Art. 2 Importo e aggiornamento della tariffa 1. L'importo della tariffa unica, determinato sulla base del principio del recupero dei costi, e' indicato nell'allegato 1 al presente decreto per ciascuna specifica tipologia di procedura. 2. Le tariffe di cui all'allegato 1 sono maggiorate nel caso in cui l'Italia sia nominata Stato membro UE relatore, ai sensi della procedura prevista dal richiamato regolamento UE n. 536 del 2014, nella misura stabilita al medesimo allegato 1. 3. Nei casi in cui le sperimentazioni comprendano piu' fasi, si applica la tariffa relativa alla fase piu' precoce. 4. Eventuali aggiornamenti e modifiche all'allegato 1 al presente decreto sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia italiana del farmaco (di seguito AIFA) previo parere favorevole del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome.