Art. 3 
 
                            Dichiarazione 
 
  1. Il legale rappresentante o, per  le  imprese  non  residenti  in
Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato,  il
rappresentante fiscale o direttamente  il  soggetto  estero  mediante
identificazione diretta, degli operatori  individuati  al  precedente
art.  1  con  un  fatturato  superiore  a  euro  5.000.000,00   (euro
cinquemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni,  scomputi  o
partecipazioni  a  consorzi,  entro  il  28  aprile  2023,   dichiara
all'Autorita' i dati anagrafici ed economici  richiesti  nel  modello
telematico  all'uopo  predisposto   e   pubblicato   sul   sito   web
dell'Autorita'. 
  2.  I   medesimi,   a   corredo   della   dichiarazione,   dovranno
sottoscrivere  e  depositare  un   prospetto   analitico,   volto   a
dettagliare le esclusioni invocate. Allorche' queste ultime  superino
la soglia del 20% del fatturato e l'operatore economico, prescindendo
dagli  scomputi,  abbia  un  fatturato  pari  o  superiore   a   euro
10.000.000,00  (diecimilioni/00)  si  rendera'  necessario   produrre
un'attestazione sottoscritta dal revisore  legale  dei  conti  ovvero
dalla societa' di revisione legale o, in  alternativa,  dal  collegio
sindacale dell'operatore economico a cui esse si riferiscono. 
  3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge  in  caso
di falsa dichiarazione,  la  mancata  o  tardiva  trasmissione  della
dichiarazione, nonche' l'indicazione nel modello di dati incompleti o
non rispondenti al vero, comporta l'applicazione  delle  sanzioni  di
cui  all'art.  37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.