Art. 2 
 
                        Misura del contributo 
 
  1. Per l'anno 2023, il contributo per gli  oneri  di  funzionamento
dell'Autorita', dovuto dai soggetti indicati all'art. 1,  e'  fissato
nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille del  fatturato
risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di  pubblicazione
della presente  delibera,  in  misura,  quindi,  inferiore  a  quella
stabilita come massima dalla legge. 
  2. Per fatturato deve intendersi  l'importo  risultante  dal  conto
economico alla voce A1 (ricavi delle  vendite  e  delle  prestazioni)
sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci  corrispondenti
per i bilanci redatti secondo  i  principi  contabili  internazionali
IAS/IFRS. 
  3. Dal totale dei ricavi sono esclusi: 
    (i)  eventuali  ricavi  conseguiti  a  fronte  di  attivita'  non
ricadenti nei settori di competenza dell'Autorita'  come  individuati
nella presente delibera; 
    (ii) i ricavi conseguiti per attivita' svolte all'estero; 
    (iii) i contributi in conto impianti o  investimento  ricevuti  e
fatti transitare nel conto economico; 
    (iv) i contributi in conto esercizio nella misura  massima  della
copertura dei costi per il mantenimento  in  piena  efficienza  delle
infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale; 
    (v) i ricavi dei soggetti operanti  nel  settore  della  gestione
delle  infrastrutture   autostradali,   derivanti   dall'«equivalente
incremento della tariffa di competenza» applicata  con  l'entrata  in
vigore del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come convertito dalla
legge  3  agosto  2009,  n.  102,  da  destinarsi  alla  manutenzione
ordinaria e straordinaria nonche' all'adeguamento ed al miglioramento
delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.a.; 
    (vi) i  ricavi  derivanti  dalle  attivita'  svolte  nel  mercato
postale per le imprese titolari di  autorizzazione  per  il  servizio
postale; 
    (vii) le plusvalenze  e  i  proventi  straordinari  derivanti  da
operazioni di compravendita di beni immobili; 
    (viii) le sopravvenienze attive; 
    (ix) i risarcimenti danni riferibili esclusivamente al patrimonio
aziendale; 
    (x) le somme dovute a  titolo  di  rimborso  delle  anticipazioni
fatte in nome e per conto  della  controparte,  purche'  regolarmente
documentate ed escluse dal computo della base imponibile IVA. 
  4. In via generale, per le sole imprese non residenti in  Italia  e
senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato
e' considerato pari al volume d'affari  IVA,  risultante  dall'ultima
dichiarazione  IVA  presentata,  alla  data  di  pubblicazione  della
delibera di approvazione del contributo, dal rappresentante fiscale o
direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta. 
  5. Dal totale dei ricavi sono esclusi: 
    (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai  servizi  di
trasporto erogati a consorzi esercenti servizi di trasporto; 
    (ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico  contratto  di
trasporto, i ricavi  derivanti  dall'addebito  di  prestazioni  della
medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo; 
    (iii) i ricavi derivanti dalle attivita' di locazione e  noleggio
di mezzi di trasporto, previa comunicazione,  rispettivamente,  degli
estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo e  a  patto
che il contributo venga corrisposto da questi ultimi. 
  6. Per i soggetti operanti nel settore della gestione di centri  di
movimentazione merci (interporti e  operatori  della  logistica)  dal
totale dei ricavi sono esclusi: 
    (i) il riaddebito di  costi  sostenuti  per  determinati  servizi
comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorita'; 
    (ii) i ricavi derivanti da  attivita'  meramente  amministrative,
quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e
il rimborso delle accise. 
  7. Per i gestori di infrastrutture portuali dal totale  dei  ricavi
sono esclusi i proventi derivanti da: 
    (i) attivita' documentale di supporto alla regolarizzazione delle
operazioni doganali; 
    (ii)  ritardata  consegna  dei  container  utilizzati  o  mancato
ritiro/caricamento della merce; 
    (iii)   servizio   di   security   purche'   distinguibile    dal
guardianaggio; 
    (iv) ricavi da attivita' di c.d. connettivo urbano; 
    (v)  servizio  hostess  legato  ad   attivita'   congressuale   e
convegnistica; 
    (vi) ormeggio e stazionamento di unita' da diporto. I gestori  di
infrastrutture portuali si  escludono  inoltre  gl'importi  destinati
alla manutenzione straordinaria del  demanio  marittimo  ovvero  agli
investimenti capitalizzati riguardanti lo  stesso,  limitatamente  ai
costi di ammortamento iscritti a conto economico,  nell'esercizio  di
riferimento,  come  comprovati  da  perizia  asseverata.  Le  imprese
meramente autorizzate all'effettuazione  di  operazioni  e/o  servizi
portuali che non svolgano la loro attivita' in banchina pubblica o in
altra area portuale assentita  in  forza  di  titolo  concessorio  si
escludono i proventi derivanti da prestazioni svolte nei riguardi dei
gestori di infrastrutture portuali,  ove  tali  ricavi  generino  una
duplicazione di contribuzione. 
  8. Per i soggetti esercenti servizi di trasporto di merci su strada
connessi con autostrade, porti, scali  ferroviari  merci,  aeroporti,
interporti dal totale dei ricavi sono esclusi  i  proventi  derivanti
da: 
    (i) attivita' documentale di supporto alla regolarizzazione delle
operazioni doganali; 
    (ii) svolgimento, in qualita' di sub-vettore, di  prestazioni  di
sub-vezione, a patto che vengano  documentate  e  che  il  contributo
venga corrisposto da altro operatore soggetto a contribuzione. 
  9. Per  i  soggetti  eroganti  servizi  di  agenzia/raccomandazione
marittima dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da: 
    (i) senserie; 
    (ii) commissioni non legate ai diritti di agenzia o di polizza e,
comunque,  non  afferenti   alla   navigazione   commerciale   o   ad
operazioni/servizi portuali. Detti soggetti  sono  inoltre  tenuti  a
versare il contributo in nome e per conto  dei  vettori  esteri,  ove
fiscalmente  rappresentati  o   appartenenti   al   medesimo   gruppo
societario, determinando il fatturato con  le  modalita'  di  cui  al
successivo comma 12. 
  10. Il versamento non e' dovuto per importi  contributivi  pari  od
inferiori  a  euro  2.500,00  (euro   duemilacinquecento/00),   cifra
individuata quale soglia di esenzione. 
  11. Per i soggetti operanti nel  settore  del  trasporto  aereo  di
passeggeri e/o merci il  fatturato  e'  considerato  pari  al  volume
d'affari risultante dall'ultima dichiarazione IVA trasmessa alla data
di  pubblicazione  della  presente   delibera,   relativamente   alle
operazioni che, in dipendenza di  un  unico  contratto  di  trasporto
aereo, costituiscono: 
    a) per il trasporto passeggeri: 
      a1) trasporto nazionale  eseguito  interamente  nel  territorio
dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10%  (tab.  A,  parte
III, 127-novies, allegata al decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; 
      a2) trasporto internazionale, esclusivamente per  la  parte  di
origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime  di  non
imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n.  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633/1972; 
    b) per il trasporto merci: 
      b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello  Stato
ed assoggettato ad aliquota IVA  del  22%,  aliquota  attualmente  in
vigore; 
      b2) trasporto internazionale, esclusivamente per  la  parte  di
origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime  di  non
imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633/1972. 
  12. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto  via  mare  e
per altre  vie  navigabili  di  passeggeri  e/o  merci  il  fatturato
rilevante ai  fini  della  determinazione  del  contributo  e'  cosi'
determinato: 
    a) per il trasporto internazionale di passeggeri: il fatturato e'
considerato  pari   al   volume   d'affari   risultante   dall'ultima
dichiarazione IVA trasmessa alla data di pubblicazione della presente
delibera, esclusivamente per la parte  di  origine/destinazione/scalo
in Italia, assoggettato al  regime  di  non  imponibilita'  ai  sensi
dell'art.  9,  comma  1,  n.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 633/1972; 
    b) per il trasporto internazionale  di  merci:  il  fatturato  e'
considerato  pari   al   volume   d'affari   risultante   dall'ultima
dichiarazione IVA trasmessa alla data di pubblicazione della presente
delibera, ovvero, ove  non  prevista,  dalle  pertinenti  fatture  in
relazione  al  suddetto  volume,  esclusivamente  per  la  parte   di
origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime  di  non
imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633/1972; 
    c) per le  prestazioni  di  cabotaggio  si  applicano  i  criteri
generali indicati per tutte le altre imprese di trasporto. 
  13. In relazione ai servizi di  trasporto  ferroviario  merci  sono
tenuti alla corresponsione del contributo per le parti di  rispettiva
competenza gli operatori di manovra, i trazionisti e i carristi. 
  14. Per i soggetti eroganti  servizi  di  trasporto  internazionale
terrestre  di  passeggeri  e  merci  (su  strada  o  ferroviario)  il
fatturato rilevante ai fini della determinazione  del  contributo  e'
quantificato in base ai ricavi derivanti dalle attivita' svolte entro
i  confini  nazionali.   Ove   non   sia   possibile   una   puntuale
individuazione della porzione di ricavi  rilevanti  a  tal  fine,  si
dovra' effettuare un calcolo percentuale  basato  sul  chilometraggio
percorso nel territorio dello Stato rispetto alla tratta complessiva.