  fatturato.  Il  computo   del
fatturato  e'  effettuato  in  modo  da   evitare   duplicazioni   di
contribuzione. Il contributo  e'  determinato  annualmente  con  atto
dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da  parte  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle  finanze.  Nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  ricezione
dell'atto,  possono  essere  formulati  rilievi  cui  l'Autorita'  si
conforma; in  assenza  di  rilievi  nel  termine  l'atto  si  intende
approvato»; 
  Visto il quadro normativo di  riferimento  vigente  in  materia  di
competenze  e  attivita'  attribuite  all'Autorita',   composto,   in
particolare, oltre che dalla norma istituiva di cui al citato art. 37
del decreto-legge n. 201/2011, come da  ultimo  modificato  dall'art.
16, commi 1 e 1-bis del decreto-legge  n.  109/2018,  dalle  seguenti
fonti normative, sia europee che nazionali: 
    il regolamento (CE) n. 1371/2007 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e  agli  obblighi
dei passeggeri nel trasporto ferroviario; 
    la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; 
    il regolamento (UE) n. 913/2010  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 22 settembre  2010,  relativo  alla  rete  ferroviaria
europea per un trasporto merci competitivo; 
    il regolamento (UE) n. 1177/2010 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti  dei  passeggeri
che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004; 
    il regolamento (UE) n. 181/2011  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti  dei  passeggeri
nel trasporto effettuato con autobus e che  modifica  il  regolamento
(CE) n. 2006/2004; 
    la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio  ferroviario  europeo
unico come aggiornata dalla direttiva (UE) 2016/2370  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016; 
    il regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione del 15
maggio 2013  che  integra  la  direttiva  2010/40/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio sui sistemi  di  trasporto  intelligenti,  in
merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree  di
parcheggio sicure destinate  agli  automezzi  pesanti  e  ai  veicoli
commerciali; 
    il regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione del 15
maggio 2013  che  integra  la  direttiva  2010/40/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per
la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni
minime universali sulla viabilita' connesse alla sicurezza stradale; 
    il regolamento (UE) n. 1315/2013 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione  per
lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti  e  che  abroga  la
decisione n. 661/2010/UE; 
    il regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione  del
7 aprile 2016 sulle procedure e sui  criteri  relativi  agli  accordi
quadro  per  la  ripartizione  della  capacita'   di   infrastruttura
ferroviaria; 
    il regolamento (UE) n. 2017/352  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un  quadro  normativo
per la fornitura di servizi portuali e norme  comuni  in  materia  di
trasparenza  finanziaria  dei   porti,   relativamente   ai   servizi
passeggeri e alla movimentazione merci e decreto del Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili del 10 agosto 2021; 
    il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del
22 novembre 2017 relativo all'accesso agli impianti di servizio e  ai
servizi ferroviari; 
    il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione del
20 novembre  2018  che  stabilisce  la  procedura  e  i  criteri  per
l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'art.
11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
    l'art. 24, comma 5-bis  del  «Codice  della  strada»  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato  dall'art.
38, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
    l'art. 8, comma 3, lettera n) della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
recante il «Riordino della legislazione in  materia  portuale»,  come
introdotto dall'art. 10 del decreto legislativo  4  agosto  2016,  n.
169, recante «Riorganizzazione, razionalizzazione  e  semplificazione
della disciplina concernente le autorita' portuali di cui alla  legge
28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma  1,  lettera
f) della legge 7 agosto 2015, n. 124» e modificato dall'art. 5, comma
1, lettera f) del decreto  legislativo  13  dicembre  2017,  n.  232,
recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
4 agosto 2016, n. 169, concernente le autorita' portuali»; 
    l'art. 28, comma 10 del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per  la  stabilizzazione  finanziaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
come sostituito dall'art. 17, comma 4, lettera b)  del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27; 
    gli articoli 37 e da 71 a 82 del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, recante «Disposizioni urgenti per  la  concorrenza,  lo  sviluppo
delle infrastrutture e la competitivita'»  incluso  l'art.  73,  come
sostituito dall'art. 10 della legge 3 maggio  2019,  n.  37,  recante
«Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  legge  europea
2018»; 
    l'art. 13, comma 14 del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in
materia di linee guida sugli aiuti di stato ad aeroporti e  compagnie
aeree; 
    il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante «Disciplina
sanzionatoria per le violazioni delle  disposizioni  del  regolamento
(CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri
nel trasporto ferroviario»; 
    l'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 in  materia  di
tariffe elettriche agevolate sull'infrastruttura ferroviaria; 
    l'art. 1, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164,  recante  «Misure  urgenti  per  l'apertura  dei  cantieri,   la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione  del  Paese,
la   semplificazione   burocratica,    l'emergenza    del    dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive» in materia
di diritti aeroportuali; 
    il  decreto  legislativo  4  novembre  2014,  n.   169,   recante
«Disciplina sanzionatoria delle  violazioni  delle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica  il  regolamento  (CE)  n.
2006/2004,  relativo  ai  diritti  dei   passeggeri   del   trasporto
effettuato con autobus»; 
    il  decreto  legislativo  15  luglio  2015,   n.   112,   recante
«Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  del  21  novembre  2012,  che   istituisce   uno   spazio
ferroviario europeo unico» come  da  ultimo  modificato  dal  decreto
legislativo 23 novembre  2018,  n.  139,  recante  «Attuazione  della
direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
14 dicembre 2016, che modifica la  direttiva  2012/34/UE  per  quanto
riguarda l'apertura del mercato dei servizi  di  trasporto  nazionale
dei passeggeri  per  ferrovia  e  la  governance  dell'infrastruttura
ferroviaria»; 
    il  decreto  legislativo  19  luglio  2015,   n.   129,   recante
«Disciplina sanzionatoria delle  violazioni  delle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il  regolamento  (CE)  n.
2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via  mare
e per vie navigabili interne"; 
    gli articoli 167, comma 5 e 178, comma 8 del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici»; 
    l'art. 14, comma 5 del decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.
175, recante «Testo unico in materia  di  societa'  a  partecipazione
pubblica»; 
    l'art. 48 del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  recante
«Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi  sismici  e  misure  per   lo   sviluppo»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
    l'art. 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  recante
«Disposizioni   urgenti   in   materia   finanziaria   per   esigenze
indifferibili» convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre
2017, n. 172, in materia di concessioni autostradali; 
    l'art. 196 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  recante
«Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al   lavoro   e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di interventi a favore  delle
imprese ferroviarie; 
    l'art. 73, commi 4 e 5 del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,
recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in
materia di trasporto ferroviario; 
    l'art. 21 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui  requisiti  di  accessibilita'
dei prodotti e dei servizi», in materia di conformita'  ai  requisiti
di accessibilita' dei servizi; 
    gli articoli 9 e 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la
«Legge annuale per il mercato e la  concorrenza  2021»,  in  materia,
rispettivamente,  di  trasporto  pubblico  locale  e   di   procedure
alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici
che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o
consumatori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto»  e,  in  particolare,  l'art.   9   relativo   ai   servizi
internazionali o connessi agli scambi internazionali; 
  Visto  il   «Regolamento   concernente   l'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Autorita'», approvato con delibera n. 78/2022  del
18 gennaio 2022 e successive modificazioni; 
  Vista  la  pianta   organica   dell'Autorita',   come   da   ultimo
rideterminata con delibera n. 27/2019 del 28 marzo 2019; 
  Visto  l'orientamento  giurisprudenziale  consolidatosi  a  partire
dalla sentenza n. 5/2021 del Consiglio  di  Stato,  pubblicata  il  4
gennaio 2021, che  ha  chiarito  il  perimetro  dei  soggetti  tenuti
all'assolvimento degli obblighi  in  materia  di  contributo  per  il
funzionamento dell'Autorita'; 
  Viste in particolare, le sentenze del Consiglio di Stato numeri  72
e 73 del 4 gennaio 2021 nonche' n. 132 del 5 gennaio 2021  che  hanno
riconosciuto specificamente l'assoggettamento a  contribuzione  degli
operatori della logistica e dell'autotrasporto merci conto terzi; 
  Viste in particolare, le pronunce del  Consiglio  di  Stato  numeri
5248, 5249 e 5250 del 12 luglio 2021 nonche' n. 10044 del 16 novembre
2022  che  hanno  confermato   specificamente   l'assoggettamento   a
contribuzione di tutti i  vettori  via  mare  e  per  vie  navigabili
interne, sia nel segmento del trasporto passeggeri che in quello  del
trasporto merci; 
  Viste in particolare, le  decisioni  del  Tribunale  amministrativo
regionale Piemonte n. 291 del 21 marzo 2021, n.  394  del  15  aprile
2021, n. 229 del 21 marzo 2022, numeri 846 e 847 del 12 ottobre 2022,
n. 848 del 13 ottobre 2022 e n. 984 del 16 novembre  2022  che  hanno
riconosciuto specificamente l'assoggettamento a  contribuzione  degli
agenti raccomandatari marittimi; 
  Visto il bilancio di  previsione  per  l'anno  2023  approvato  dal
Consiglio dell'Autorita' il 6 dicembre 2022, previo parere favorevole
del collegio dei revisori, e preso  atto,  pertanto,  del  fabbisogno
stimato per le spese di funzionamento dell'Autorita'; 
  Considerato che l'Autorita' ha  improntato  la  propria  azione  al
contenimento delle spese anche in attuazione delle misure legislative
a riguardo (c.d. spending review); 
  Considerato che il contributo di cui al citato art.  37,  comma  6,
lettera b), del  decreto-legge  n.  201/2011  costituisce  per  legge
l'unica fonte di entrata dell'Autorita' per far fronte ai suoi  oneri
di funzionamento; 
  Visto il «Documento ricognitivo sui settori  del  trasporto  per  i
quali  l'Autorita'  ha  concretamente   avviato   l'esercizio   delle
competenze o il compimento delle  attivita'  previste  dalla  legge»,
redatto dagli uffici in cui sono individuate  le  attivita'  compiute
dall'Autorita' nei settori del trasporto per i  quali  la  stessa  ha
concretamente avviato, alla data della presente delibera, nei mercati
in cui essi operano, l'esercizio delle  competenze  o  il  compimento
delle attivita' previste dalla  legge,  il  quale  riveste  carattere
meramente ricognitivo e puo' agevolare l'individuazione del perimetro
contributivo, anche da parte dei soggetti tenuti alla contribuzione; 
  Vista la delibera n. 183/2022 del 6 ottobre 2022 con  la  quale  e'
stato dato avvio alla consultazione pubblica  per  la  determinazione
del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di regolazione dei
trasporti per l'anno 2023; 
  Viste le osservazioni  pervenute  nel  corso  della  consultazione,
chiusasi il 4 novembre 2022, di cui alla  sopra  citata  delibera  n.
