IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunita'; Visto il decreto dell'Autorita' politica con delega alle pari opportunita' dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, n. 880; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale e' stato nominato Ministro senza portafoglio la professoressa Elena Bonetti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti e' stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunita' e la famiglia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, professoressa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a) ai sensi del quale il Ministro Bonetti, nelle materie oggetto di predetto decreto, e' delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro; Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'; Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 5; Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza unificata in data 3 novembre 2021; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure per il sostegno e il rilancio dell'economia» ed, in particolare l'art. 26-bis che prevede che in considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, che prevede: al comma 661 che «Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalita': a) quanto a 1 milione di euro, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonche' al loro funzionamento; b) quanto a 1 milione di euro, alle attivita' di monitoraggio e raccolta di dati di cui al comma 665.»; al comma 662 che «Il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 661, tenendo conto: a) della programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi gia' operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime; b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalita', comunque denominati, gia' esistenti in ciascuna regione e provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale; c) della necessita' di uniformare le modalita' di intervento dei centri di cui ai commi da 661 a 667, con particolare attenzione alla necessita' della continuita' dell'operativita' e alla standardizzazione delle modalita' di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti.»; al comma 663 che «I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da: a) enti locali, in forma singola o associata; b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato; c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto o d'intesa tra loro o in forma consorziata.»; al comma 664 che «I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessita' fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici»; al comma 665 che «Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 662, presentano al Ministro delegato per le pari opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 662 individua le ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari devono riportare nella relazione di cui al precedente periodo.»; al comma 666 che «Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 665, il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi dei commi da 661 a 665.»; al comma 669 che «Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.»; Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del precitato comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i Fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano; Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire; Vista l'intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza (C.U.A.V); Ritenuto di procedere con un unico provvedimento alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse complessivamente stanziate per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 ai sensi dei citati art. 26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dell'art. 1, commi 661 e 669 della legge n. 234 del 2021, tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come individuate secondo le tabelle 1, 2 e 3, parti integranti del presente provvedimento, per la somma di euro 9.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8, capitolo di spesa 496; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1 Ambito e definizioni 1. In attuazione dell'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'art. 1, commi 661 e 669, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il presente decreto provvede a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' stanziate per gli anni 2021 e 2022, in base ai criteri indicati nei successivi articoli. 2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dall'intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza.