Art. 5 
 
                       Utilizzo del contributo 
 
  l.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 
  2. L'ammontare del credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione
non   deve   eccedere   l'importo    riconosciuto    dal    Ministero
dell'universita' e della ricerca ai  sensi  del  precedente  art.  4,
comma 5, pena lo scarto del modello F24. 
  3. Per i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non  hanno
rimborsato o depositato in un conto bloccato  gli  aiuti  individuati
quali   illegali   o   incompatibili   dalla   Commissione   europea,
l'utilizzazione in compensazione del credito d'imposta e',  altresi',
sospesa fino alla data dell'avvenuta restituzione  o  deposito  delle
somme oggetto del recupero. 
  4. Le eventuali decisioni relative alla sospensione del credito, di
competenza del Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  saranno
comunicate all''Agenzia delle entrate con le stesse modalita' con cui
viene trasmesso l'elenco iniziale dei beneficiari.