Art. 2 Criteri di riparto per il finanziamento dei centri per uomini autori di violenza 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dell'art. 1, commi 661 e 669, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in base ai seguenti criteri: a) euro 7.000.000,00 all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020; b) euro 1.000.000,00 all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonche' al loro funzionamento, ai sensi dell'art. 1, comma 661, lettera a) della legge n. 234 del 2021; c) euro 1.000.000,00 alle attivita' di monitoraggio e raccolta di dati, ai sensi dell'art. 1, comma 661, lettera b) e comma 665 della legge n. 234 del 2021. 2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, lettera b), ai sensi del citato comma 662, tiene conto: a) della programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi gia' operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime; b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalita', comunque denominati, gia' esistenti in ciascuna regione e provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale; c) della necessita' di uniformare le modalita' di intervento dei centri di cui ai commi da 661 a 667, del citato art. 1 della legge n. 234 del 2021, con particolare attenzione alla necessita' della continuita' dell'operativita' e alla standardizzazione delle modalita' di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti. 3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto. 4. In sede di prima applicazione e nelle more dell'entrata in vigore dell'intesa sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza (CUAV) del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR, il riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2022 riferiti alla popolazione residente nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano nonche' sui dati forniti al Dipartimento per le pari opportunita' dal coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero di centri per uomini autori di violenza esistenti nelle regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 2 allegata al presente decreto. Per le regioni e le province autonome che non dispongono di alcun centro sul territorio, per le finalita' di cui al comma 2 del presente articolo, sara' attribuito, ai soli fini della ripartizione di cui al presente decreto, un numero pari a uno. 5. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo sono ripartite secondo una quota fissa tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella 3 allegata al presente decreto. 6. La quota delle risorse destinate alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente ad euro 116.223,00 ed euro 114.769,00 e' acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo X, capitolo 2368, art. 6.