Art. 4 Termini e modalita' di versamento 1. Per l'anno 2023 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto a due terzi dell'importo entro e non oltre il 28 aprile 2023 e quanto al residuo terzo entro e non oltre il 31 ottobre 2023. Le ulteriori istruzioni relative alle modalita' per il versamento del contributo verranno pubblicizzate sul sito dell'Autorita' www.autorita-trasporti.it 2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. E' fatta salva ogni competenza dell'Autorita' in merito all'attivita' di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.