Art. 4 Procedure di accesso l. L'agevolazione e' riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, previsti dall'art. 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonche' dalle procedure adottate in attuazione di tale disposizione. 2. A tal fine, i soggetti di cui al precedente art. 2 provvedono a comunicare annualmente a decorrere dal 2024, entro venti giorni dal versamento a saldo dell'imposta municipale propria, al Ministero dell'universita' e della ricerca l'importo versato, allegando, altresi', la documentazione comprovante l'avvenuto versamento in acconto e a saldo. 3. L'istanza di accesso al contributo deve contenere la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con i seguenti dati: a) elementi identificativi del soggetto beneficiario; b) ammontare dell'IMU versata in acconto e a saldo; c) ammontare del credito d'imposta richiesto. 4. Il Ministero comunica, con apposita circolare, le modalita' operative di comunicazione e trasmissione della relativa documentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3. 5. Ricevute le istanze e verificati i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, il Ministero dell'universita' e della ricerca emana un decreto di individuazione dei soggetti beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi, nel rispetto del limite di spesa, di cui al comma 11 dell'art. 1-bis della citata legge 14 novembre 2000, n. 338. 6. Il contributo e' riconosciuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.