Art. 4 
 
                        Procedure di accesso 
 
  l. L'agevolazione e' riconosciuta previa  verifica,  da  parte  del
Ministero dell'universita' e della  ricerca,  dell'ammissibilita'  in
ordine al rispetto dei requisiti  soggettivi,  oggettivi  e  formali,
previsti dall'art. 1-bis  della  legge  14  novembre  2000,  n.  338,
nonche' dalle procedure adottate in attuazione di tale disposizione. 
  2. A tal fine, i soggetti di cui al precedente art. 2 provvedono  a
comunicare annualmente a decorrere dal 2024, entro venti  giorni  dal
versamento a saldo  dell'imposta  municipale  propria,  al  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  l'importo  versato,   allegando,
altresi', la  documentazione  comprovante  l'avvenuto  versamento  in
acconto e a saldo. 
  3.  L'istanza  di  accesso  al   contributo   deve   contenere   la
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con i  seguenti
dati: 
    a) elementi identificativi del soggetto beneficiario; 
    b) ammontare dell'IMU versata in acconto e a saldo; 
    c) ammontare del credito d'imposta richiesto. 
  4. Il Ministero comunica,  con  apposita  circolare,  le  modalita'
operative   di   comunicazione   e   trasmissione   della    relativa
documentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3. 
  5. Ricevute le istanze e  verificati  i  requisiti  previsti  dalla
normativa di  riferimento,  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca emana un decreto di individuazione dei  soggetti  beneficiari
del credito d'imposta con i relativi importi, nel rispetto del limite
di spesa, di cui al comma 11 dell'art. 1-bis della  citata  legge  14
novembre 2000, n. 338. 
  6. Il contributo e' riconosciuto dal Ministero  dell'universita'  e
della ricerca, secondo l'ordine cronologico  di  presentazione  delle
istanze e fino all'esaurimento delle risorse disponibili,  pari  a  5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.