Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La presente delibera e' sottoposta ad approvazione da parte  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Una volta  divenuta  esecutiva,  sara'
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e,
unitamente al «Documento ricognitivo sui settori del trasporto per  i
quali  l'Autorita'  ha  concretamente   avviato   l'esercizio   delle
competenze o il compimento  delle  attivita'  previste  dalla  legge»
predisposto  dagli   uffici,   sul   sito   internet   dell'Autorita'
www.autorita-trasporti.it 
  2.  Il  Segretario  generale  dell'Autorita'  effettua   gli   atti
necessari per dare esecuzione alla presente delibera anche attraverso
istruzioni  tecniche  da  fornire  agli  operatori  del  settore  dei
trasporti per il versamento e la dichiarazione del contributo. 
  Avverso il  presente  provvedimento  puo'  essere  esperito,  entro
sessanta  giorni,  ricorso  giurisdizionale  innanzi   al   Tribunale
amministrativo regionale del Piemonte  o,  entro  centoventi  giorni,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
    Torino, 6 dicembre 2022 
 
                                               Il Presidente: Zaccheo