Art. 3 Modalita' di versamento delle tariffe 1. La tariffa unica e' versata dal promotore della sperimentazione tramite versamento unico all'AIFA. La ricevuta del versamento deve riportare, quali riferimenti identificativi minimi, il numero UE/EudraCT della sperimentazione, ove applicabile il codice di modifica sostanziale, e l'indicazione del promotore dello studio. Ulteriori dettagli procedurali per il versamento verranno indicati sul sito dell'AIFA. 2. Qualora nei trenta giorni successivi al pagamento dell'importo, di cui al comma 1, non avvenga la presentazione dell'istanza di autorizzazione alla sperimentazione clinica o a modifiche sostanziali, il promotore ha facolta' di presentare istanza di rimborso attraverso la compilazione dell'apposito modello pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA. 3. Nel caso in cui l'istanza sia presentata e successivamente ritirata prima della convalida, il promotore ha facolta' di presentare istanza di rimborso attraverso la compilazione dell'apposito modello pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA. In questo caso AIFA trattiene a titolo di reintegrazione dei costi amministrativi sostenuti per le attivita' svolte una percentuale pari al 10% della somma versata. In tutti i casi in cui e' previsto il rimborso, su richiesta del soggetto interessato l'AIFA puo' imputare il corrispondente importo rimborsabile al fine del pagamento di ulteriori e/o successive prestazioni richieste. 4. Nel caso in cui la richiesta di ritiro dell'istanza di autorizzazione intervenga successivamente alla convalida dell'istanza e al conseguente avvio dell'iter tecnico-scientifico di valutazione, non e' ammesso alcun rimborso della tariffa versata. 5. Con cadenza trimestrale l'AIFA versa al comitato etico territoriale competente e, ove applicabile, all'Istituto superiore di sanita', le quote delle tariffe incassate di loro spettanza, cosi' come indicate all'allegato 1 al presente decreto. 6. Nel caso di cui all'art. 2, comma 2, la maggiorazione della tariffa, ove non gia' corrisposta, deve essere versata entro dieci giorni dalla designazione dell'Italia quale Stato membro UE relatore.