183/2022,  pubblicate  sul  sito  web  istituzionale   dell'Autorita'
(https://www.autorita-trasporti.it/); 
  Ritenute non  accoglibili  le  osservazioni  formulate  da  plurime
categorie di operatori economici volte a mettere  in  discussione  il
perimetro dei contribuenti, in quanto  le  argomentazioni  variamente
addotte si pongono in evidente contrasto con l'iter  logico-giuridico
posto dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale
Piemonte  a   fondamento   del   proprio   consolidato   orientamento
giurisprudenziale; 
  Ritenute non accoglibili le richieste funzionali a sollevare intere
categorie di operatori economici dai propri obblighi  dichiarativi  e
contributivi, in quanto l'ordinamento nazionale prevede  quale  unica
fonte di finanziamento  dell'Autorita'  il  contributo  previsto  dal
decreto-legge n. 201/2011 e,  pertanto,  le  spese  di  funzionamento
debbono necessariamente trovare copertura finanziaria a valere  sulla
contribuzione da parte degli operatori del settore; 
  Ritenute non accoglibili le osservazioni tese  a  circoscrivere  il
mandato dell'Autorita' ai  soli  servizi  di  pubblica  utilita',  in
quanto, per effetto  delle  numerose  attribuzioni  di  competenze  e
attivita' conferite ex lege negli anni e qui richiamate, la sfera  di
azione  dell'Autorita'  riguarda  tutti  i  settori  del   trasporto,
peraltro in linea con la giurisprudenza cristallizzatasi in materia; 
  Ritenute non accoglibili le osservazioni formulate dagli  operatori
del settore portuale in merito all'asserita  carenza  di  motivazione
circa l'inserimento della categoria degli erogatori di  operazioni  e
servizi portuali, in quanto la voce a questi  relativa  e'  volta  ad
enucleare prestazioni gia' ricomprese nell'alveo della gestione delle
infrastrutture portuali e gia' oggetto  di  concreta  regolazione  da
parte dell'Autorita', come riconosciuto dalla giurisprudenza; 
  Ritenute non accoglibili le osservazioni finalizzate a chiedere una
generica e generalizzata esclusione di ristori, sussidi,  sostegni  e
contributi in conto esercizio legati a  vario  titolo  ai  perduranti
effetti della crisi pandemica, nonche' all'esplosione del  costo  dei
carburanti ed alla fortissima accelerazione della dinamica inflattiva
gravante sui costi di esercizio, in quanto trattasi di proventi  che,
sebbene  orientati  alla  copertura  di  oneri  straordinari,   hanno
comunque funzione di integrazione dei ricavi caratteristici  e,  come
tali, agli stessi assimilabili; 
  Ritenute non accoglibili, altresi', le  osservazioni  formulate  da
numerosi operatori  e  volte  ad  escludere  la  voce  A5  del  conto
economico dal fatturato rilevante,  in  quanto  tale  voce  comprende
anche contributi in conto esercizio ovvero proventi o plusvalenze  da
assimilare ai ricavi dell'attivita' principale  e,  comunque,  rimane
confermata la possibilita' in capo al soggetto tenuto  al  versamento
del contributo di scomputare i ricavi o proventi conseguiti a  fronte
di attivita' non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorita'; 
  Ritenuto in particolare,  che  i  contributi  in  conto  esercizio,
iscrivibili  alla  voce  A5  del  conto  economico,  abbiano   natura
integrativa  dei  ricavi  dell'attivita'   caratteristica   o   delle
attivita' accessorie,  diverse  da  quella  finanziaria,  nonche'  di
ricavi derivanti da attivita' nei confronti di enti pubblici in forza
di un contratto di servizio e/o di convenzione  e,  quindi,  comunque
derivanti dallo svolgimento di attivita' economica rilevante ai  fini
dell'assoggettamento al contributo; 
  Ritenute non accoglibili, alla luce delle  sentenze  del  Tribunale
amministrativo regionale Piemonte numeri 72, 73 e 74 del  27  gennaio
2020 cui  non  si  intende  comunque  fornire  qui  acquiescenza,  le
osservazioni  finalizzate  ad  includere  nelle  «prestazioni   della
medesima tipologia» i servizi di  trazione  e  manovra,  pur  essendo
questi strettamente connessi  allo  stesso  contratto  di  trasporto,
posto  che  il  giudice,  in  relazione  ai  servizi   di   trasporto
ferroviario  merci  ha  differenziato   le   varie   posizioni,   con
particolare riferimento ai servizi di manovra e trazione; 
  Ritenute non accoglibili le osservazioni  che  mirano  ad  ottenere
un'esclusione delle compensazioni erogate in relazione a contratti di
servizio o convenzioni nell'ambito del trasporto via mare o  per  vie
navigabili interne in quanto: 
    i) come riconosciuto sin dalla giurisprudenza piu' risalente,  il
trasporto gravato da obblighi di servizio pubblico o convenzionato e'
da ritenersi assoggettabile a  contribuzione  in  ragione  del  ruolo
peculiare riservato in materia all'Autorita' dalla legge e  a  motivo
delle competenze gia' esercitate al riguardo; 
    ii)  tale  corrispettivo  rappresenta  una  parte  integrante  ed
essenziale  dei  ricavi  complessivi   realizzati   dall'impresa   di
navigazione e consente di  realizzare  l'equilibrio  economico  degli
affidamenti, ivi incluso un margine di utile ragionevole; 
  Ritenute non accoglibili, in  considerazione  della  giurisprudenza
sino ad ora intervenuta, le osservazioni volte  alla  non  inclusione
degli agenti raccomandatari marittimi  tra  i  soggetti  tenuti  alla
contribuzione; 
  Ritenute non accoglibili le osservazioni secondo cui  l'obbligo  di
versamento del contributo  da  parte  delle  agenzie  raccomandatarie
marittime in nome  e  per  conto  dei  vettori  esteri  rappresentati
risulterebbe inficiato da un'asserita indeterminatezza del  prelievo,
in quanto, basandosi il contributo riferito all'annualita'  2023  sui
dati economici dell'esercizio 2021, l'obbligazione in oggetto  appare
prevedibile e preventivamente determinabile nel suo ammontare,  anche
in  ragione  del  ruolo  di   rappresentante   fiscale   o   soggetto
appartenente al medesimo gruppo del  vettore,  ricoperto  dall'agente
raccomandatario marittimo obbligato; 
