Art. 4 
 
               Adempimenti delle regioni e del Governo 
 
  1.  Le  regioni  si  impegnano  ad  assicurare   la   consultazione
dell'associazionismo di riferimento  e  di  tutti  gli  altri  attori
pubblici  e  privati  che,  direttamente  o   indirettamente,   siano
destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o
che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita'  al
perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto. 
  2. Le regioni e tutti gli  enti  coinvolti,  nel  caso  in  cui  la
gestione degli interventi previsti  sia  affidata  o  delegata  dalle
regioni ai comuni, alle  citta'  metropolitane,  agli  enti  di  area
vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri
enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento  per  le  pari
opportunita' i dati e le informazioni in loro possesso,  al  fine  di
consentire  lo  svolgimento  delle  funzioni  di   controllo   e   di
monitoraggio quali-quantitativo sull'utilizzo delle  risorse  secondo
le modalita' che saranno individuate dal  Dipartimento  per  le  pari
opportunita' mediante l'adozione di apposite linee guida. 
  3. Il mancato  utilizzo  delle  risorse  da  parte  delle  regioni,
secondo le modalita' indicate dal presente decreto, entro l'esercizio
finanziario 2024, comporta  la  revoca  dei  finanziamenti,  i  quali
saranno  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   per   la
successiva assegnazione al bilancio della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Centro di responsabilita' n. 8 «Pari  opportunita'»  -
capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni  da
effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto. 
  4. Le regioni presentano, entro il 30 settembre 2023, una relazione
riepilogativa,  secondo  le  modalita'  che  saranno   indicate   dal
Dipartimento per le  pari  opportunita',  in  merito  all'avanzamento
finanziario ed alle iniziative adottate a valere  sulle  risorse  del
presente decreto. Entro il 30 marzo 2024 le regioni avranno  cura  di
inviare un aggiornamento di detta relazione. 
  5. Le regioni trasmettono, entro  il  30  marzo  2025,  secondo  le
modalita'  che  saranno  indicate  dal  Dipartimento  per   le   pari
opportunita', una relazione finale sull'utilizzo delle risorse, entro
l'esercizio finanziario 2024,  ripartite  con  il  presente  decreto,
nonche' sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1  del
presente articolo. 
  6. Le  regioni  si  impegnano  a  dare  adeguata  pubblicita',  nei
rispettivi siti istituzionali, a tutti gli interventi  realizzati  in
attuazione del presente decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito  del
presente riparto. 
  7. Le regioni e lo Stato adottano  tutte  le  opportune  iniziative
affinche' le prestazioni minime  garantite  dai  C.U.A.V.,  ai  sensi
dell'art. 4 della citata intesa 14 settembre 2022,  siano  erogate  a
favore  delle  persone  interessate  senza  limitazioni  dovute  alla
residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale. 
  8. Nel caso in  cui  la  gestione  degli  interventi  previsti  dal
presente decreto sia affidata o delegata  dalle  regioni  ai  comuni,
alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori
degli ambiti sociali territoriali o ad altri  enti  pubblici,  dovra'
essere assicurato il rispetto delle finalita' e di  ogni  adempimento
stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto  ai
quali le  regioni  dovranno  esercitare  le  opportune  attivita'  di
monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui  ai
commi 4 e 5 del presente articolo. 
  9. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano  una
struttura referente unica per tutte le  comunicazioni  relative  agli
interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti. 
  10. L'inosservanza di quanto previsto  dai  commi  da  3  a  5  del
presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal
successivo provvedimento di riparto a valere sul medesimo Fondo.