Art. 4 
 
                Gettone di presenza e rimborso spese 
 
  1.  Ai  componenti  del  «Centro  di  coordinamento  nazionale  dei
comitati etici  territoriali  per  le  sperimentazioni  cliniche  sui
medicinali per uso umano e sui dispositivi medici», ai componenti dei
comitati etici territoriali e dei comitati etici a valenza nazionale,
spetta un gettone di presenza, determinato in euro 300,00, nonche' il
rimborso  per  le  spese  di  viaggio  per  la  partecipazione   alle
rispettive  riunioni  a  valere  sulle  entrate  da  tariffe  di  cui
all'allegato 1, che costituiscono il relativo tetto di spesa. 
  2. Il gettone di presenza e'  previsto  per  ciascuna  giornata  di
sedute indipendentemente dalla natura commerciale ovvero non a  scopo
di  lucro  delle  sperimentazioni  cliniche  o   relative   modifiche
sostanziali in valutazione. 
  3. Il limite massimo annuo dei  rimborsi  spese  di  viaggio  viene
parametrato  a  quanto  stabilito  per  la   Commissione   consultiva
tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso  operanti  presso
l'AIFA, che confluiscono, ai sensi  dell'art.  3,  comma  1-bis,  del
decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, nella  Commissione  scientifica
ed economica del farmaco,  fermo  comunque  il  rispetto  dei  limiti
previsti dalla  legislazione  vigente  in  materia  di  rimborsi  per
trattamento di missione e del tetto di spesa costituito dalle entrate
da tariffe di cui all'allegato 1. 
  4. Il gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio  per
i comitati etici territoriali sono ricompresi nelle quote percentuali
delle tariffe trasferite dall'AIFA ai comitati  etici  competenti  ai
sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto.