Art. 2 Soggetti beneficiari 1. I soggetti destinatari del credito d'imposta, di cui al precedente articolo, sono le imprese, gli operatori economici di cui all'art. 3, comma l, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e gli altri soggetti privati di cui all'art. l, comma l, della legge 14 novembre 2000, n. 338, che risultano assegnatari, in qualita' di soggetti attuatori, delle risorse di cui alle procedure emanate in attuazione dell'art. 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338. 2. Il credito d'imposta non si applica alle «imprese in difficolta'», cosi' come definite dall'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero alle imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.