Art. 2 Nomina dei componenti 1. La nomina dei componenti di ciascun comitato etico territoriale e' di competenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. 2. La scelta dei componenti di ciascun comitato e' effettuata fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel settore delle sperimentazioni cliniche e nelle altre materie di competenza del comitato etico. 3. I componenti del comitato etico territoriale non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse dirette o indirette, devono essere indipendenti dal promotore della sperimentazione, dal sito di sperimentazione clinica e dagli sperimentatori coinvolti, nonche' dai finanziatori della sperimentazione clinica e devono essere esenti da qualsiasi indebito condizionamento. Sono in ogni caso assicurate l'indipendenza di ciascun comitato, nonche' l'assenza di rapporti gerarchici tra i diversi comitati.