  Ritenute non accoglibili le richieste finalizzate ad  ottenere  una
differenziazione  dell'aliquota  contributiva  rispetto  ai   singoli
settori del trasporto, sia in base a  principi  di  sostenibilita'  e
coerenza con  le  caratteristiche  economico-finanziarie  di  ciascun
settore   che   di   proporzionalita'   rispetto   alle    competenze
istituzionali  attribuite  all'ente  ed   all'attivita'   regolatoria
effettivamente svolta  dall'Autorita',  anche  in  considerazione  di
quanto espresso dal Consiglio di Stato per il quale «non emerge alcun
rapporto  sinallagmatico  tra  le   parti,   tale   da   imporre   la
commisurazione  della  contribuzione  al   quantum   della   funzione
istituzionale  svolta  dalla  parte  pubblica»,  ne'  il  legislatore
avrebbe «subordinato il pagamento del contributo alla costituzione di
un  rapporto  individuale   tra   l'Autorita'   beneficiaria   e   il
contribuente inciso»; 
  Ritenute non accoglibili le osservazioni che  ritengono  inadeguato
il riferimento al fatturato quale parametro per l'individuazione  del
contributo, in quanto la censura e' affetta da estrema genericita'  e
non suggerisce alcun criterio alternativo; inoltre, il  Consiglio  di
Stato ha gia' sancito la legittimita' di tale criterio rilevando  che
«il fatturato generato nello svolgimento dell'attivita' di  impresa»,
costituisce «un indicatore della forza economica del soggetto passivo
suscettibile di essere incisa dalla pubblica contribuzione»; 
  Ritenute non accoglibili le osservazioni relative  al  criterio  di
identificazione del fatturato rilevante per il  trasporto  aereo,  in
quanto  la  disciplina  riguardante  l'individuazione  della   tratta
nazionale, introdotta gia' da tempo, ha trovato pratica applicazione,
sia a livello generale che nell'ambito del settore aereo,  senza  far
registrare  particolari  criticita'  circa  la  quantificazione   del
fatturato territorialmente rilevante; 
  Ritenute non  accoglibili  le  osservazioni  recanti  richiesta  di
ulteriori voci specifiche di esclusione per i gestori  di  centri  di
movimentazione merci e, segnatamente, per gli interporti,  in  quanto
lo   scomputo   proposto   confligge   con   le   indicazioni   della
giurisprudenza piu' recente, secondo cui le prestazioni, le attivita'
e  i  ricavi  caratteristici  degli  interporti,   ivi   inclusi   il
mantenimento e la  costruzione  di  tutte  le  infrastrutture  (anche
immobiliari)  funzionali  alla  prestazione  dei   servizi   erogati,
risultano pienamente assoggettabili a contributo; 
  Ritenute non  accoglibili  le  osservazioni  sull'esclusione  delle
attivita' svolte  sotto  la  vigilanza  delle  Autorita'  di  sistema
portuale in  quanto  trascurano,  da  un  lato,  la  sussistenza,  di
attivita' di regolazione multilivello svolte sia  dall'Autorita'  che
dai suddetti enti pubblici non economici; dall'altro, l'esistenza  di
una contestuale attivita'  di  vigilanza  sui  terminal  riconosciuta
all'Autorita' dalla disciplina eurounitaria; 
  Ritenute  non  accoglibili  le  osservazioni  volte  a   contestare
l'inclusione del trasporto  marittimo  internazionale  nel  fatturato
rilevante in quanto  la  disciplina  dell'Autorita'  nell'ambito  del
settore marittimo contempla gia' da tempo la fattispecie, limitandosi
ad  includere  nel  fatturato  esclusivamente  la  parte  dei  ricavi
territorialmente rilevante, peraltro in analogia con gli obblighi  di
fatturazione   e/o   dichiarazione   contemplati   dalla    normativa
tributaria; 
  Ritenute  non  accoglibili  le  richieste  volte  a   circoscrivere
l'applicazione  del  contributo  ai  soli  ricavi   derivanti   dallo
svolgimento dell'attivita'  di  navigazione  connotata  da  oneri  di
pubblico servizio o da forme di regolazione  orientate  a  soddisfare
esigenze pubbliche, posto che le attribuzioni  dell'Autorita'  ed  il
relativo esercizio delle  competenze  riguardano  anche  i  trasporti
marittimi non gravati da obblighi di servizio pubblico; 
  Ritenute non accoglibili  le  osservazioni  riguardanti  la  scarsa
chiarezza del criterio di calcolo del fatturato rilevante adottato  a
partire dall'anno 2022 per  le  prestazioni  di  trasporto  marittimo
internazionale, posto che lo stesso ricalca fedelmente  la  normativa
tributaria in materia, con  particolare  riferimento  alle  merci  in
importazione/transito/esportazione. Peraltro, i chiarimenti richiesti
sono stati gia' formalmente forniti alle  associazioni  di  categoria
nell'ambito di reiterate interlocuzioni con le stesse intervenute; 
  Ritenute non accoglibili le richieste finalizzate ad evitare che il
contributo  venga  imputato  all'impresa  di  navigazione  che  abbia
stipulato il contratto di trasporto con l'utenza finale,  in  ragione
della previsione, adottata a decorrere dall'anno 2022,  che  consente
lo scomputo di prestazioni della medesima  tipologia  effettuate  nei
confronti di altro operatore del trasporto,  in  modo  che  l'obbligo
contributivo gravi sull'intero corrispettivo della prestazione; 
  Ritenute  non  accoglibili  le  osservazioni  recanti  perplessita'
sull'introduzione di un obbligo di comunicazione,  da  parte  di  chi
intenda avvalersi dell'esclusione riguardante i ricavi  da  locazione
e/o noleggio di mezzi di trasporto, degli estremi del  locatario  e/o
di chi prenda a nolo detti mezzi, stante la natura generica  di  tali
doglianze e la mancata  considerazione  delle  modalita'  applicative
normalmente fornite con determina annuale; 
  Ritenute non accoglibili le osservazioni  finalizzate  ad  ottenere
l'esclusione dal fatturato rilevante del rimborso di costi  sostenuti
per garantire la fruibilita'  degli  spazi  di  stazione,  in  quanto
l'affermazione di tale principio indurrebbe  tutti  i  gestori  delle
varie infrastrutture di  trasporto  a  pretendere  l'applicazione  di
analogo meccanismo con conseguente pregiudizio alla  generale  tenuta
del sistema di contribuzione. Peraltro, ai sensi dell'art. 11,  comma
3 del decreto legislativo n. 112/2015, il gestore di  stazione  deve,
altresi',  assicurare  la  manutenzione  e  la  pulizia  degli  spazi
pubblici delle stazioni passeggeri; 
  Ritenute non accoglibili le osservazioni formulate dalle imprese di
autotrasporto merci per conto terzi, in quanto,  tenuto  conto  della
notevole  frammentarieta'  del   mercato   dei   prestatori   nonche'
dell'esigenza di effettivita' della riscossione,  l'esclusione  delle
prestazioni di sub-vezione a beneficio di coloro che  le  effettuino,
ferma restando  la  necessita'  di  prevenire  ogni  duplicazione  di
contribuzione, risponde a  principi  di  equita'  e  proporzionalita'
dell'imposizione,  facendo  gravare  il   contributo   sul   soggetto
affidante (vettore e/o committente, come  definiti  dall'art.  2  del
decreto legislativo n. 286/2005), in  ragione  del  ruolo  svolto  in
termini di organizzazione del servizio (ivi inclusa la  scelta  e  la
gestione dei subaffidamenti) e/o della titolarita' del  contratto  di
trasporto; 
  Ritenute  non  accoglibili  le  osservazioni  volte  ad   escludere
l'imputazione del contributo in capo al  consorzio,  in  luogo  delle
consorziate, in quanto lo stesso e' individuato  quale  titolare  del
contratto di trasporto e comunque, in  caso  di  ricavi  generati  da
imprese riunite in consorzio, permane la possibilita'  per  l'impresa
consorziata di escludere i ricavi derivanti dai servizi di  trasporto
erogati a consorzi titolari di contratti di  trasporto,  al  fine  di
evitare una duplicazione di versamenti  riconducibili  alla  medesima
quota di ricavo; 
  Ritenute non accoglibili le segnalazioni finalizzate  ad  assorbire
nelle prestazioni  di  autotrasporto  le  ulteriori  operazioni  e  i
servizi portuali, resi dai medesimi soggetti in  quanto  titolari  di
autorizzazione rilasciata dalle  Autorita'  di  sistema  portuale  ai
sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994, posto che,  come  chiarito
dalla  giurisprudenza,  per  assicurare  la  tenuta  del  sistema   e
l'ancoraggio alla ratio legis,  le  disposizioni  volte  a  garantire
l'esenzione  per  le  prestazioni  di  autotrasporto  devono   essere
interpretate  in  termini  puntuali  e  tassativi,  sicuramente   non
estensivi. Peraltro, le attivita' rese ai  sensi  del  citato  titolo
autorizzativo presuppongono l'utilizzo di beni del demanio portuale e
sono soggette a prescrizioni; 
  Ritenute non accoglibili le  osservazioni  volte  ad  escludere  le
attivita' di organizzazione e coordinamento dei trasporti  e/o  della
logistica  dal   fatturato   rilevante   e/o,   piu'   in   generale,
dall'assolvimento  degli  obblighi  dichiarativi  e/o   contributivi,
poiche', come  evidenziato  dal  Tribunale  amministrativo  regionale
Piemonte  nella  sentenza  n.  230  del  21  marzo  2022,  in  simili
fattispecie  ogni  scelta  strategica  sulla  complessiva   attivita'
vettoriale e' rimessa in capo a chi organizza le prestazioni; 
  Ritenute  non  accoglibili  le  osservazioni  volte  a   richiedere
l'eliminazione del prospetto delle esclusioni, in quanto trattasi  di
presidio  volto  a  evitare  dichiarazioni  inesatte,  irregolari   o
infedeli e ad agevolare i controlli di natura formale e sostanziale; 
  Ritenuto   non   necessario   operare   specifici   interventi   di
accoglimento  delle  osservazioni  in  cui  si  paventa  il  rischio,
meramente teorico, di un'indeterminata duplicazione di contribuzione,
in quanto quest'ultima viene gia' esclusa da una precipua  previsione
di legge  e  dette  osservazioni  non  sollevano  casi  specifici  e,
parimenti, non indicano precisi criteri o modalita'  di  applicazione
delle previsioni di dettaglio; 
  Ritenuto non necessario operare interventi  di  accoglimento  delle
osservazioni relative alle specifiche voci di esclusione  considerate
ammissibili in sede di interlocuzione con la pertinente  associazione
di  categoria,  a  beneficio  di  terminalisti  e  soggetti  eroganti
operazioni nonche'  servizi  portuali,  in  quanto  gia'  oggetto  di
previsione  e  puntuale  dettaglio  nel  dispositivo   del   presente
provvedimento; 
  Ritenuto che le osservazioni in merito all'applicazione dell'avanzo
di amministrazione degli  esercizi  precedenti  non  possano  trovare
accoglimento  nella  presente  delibera  in  quanto,   per   espressa
previsione dell'art. 45 del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 97/2003, non e' possibile, se non in  forza  di  legge,  prevedere
liberamente l'utilizzo dell'avanzo non vincolato in fase ordinaria di
predisposizione  del   bilancio   di   previsione,   dovendosi   fare
conseguentemente ricorso alle sole entrate ordinarie  assicurate  dal
contributo di funzionamento; nondimeno, una  quota  parte  di  avanzo
disponibile  potra'  eventualmente  essere  applicata,  in  sede   di
assestamento, in seguito all'approvazione del  rendiconto  riferibile
all'esercizio precedente; 
  Ritenuto comunque  di  poter  procedere  per  l'anno  2023  ad  una
riduzione dell'aliquota del prelievo, a fronte del consolidamento del
perimetro contributivo nonche' in ragione dell'attivita' di  recupero
degli  importi  dovuti  da  operatori  morosi  o   inadempienti   con
riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021, anche  avuto  riguardo  alle
reiterate istanze di  riduzione  del  carico  contributivo  pervenute
negli  anni  dagli   operatori   e   dalle   loro   associazioni   di
rappresentanza; 
  Ritenute  accoglibili  nella  sostanza  le  osservazioni  volte   a
confermare la soglia di esenzione relativa al  2023,  pur  rendendosi
necessaria una  sua  riparametrazione,  sulla  base  dell'entita'  di
riduzione  dell'aliquota,  volta  a  garantire  il  mantenimento  del
perimetro contributivo, cosi' da salvaguardare  parte  delle  piccole
imprese, oltre alle microimprese, di cui all'art. 5  della  legge  n.
