Art. 2 
 
         Criteri di riparto per il finanziamento dei centri 
                    per uomini autori di violenza 
 
  1. Al fine di dare attuazione a quanto  previsto  dall'art.  26-bis
del  decreto-legge  14  agosto   2020,   n.   104,   convertito   con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dell'art. 1, commi
661 e 669, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in base ai  seguenti
criteri: 
    a) euro  7.000.000,00  all'istituzione  e  al  potenziamento  dei
centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, ai sensi  dell'art.
26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020; 
    b) euro  1.000.000,00  all'istituzione  e  al  potenziamento  dei
centri di riabilitazione per  uomini  maltrattanti  nonche'  al  loro
funzionamento, ai sensi dell'art. 1,  comma  661,  lettera  a)  della
legge n. 234 del 2021; 
    c) euro 1.000.000,00 alle attivita' di monitoraggio e raccolta di
dati, ai sensi dell'art. 1, comma 661, lettera b) e comma  665  della
legge n. 234 del 2021. 
  2. La ripartizione delle risorse di cui al  comma  1  del  presente
articolo, lettera b), ai sensi del citato comma 662, tiene conto: 
    a) della programmazione delle regioni e delle  Province  autonome
di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  interventi  gia'  operativi  per
contrastare il fenomeno della violenza domestica e di  genere  e  per
favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica  e  di
genere  offrendo,  al  contempo,  garanzie  volte   ad   evitare   la
vittimizzazione  secondaria  o   ripetuta,   l'intimidazione   o   le
ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime; 
    b) del numero dei centri per il recupero degli uomini  autori  di
violenza domestica e di  genere  e  degli  enti  aventi  le  medesime
finalita', comunque denominati, gia' esistenti in ciascuna regione  e
provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la  loro  presenza  a
livello nazionale; 
    c) della necessita' di uniformare le modalita' di intervento  dei
centri di cui ai commi da 661 a 667, del citato art. 1 della legge n.
234 del  2021,  con  particolare  attenzione  alla  necessita'  della
continuita'  dell'operativita'   e   alla   standardizzazione   delle
modalita' di azione e  di  trattamento  da  parte  dei  soggetti  che
gestiscono i centri e gli enti. 
  3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1,  lettera
a) del presente articolo, tra le regioni e le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di  riparto  del
Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali  previsti  nel  decreto
interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella 1 allegata  al
presente decreto. 
  4. In sede di prima  applicazione  e  nelle  more  dell'entrata  in
vigore dell'intesa sui requisiti minimi dei centri per uomini  autori
di violenza (CUAV) del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR,
il riparto tra le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano delle risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera  b)  del
presente articolo, si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2022 riferiti
alla popolazione residente nelle regioni e nelle Province autonome di
Trento e Bolzano nonche' sui dati forniti al Dipartimento per le pari
opportunita'  dal  coordinamento  tecnico  della   VIII   commissione
«Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e  delle  province
autonome, relativi al numero di centri per uomini autori di  violenza
esistenti nelle regioni e nelle province autonome, secondo la tabella
2 allegata al presente decreto. Per le regioni e le province autonome
che non dispongono di alcun centro sul territorio, per  le  finalita'
di cui al comma 2 del presente articolo, sara'  attribuito,  ai  soli
fini della ripartizione di cui al presente decreto, un numero pari  a
uno. 
  5. Le risorse finanziarie  di  cui  al  comma  1,  lettera  c)  del
presente articolo sono ripartite  secondo  una  quota  fissa  tra  le
regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  come  da
tabella 3 allegata al presente decreto. 
  6. La quota delle  risorse  destinate  alle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, pari rispettivamente ad  euro  116.223,00  ed  euro
114.769,00 e' acquisita al bilancio dello Stato, ai  sensi  dell'art.
2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A  tale  fine  la
predetta quota e' versata all'entrata del bilancio  dello  Stato,  al
Capo X, capitolo 2368, art. 6.