Art. 2 
 
                        Nomina dei componenti 
 
  1. La nomina dei componenti di ciascun comitato etico  territoriale
e' di competenza delle regioni e delle Province autonome di Trento  e
Bolzano. 
  2. La scelta dei componenti di ciascun comitato e'  effettuata  fra
persone dotate di alta e riconosciuta professionalita'  e  competenza
nel settore delle sperimentazioni cliniche e nelle altre  materie  di
competenza del comitato etico. 
  3. I componenti del comitato etico territoriale non devono trovarsi
in situazioni di conflitto di interesse dirette o  indirette,  devono
essere indipendenti dal promotore della sperimentazione, dal sito  di
sperimentazione clinica e dagli sperimentatori coinvolti, nonche' dai
finanziatori della sperimentazione clinica e devono essere esenti  da
qualsiasi indebito condizionamento.  Sono  in  ogni  caso  assicurate
l'indipendenza di ciascun comitato,  nonche'  l'assenza  di  rapporti
gerarchici tra i diversi comitati.