Art. 3 
 
                Modalita' di versamento delle tariffe 
 
  1. La tariffa unica e' versata dal promotore della  sperimentazione
tramite versamento unico all'AIFA. La ricevuta  del  versamento  deve
riportare,  quali  riferimenti  identificativi  minimi,   il   numero
UE/EudraCT  della  sperimentazione,  ove  applicabile  il  codice  di
modifica sostanziale, e l'indicazione  del  promotore  dello  studio.
Ulteriori dettagli procedurali per il  versamento  verranno  indicati
sul sito dell'AIFA. 
  2. Qualora nei trenta giorni successivi al pagamento  dell'importo,
di cui al comma 1,  non  avvenga  la  presentazione  dell'istanza  di
autorizzazione   alla   sperimentazione   clinica   o   a   modifiche
sostanziali, il  promotore  ha  facolta'  di  presentare  istanza  di
rimborso attraverso la compilazione dell'apposito modello  pubblicato
sul sito istituzionale dell'AIFA. 
  3. Nel caso in  cui  l'istanza  sia  presentata  e  successivamente
ritirata  prima  della  convalida,  il  promotore  ha   facolta'   di
presentare   istanza   di   rimborso   attraverso   la   compilazione
dell'apposito modello pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA. In
questo caso AIFA trattiene  a  titolo  di  reintegrazione  dei  costi
amministrativi sostenuti per le attivita' svolte una percentuale pari
al 10% della somma versata. In tutti i casi in  cui  e'  previsto  il
rimborso, su richiesta del soggetto interessato l'AIFA puo'  imputare
il corrispondente importo  rimborsabile  al  fine  del  pagamento  di
ulteriori e/o successive prestazioni richieste. 
  4.  Nel  caso  in  cui  la  richiesta  di  ritiro  dell'istanza  di
autorizzazione intervenga successivamente alla convalida dell'istanza
e al conseguente avvio dell'iter tecnico-scientifico di  valutazione,
non e' ammesso alcun rimborso della tariffa versata. 
  5.  Con  cadenza  trimestrale  l'AIFA  versa  al   comitato   etico
territoriale competente e, ove applicabile, all'Istituto superiore di
sanita', le quote delle tariffe incassate di  loro  spettanza,  cosi'
come indicate all'allegato 1 al presente decreto. 
  6. Nel caso di cui all'art. 2,  comma  2,  la  maggiorazione  della
tariffa, ove non gia' corrisposta, deve essere  versata  entro  dieci
giorni dalla designazione dell'Italia quale Stato membro UE relatore.