Art. 3 
 
                     Modalita' di trasferimento 
 
  1. Il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  trasferisce  alle
regioni le risorse indicate nella  tabella  1  allegata  al  presente
decreto, che ne fa parte integrante, a seguito di specifica richiesta
da  parte  delle  regioni  da  inoltrare,  a   cura   delle   stesse,
direttamente al  medesimo  Dipartimento  per  le  pari  opportunita',
all'indirizzo      di      posta       elettronica       certificata:
progettiviolenza@pec.governo.it 
  2. A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni  dalla  data
della  comunicazione  da  parte  del   Dipartimento   per   le   pari
opportunita' dell'avvenuta registrazione da  parte  degli  organi  di
controllo del presente decreto, dovra'  essere  allegata  un'apposita
nota programmatica che tenga conto di  quanto  previsto  all'art.  2,
comma 2. 
  3.  Il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'   provvedera'   a
trasferire le risorse  a  ciascuna  regione  in  un'unica  soluzione,
secondo gli importi indicati nelle tabelle  1,  2  e  3  allegate  al
presente decreto, entro trenta giorni dall'approvazione da parte  del
Dipartimento medesimo della nota programmatica di cui al comma 2  del
presente articolo. 
  4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 661, lettera
b) della  legge  n.  234  del  2021,  il  Dipartimento  per  le  pari
opportunita' fornira' alle regioni un set minimo di indicatori  volti
a rilevare le informazioni finalizzate al monitoraggio e la  raccolta
di dati di cui al comma 665 del medesimo art. 1 al fine di garantirne
l'uniformita' e l'armonizzazione a livello nazionale  anche  ai  fini
della presentazione della relazione annuale alle  Camere  di  cui  al
comma 666 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021.