Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore  decorsi  centoventi  giorni
dalla sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, al fine di consentire alle regioni e alle Province autonome
di  Trento  e   Bolzano   di   provvedere,   entro   detto   termine,
all'espletamento delle procedure per  la  nomina  dei  componenti  di
ciascun comitato etico territoriale individuato  nell'elenco  di  cui
all'allegato 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
adottano idonee misure per assicurare il  passaggio  di  funzioni  ai
comitati etici individuati nell'elenco di cui all'allegato 1. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 5,  del  presente
decreto, i comitati etici  esistenti  decadono  comunque  decorso  il
termine di centoventi giorni di cui al comma 1. 
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di  cui
al presente decreto nell'ambito delle risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' trasmesso al competente organo di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 gennaio 2023 
 
                                               Il Ministro: Schillaci 

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 268