Art. 2 
 
                Importo e aggiornamento della tariffa 
 
  1. L'importo  della  tariffa  unica,  determinato  sulla  base  del
principio del recupero dei costi,  e'  indicato  nell'allegato  1  al
presente decreto per ciascuna specifica tipologia di procedura. 
  2. Le tariffe di cui all'allegato 1 sono maggiorate nel caso in cui
l'Italia sia nominata  Stato  membro  UE  relatore,  ai  sensi  della
procedura prevista dal richiamato regolamento UE  n.  536  del  2014,
nella misura stabilita al medesimo allegato 1. 
  3. Nei casi in cui le sperimentazioni  comprendano  piu'  fasi,  si
applica la tariffa relativa alla fase piu' precoce. 
  4. Eventuali aggiornamenti e modifiche all'allegato 1  al  presente
decreto sono stabiliti con provvedimento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco (di seguito AIFA)  previo  parere  favorevole  del  Ministero
della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze e  sentita
la Conferenza delle regioni e delle province autonome.