Art. 5 Disposizioni finali 1. La presente delibera e' sottoposta ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Una volta divenuta esecutiva, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, unitamente al «Documento ricognitivo sui settori del trasporto per i quali l'Autorita' ha concretamente avviato l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita' previste dalla legge» predisposto dagli uffici, sul sito internet dell'Autorita' www.autorita-trasporti.it 2. Il Segretario generale dell'Autorita' effettua gli atti necessari per dare esecuzione alla presente delibera anche attraverso istruzioni tecniche da fornire agli operatori del settore dei trasporti per il versamento e la dichiarazione del contributo. Avverso il presente provvedimento puo' essere esperito, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Torino, 6 dicembre 2022 Il Presidente: Zaccheo