Art. 3 Modalita' di trasferimento 1. Il Dipartimento per le pari opportunita' trasferisce alle regioni le risorse indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto, che ne fa parte integrante, a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, direttamente al medesimo Dipartimento per le pari opportunita', all'indirizzo di posta elettronica certificata: progettiviolenza@pec.governo.it 2. A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunita' dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente decreto, dovra' essere allegata un'apposita nota programmatica che tenga conto di quanto previsto all'art. 2, comma 2. 3. Il Dipartimento per le pari opportunita' provvedera' a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Dipartimento medesimo della nota programmatica di cui al comma 2 del presente articolo. 4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 661, lettera b) della legge n. 234 del 2021, il Dipartimento per le pari opportunita' fornira' alle regioni un set minimo di indicatori volti a rilevare le informazioni finalizzate al monitoraggio e la raccolta di dati di cui al comma 665 del medesimo art. 1 al fine di garantirne l'uniformita' e l'armonizzazione a livello nazionale anche ai fini della presentazione della relazione annuale alle Camere di cui al comma 666 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021.