180/2011, senza causare eccessive riduzioni di prelievo e  apportando
al  contempo  benefici  significativi  in   termini   di   efficienza
gestionale della platea dei contribuenti; 
  Ritenute accoglibili le osservazioni volte a inserire  l'esclusione
specifica dei proventi conseguiti  a  titolo  di  risarcimento  danni
esclusivamente riferibili al patrimonio aziendale in quanto forma  di
compensazione per l'operatore economico a fronte di un fatto doloso o
colposo che abbia arrecato al medesimo un ingiusto pregiudizio; 
  Ritenute  accoglibili  le  osservazioni  finalizzate  a   prevedere
un'esclusione dal fatturato rilevante delle somme dovute a titolo  di
rimborso  delle  anticipazioni  fatte  in  nome  e  per  conto  della
controparte, purche' regolarmente documentate ed escluse dal  computo
della base imponibile IVA, a motivo della loro  neutralita'  rispetto
ai ricavi caratteristici; 
  Ritenute accoglibili, ad  una  piu'  approfondita  valutazione,  le
osservazioni volte ad estendere l'esclusione dal fatturato  rilevante
di  tutte  le  sopravvenienze  attive,  a  prescindere   dalla   loro
inclusione a fondo rischi,  in  considerazione  della  loro  generale
natura di provento avente carattere straordinario; 
  Ritenute accoglibili, ad  una  piu'  approfondita  valutazione,  le
osservazioni  in  merito  all'esigenza  di  esplicitare  in   termini
dettagliati un criterio di determinazione della quota di fatturato da
attribuire  alla  tratta  nazionale  rispetto  alle  fattispecie   di
trasporto terrestre internazionale di passeggeri e merci; 
  Rilevata la necessita' di  garantire  ai  soggetti  interessati  un
quadro applicativo certo, omogeneo e  conoscibile,  assicurando,  tra
l'altro, il rispetto dei principi  di  economicita',  trasparenza  ed
efficienza  dell'azione  amministrativa   nella   definizione   delle
modalita' di contribuzione, ferma comunque la necessita'  di  ridurre
al minimo gli adempimenti richiesti ai soggetti interessati, i  costi
amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori; 
  Ritenuto alla luce di quanto sopra, che gli operatori  dei  settori
del  trasporto  da  assoggettare  a  contribuzione  in  ragione   dei
presupposti  soggettivi  e  oggettivi  di  legge  siano  quelli   che
esercitano le seguenti attivita': 
    a)  gestione  di  infrastrutture   di   trasporto   (ferroviarie,
portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni); 
    b) gestione degli impianti di servizio ferroviario; 
    c) gestione di  centri  di  movimentazione  merci  (interporti  e
operatori della logistica); 
    d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto  minimo
di accesso alle infrastrutture ferroviarie); 
    e) operazioni e servizi portuali; 
    f)  servizi  di  trasporto  passeggeri  e/o   merci,   nazionale,
regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni
modalita' effettuato; 
    g) servizio taxi; 
    h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci; 
    i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne  di
passeggeri e/o merci; 
    j) servizi di trasporto di passeggeri su strada; 
    k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci; 
    l)  servizi  di  trasporto  di  merci  su  strada  connessi   con
autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; 
    m) servizi di agenzia/raccomandazione marittima. 
  Ritenuto ai  fini  dell'individuazione  dei  soggetti  tenuti  alla
contribuzione che esercitano servizi di  trasporto  merci  su  strada
connessi con autostrade, porti, scali  ferroviari  merci,  aeroporti,
interporti, di confermare il criterio che include, in via presuntiva,
i  soggetti  che,  al  31  dicembre  2022,  abbiano   nella   propria
disponibilita' veicoli, dotati di  capacita'  di  carico,  con  massa
complessiva  oltre  i  26.000  (ventiseimila)   chilogrammi,   ovvero
trattori  con  peso  rimorchiabile  oltre  i  26.000   (ventiseimila)
chilogrammi, utilizzando la classificazione di cui alla  delibera  n.
10/2022 del 18 ottobre 2022 del Presidente del Comitato centrale  per
l'Albo nazionale delle persone fisiche e  giuridiche  che  esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi; 
  Rilevato che dalla natura presuntiva del criterio  sopra  descritto
discenda che non sia comunque soggetto al versamento  del  contributo
l'operatore economico che, pur avendo  nella  propria  disponibilita'
mezzi di capacita' di carico di massa complessiva superiore a  26.000
chilogrammi ovvero trattori con peso  rimorchiabile  oltre  i  26.000
(ventiseimila) chilogrammi, non svolga il servizio  di  trasporto  in
connessione con le suddette infrastrutture; 
  Ritenuto anche alla luce delle valutazioni fin qui esposte e attesa
la necessita' di assicurare la  massima  obiettivita'  e  trasparenza
nell'applicazione del contributo: 
    di intendere il fatturato come  l'importo  risultante  dal  conto
economico alla voce A1 (ricavi delle  vendite  e  delle  prestazioni)
sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci  corrispondenti
per i bilanci redatti secondo  i  principi  contabili  internazionali
IAS/IFRS; 
    di escludere dal totale dei ricavi: 
      (i) eventuali ricavi  conseguiti  a  fronte  di  attivita'  non
ricadenti nei settori di competenza dell'Autorita'  come  individuati
nella presente delibera; 
      (ii) i ricavi conseguiti per attivita' svolte all'estero; 
      (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti  e
fatti transitare nel conto economico; 
      (iv) i contributi in conto esercizio nella misura massima della
copertura dei costi per il mantenimento  in  piena  efficienza  delle
infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale; 
      (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore  della  gestione
delle  infrastrutture   autostradali,   derivanti   dall'«equivalente
incremento della tariffa di competenza» applicata  con  l'entrata  in
vigore del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come convertito dalla
legge  3  agosto  2009,  n.  102,  da  destinarsi  alla  manutenzione
ordinaria e straordinaria nonche' all'adeguamento ed al miglioramento
delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.a.; 
      (vi) i ricavi derivanti  dalle  attivita'  svolte  nel  mercato
postale per le imprese titolari di  autorizzazione  per  il  servizio
postale; 
      (vii) le plusvalenze e i  proventi  straordinari  derivanti  da
operazioni di compravendita di beni immobili; 
      (viii) le sopravvenienze attive; 
      (ix)  i  risarcimenti  danni   riferibili   esclusivamente   al
patrimonio aziendale; 
