IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle  pubbliche  amministrazioni»  ed  in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato che, nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  L
26/10 IT del 30 gennaio 2023 e' stato pubblicato  il  Regolamento  di
esecuzione (UE) 023/184 della Commissione del 23 gennaio 2023 recante
iscrizione di un nome nel registro  delle  denominazioni  di  origine
protette  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  «Ciliegia  di
Bracigliano» (IGP). 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  il  relativo  disciplinare  di
produzione affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento
siano  accessibili  per  informazione  erga  omnes   sul   territorio
nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
IGP «Ciliegia di Bracigliano»  nella  stesura  risultante  a  seguito
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  L
26/10 IT del 30 gennaio  2023  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
023/184 della Commissione del 23 gennaio 2023. 
  I produttori che intendono porre in commercio la IGP  «Ciliegia  di
Bracigliano» sono tenuti al rispetto  dell'allegato  disciplinare  di
produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa  vigente
in materia. 
    Roma, 3 febbraio 2023 
 
                                                Il dirigente: Cafiero