Art. 4 
 
                  Termini e modalita' di versamento 
 
  1. Per l'anno 2023 il contributo dei soggetti obbligati deve essere
versato quanto a due terzi dell'importo  entro  e  non  oltre  il  28
aprile 2023 e quanto al residuo terzo entro e non oltre il 31 ottobre
2023.  Le  ulteriori  istruzioni  relative  alle  modalita'  per   il
versamento   del   contributo   verranno   pubblicizzate   sul   sito
dell'Autorita' www.autorita-trasporti.it 
  2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il  termine
sopra indicato comporta l'avvio  della  procedura  di  riscossione  e
l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire
dalla data di scadenza del termine per il pagamento. E'  fatta  salva
ogni competenza dell'Autorita' in merito all'attivita' di  controllo,
anche avvalendosi di soggetti terzi,  oltre  che  di  escussione  dei
versamenti  omessi,  parziali  o  tardivi,  anche   con   riferimento
all'applicazione dell'interesse legale dovuto.