      (x) le somme dovute a titolo di  rimborso  delle  anticipazioni
fatte in nome e per conto  della  controparte,  purche'  regolarmente
documentate ed escluse dal computo della base imponibile IVA; 
  Ritenuto in via generale, in conformita' con il  principio  di  non
discriminazione, per le sole imprese non residenti in Italia e  senza
stabile organizzazione nel territorio dello Stato,  di  intendere  il
fatturato  pari  al  volume  d'affari  IVA,  risultante   dall'ultima
dichiarazione  IVA  presentata,  alla  data  di  pubblicazione  della
delibera di approvazione del contributo, dal rappresentante fiscale o
direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta; 
  Ritenuto di  dover  considerare  -  per  i  soggetti  operanti  nel
trasporto aereo di passeggeri e merci  ed  al  fine  di  evitare  una
diversita' di trattamento tra le imprese italiane e quelle estere non
soggette,  in  quanto  tali,  alle  norme  contabili  italiane  -  il
fatturato   pari   al   volume   d'affari   risultante    dall'ultima
dichiarazione IVA trasmessa alla data di pubblicazione della presente
delibera relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico
contratto  di  trasporto  aereo,  costituiscono,  per  il   trasporto
passeggeri: 
    (i) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello
Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10%  (tab.  A,  parte  III,
127-novies, allegata al decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
633/1972) aliquota attualmente in vigore; 
    (ii) trasporto internazionale, esclusivamente  per  la  parte  di
origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime  di  non
imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n.  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633/1972; 
  per il trasporto di merci: 
    (i) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed
assoggettato ad aliquota IVA del 22% aliquota attualmente in vigore; 
    (ii) trasporto internazionale, esclusivamente  per  la  parte  di
origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime  di  non
imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633/1972.  In  tal  modo  le  societa'
operanti  nel  trasporto  aereo,  sia  aventi  sede  in  Italia   che
all'estero, avranno la possibilita' di  corrispondere  il  contributo
unicamente sul fatturato prodotto in Italia; 
  Ritenuto di dover considerare - per i soggetti operanti nel settore
del trasporto via mare e per altre vie navigabili di  passeggeri  e/o
merci e sempre al fine di evitare una diversita' di  trattamento  tra
le imprese italiane e quelle estere - il fatturato rilevante ai  fini
della determinazione del contributo: 
    a) per il trasporto internazionale di passeggeri: il fatturato e'
considerato  pari   al   volume   d'affari   risultante   dall'ultima
dichiarazione IVA trasmessa alla data di pubblicazione della presente
delibera, esclusivamente per la parte  di  origine/destinazione/scalo
in Italia, assoggettato al  regime  di  non  imponibilita'  ai  sensi
dell'art.  9,  comma  1,  n.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 633/1972; 
    b) per il trasporto internazionale  di  merci:  il  fatturato  e'
considerato  pari   al   volume   d'affari   risultante   dall'ultima
dichiarazione IVA trasmessa alla data di pubblicazione della presente
delibera, ovvero, ove  non  prevista,  dalle  pertinenti  fatture  in
relazione  al  suddetto  volume,  esclusivamente  per  la  parte   di
origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime  di  non
imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633/1972; 
    c) per le  prestazioni  di  cabotaggio  si  applicano  i  criteri
generali indicati per tutte le altre imprese di trasporto; 
  Ritenuto per i soli soggetti operanti nella gestione dei centri  di
movimentazione merci (interporti e  operatori  della  logistica),  di
escludere dal totale dei ricavi: 
    (i) il riaddebito di  costi  sostenuti  per  determinati  servizi
comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorita'; 
    (ii) i ricavi derivanti da  attivita'  meramente  amministrative,
quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e
il rimborso delle accise; 
  Ritenuto per i gestori di infrastrutture portuali di escludere  dal
totale dei ricavi i proventi derivanti da: 
    (i) attivita' documentale di supporto alla regolarizzazione delle
operazioni doganali; 
    (ii)  ritardata  consegna  dei  container  utilizzati  o  mancato
ritiro/caricamento della merce; 
    (iii)   servizio   di   security   purche'   distinguibile    dal
guardianaggio; 
    (iv) ricavi da attivita' di c.d. connettivo urbano; 
    (v)  servizio  hostess  legato  ad   attivita'   congressuale   e
convegnistica; 
    (vi) ormeggio e stazionamento di unita' da  diporto;  cio'  oltre
agl'importi destinati alla  manutenzione  straordinaria  del  demanio
marittimo  ovvero  agli  investimenti  capitalizzati  riguardanti  lo
stesso, limitatamente ai  costi  di  ammortamento  iscritti  a  conto
economico, nell'esercizio di riferimento, come comprovati da  perizia
asseverata; 
  Ritenuto per le imprese meramente autorizzate all'effettuazione  di
operazioni e/o servizi portuali che non svolgano la loro attivita' in
banchina pubblica o in altra area  portuale  assentita  in  forza  di
titolo concessorio di escludere dal  totale  dei  ricavi  i  proventi
derivanti  da  prestazioni  svolte  nei  riguardi  dei   gestori   di
infrastrutture portuali, nel caso in cui generino una duplicazione di
contribuzione; 
  Ritenuto per i soggetti esercenti servizi di trasporto di merci  su
strada  connessi  con  autostrade,  porti,  scali  ferroviari  merci,
aeroporti, interporti di escludere dal totale dei ricavi  i  proventi
derivanti da: 
  (i) attivita' documentale di supporto alla  regolarizzazione  delle
operazioni doganali; 
  (ii) svolgimento, in qualita' di  sub-vettore,  di  prestazioni  di
sub-vezione, a patto che vengano  documentate  e  che  il  contributo
venga corrisposto da altro operatore soggetto a contribuzione; 
  Ritenuto per i soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione
marittima - di escludere dal totale dei ricavi i  proventi  derivanti
da: 
  (i) senserie; 
  (ii) commissioni non legate ai diritti di agenzia o di  polizza  e,
comunque,  non  afferenti   alla   navigazione   commerciale   o   ad
operazioni/servizi portuali; 
  Ritenuto di  dover  precisare  che,  in  relazione  ai  servizi  di
trasporto ferroviario merci,  sono  tenuti  alla  corresponsione  del
contributo sia gli operatori di manovra,  sia  i  trazionisti  che  i
carristi per i ricavi di rispettiva competenza; 
