Art. 2 Misura del contributo 1. Per l'anno 2023, il contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorita', dovuto dai soggetti indicati all'art. 1, e' fissato nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge. 2. Per fatturato deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. 3. Dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attivita' non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorita' come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attivita' svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall'«equivalente incremento della tariffa di competenza» applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.a.; (vi) i ricavi derivanti dalle attivita' svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (vii) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (viii) le sopravvenienze attive; (ix) i risarcimenti danni riferibili esclusivamente al patrimonio aziendale; (x) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purche' regolarmente documentate ed escluse dal computo della base imponibile IVA. 4. In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato e' considerato pari al volume d'affari IVA, risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata, alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta. 5. Dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi esercenti servizi di trasporto; (ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall'addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti dalle attivita' di locazione e noleggio di mezzi di trasporto, previa comunicazione, rispettivamente, degli estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo e a patto che il contributo venga corrisposto da questi ultimi. 6. Per i soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica) dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorita'; (ii) i ricavi derivanti da attivita' meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise. 7. Per i gestori di infrastrutture portuali dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da: (i) attivita' documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (ii) ritardata consegna dei container utilizzati o mancato ritiro/caricamento della merce; (iii) servizio di security purche' distinguibile dal guardianaggio; (iv) ricavi da attivita' di c.d. connettivo urbano; (v) servizio hostess legato ad attivita' congressuale e convegnistica; (vi) ormeggio e stazionamento di unita' da diporto. I gestori di infrastrutture portuali si escludono inoltre gl'importi destinati alla manutenzione straordinaria del demanio marittimo ovvero agli investimenti capitalizzati riguardanti lo stesso, limitatamente ai costi di ammortamento iscritti a conto economico, nell'esercizio di riferimento, come comprovati da perizia asseverata. Le imprese meramente autorizzate all'effettuazione di operazioni e/o servizi portuali che non svolgano la loro attivita' in banchina pubblica o in altra area portuale assentita in forza di titolo concessorio si escludono i proventi derivanti da prestazioni svolte nei riguardi dei gestori di infrastrutture portuali, ove tali ricavi generino una duplicazione di contribuzione. 8. Per i soggetti esercenti servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da: (i) attivita' documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (ii) svolgimento, in qualita' di sub-vettore, di prestazioni di sub-vezione, a patto che vengano documentate e che il contributo venga corrisposto da altro operatore soggetto a contribuzione. 9. Per i soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da: (i) senserie; (ii) commissioni non legate ai diritti di agenzia o di polizza e, comunque, non afferenti alla navigazione commerciale o ad operazioni/servizi portuali. Detti soggetti sono inoltre tenuti a versare il contributo in nome e per conto dei vettori esteri, ove fiscalmente rappresentati o appartenenti al medesimo gruppo societario, determinando il fatturato con le modalita' di cui al successivo comma 12. 10. Il versamento non e' dovuto per importi contributivi pari od inferiori a euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), cifra individuata quale soglia di esenzione. 11. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato e' considerato pari al volume d'affari risultante dall'ultima dichiarazione IVA trasmessa alla data di pubblicazione della presente delibera, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (tab. A, parte III, 127-novies, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. 12. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo e' cosi' determinato: a) per il trasporto internazionale di passeggeri: il fatturato e' considerato pari al volume d'affari risultante dall'ultima dichiarazione IVA trasmessa alla data di pubblicazione della presente delibera, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972; b) per il trasporto internazionale di merci: il fatturato e' considerato pari al volume d'affari risultante dall'ultima dichiarazione IVA trasmessa alla data di pubblicazione della presente delibera, ovvero, ove non prevista, dalle pertinenti fatture in relazione al suddetto volume, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972; c) per le prestazioni di cabotaggio si applicano i criteri generali indicati per tutte le altre imprese di trasporto. 13. In relazione ai servizi di trasporto ferroviario merci sono tenuti alla corresponsione del contributo per le parti di rispettiva competenza gli operatori di manovra, i trazionisti e i carristi. 14. Per i soggetti eroganti servizi di trasporto internazionale terrestre di passeggeri e merci (su strada o ferroviario) il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo e' quantificato in base ai ricavi derivanti dalle attivita' svolte entro i confini nazionali. Ove non sia possibile una puntuale individuazione della porzione di ricavi rilevanti a tal fine, si dovra' effettuare un calcolo percentuale basato sul chilometraggio percorso nel territorio dello Stato rispetto alla tratta complessiva.