Art. 2 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1.  I  soggetti  destinatari  del  credito  d'imposta,  di  cui  al
precedente articolo, sono le imprese, gli operatori economici di  cui
all'art. 3, comma l, lettera p), del decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, e gli altri soggetti privati di cui all'art. l, comma l,
della legge 14 novembre 2000, n. 338, che risultano  assegnatari,  in
qualita' di soggetti attuatori, delle risorse di cui  alle  procedure
emanate in attuazione dell'art. 1-bis della legge 14  novembre  2000,
n. 338. 
  2.  Il  credito  d'imposta  non  si  applica   alle   «imprese   in
difficolta'»,  cosi'  come  definite  dall'art.  2,  punto  18),  del
regolamento (UE)  n.  651/2014,  ovvero  alle  imprese  in  stato  di
scioglimento o  liquidazione  volontaria  e  sottoposte  a  procedure
concorsuali, quali fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.