  Ritenuto al fine di evitare duplicazioni di contribuzione  in  sede
di computo del fatturato, conformemente all'art. 37, comma 6, lettera
b), del decreto-legge n. 201/2011,  come  da  ultimo  modificata  dal
comma 1, lettera a-ter), dell'art. 16 del decreto-legge n.  109/2018,
escludere dal totale dei ricavi: 
    (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai  servizi  di
trasporto erogati a consorzi esercenti servizi di trasporto; 
    (ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico  contratto  di
trasporto, i ricavi  derivanti  dall'addebito  di  prestazioni  della
medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo; 
    (iii)  i  ricavi  derivanti  dall'attivita'  di  locazione  e  di
noleggio   di   mezzi    di    trasporto,    previa    comunicazione,
rispettivamente, degli estremi del locatario o del  soggetto  che  li
prenda a nolo e a patto che il contributo venga corrisposto da questi
ultimi; 
  Ritenuto  di  dovere  determinare,  per   assicurare   il   gettito
complessivo  necessario  al  fabbisogno  stimato  per  l'anno   2023,
l'aliquota nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille del
fatturato, in misura,  quindi,  inferiore  a  quella  stabilita  come
massima dalla legge; 
  Ritenuto di prevedere per l'anno 2023 che  il  versamento  non  sia
dovuto per importi contributivi - calcolati in base a quanto previsto
dalla presente delibera - pari  od  inferiori  alla  soglia  di  euro
2.500,00 (duemilacinquecento/00), ritenuta  congrua  in  ragione  del
principio di economicita' e sostenibilita' dell'azione amministrativa
inerente all'applicazione del prelievo; 
  Ritenuto di prevedere l'obbligo di dichiarazione in capo al  legale
rappresentante o, per le sole imprese non residenti in Italia e senza
stabile  organizzazione  nel  territorio  dello  Stato,  in  capo  al
rappresentante fiscale o direttamente  al  soggetto  estero  mediante
identificazione diretta, delle imprese assoggettate  a  contribuzione
con   un   fatturato   superiore   a    euro    5.000.000,00    (euro
cinquemilioni/00), prescindendo da eventuali  esclusioni  o  scomputi
che le esentino dalla corresponsione  del  contributo,  in  relazione
all'anno 2023; 
  Ritenuto di  prevedere  che  i  soggetti  obbligati  provvedano  al
versamento del contributo dovuto per l'annualita' 2023 in  due  rate,
di cui la prima, nella misura di due terzi dell'importo, entro e  non
oltre il 28 aprile 2023 e, quanto al residuo terzo, entro e non oltre
il 31 ottobre 2023,  anche  al  fine  di  poter  effettuare,  con  un
adeguato livello di attendibilita', sulla base dell'incameramento del
gettito corrispondente al  versamento  della  prima  rata,  opportune
valutazioni concernenti la copertura  delle  spese  di  funzionamento
dell'Autorita' per l'anno di riferimento; 
  Ritenuto di  prevedere  espressamente  che  la  mancata  o  tardiva
trasmissione della dichiarazione, nonche' l'indicazione  nel  modello
di dati  incompleti  o  non  rispondenti  al  vero,  comporta,  ferme
restando eventuali conseguenze penali, l'applicazione delle  sanzioni
di cui all'art. 37 del decreto-legge n. 201/2011; 
  Vista  la  relazione   tecnica   di   accompagnamento   predisposta
dall'Ufficio contabilita', bilancio e autofinanziamento; 
  Su proposta del Segretario generale; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1.  Sono   tenuti   alla   contribuzione   per   il   funzionamento
dell'Autorita' i soggetti che esercitano una o piu'  delle  attivita'
di seguito elencate: 
    a)  gestione  di  infrastrutture   di   trasporto   (ferroviarie,
portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni); 
    b) gestione degli impianti di servizio ferroviario; 
    c) gestione di  centri  di  movimentazione  merci  (interporti  e
operatori della logistica); 
    d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto  minimo
di accesso alle infrastrutture ferroviarie); 
    e) operazioni e servizi portuali; 
    f)  servizi  di  trasporto  passeggeri  e/o   merci,   nazionale,
regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni
modalita' effettuato; 
    g) servizio taxi; 
    h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci; 
    i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne  di
passeggeri e/o merci; 
    j) servizi di trasporto di passeggeri su strada; 
    k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci; 
    l) servizi di trasporto merci su strada connessi con  autostrade,
porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; 
    m) servizi di agenzia/raccomandazione marittima. 
  2. Sono individuate, in via presuntiva, quali soggetti esercenti  i
servizi di trasporto di merci  su  strada  connessi  con  autostrade,
porti, scali  ferroviari  merci,  aeroporti,  interporti  di  cui  al
precedente comma 1, lettera l),  e,  in  quanto  tali  soggetti  alla
contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada  che  abbiano,
al 31 dicembre 2022, nella propria disponibilita' veicoli, dotati  di
capacita'  di  carico,  con  massa   complessiva   oltre   i   26.000
(ventiseimila) chilogrammi ovvero  trattori  con  peso  rimorchiabile
oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi. 
  3. Nel caso di soggetti  legati  da  rapporti  di  controllo  o  di
collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile ovvero sottoposti
ad attivita' di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del
codice civile anche mediante  rapporti  commerciali  all'interno  del
medesimo gruppo, ciascun soggetto e' tenuto  a  versare  un  autonomo
contributo la cui entita'  deve  essere  calcolata  in  relazione  ai
ricavi iscritti a  bilancio  derivanti  dall'attivita'  svolta  dalla
singola societa'. 
  4. In caso di ricavi generati da imprese riunite in  consorzio,  il
contributo e' versato dal consorzio per le prestazioni di competenza.
Le  imprese  consorziate  sono   comunque   tenute   all'assolvimento
dell'obbligo dichiarativo e, in relazione alle  prestazioni  estranee
al consorzio, a quello contributivo. 
  5.  Non  sono  tenuti  alla  contribuzione  le  societa'  poste  in
liquidazione e/o  soggette  a  procedure  concorsuali  con  finalita'
esclusivamente liquidative alla data del 31  dicembre  2022.  Per  le
societa' poste in liquidazione e/o soggette a  procedure  concorsuali
con finalita' esclusivamente liquidative a  partire  dal  1°  gennaio
2023, il contributo e' dovuto per il periodo che decorre da tale data
fino a quella di  messa  in  liquidazione  e/o  assoggettamento  alla
procedura concorsuale con finalita' esclusivamente liquidativa.