Art. 7 
 
                Cause di revoca del credito d'imposta 
 
  l. Il credito d'imposta e' revocato dal Ministero  dell'universita'
e della ricerca: 
    a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza o la decadenza
di uno dei requisiti  soggettivi  o  oggettivi  di  cui  al  presente
decreto; 
    b) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza o la decadenza
di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dalle  procedure
emanate in attuazione dell'art. 1-bis della legge 14  novembre  2000,
n. 338, incluso il mancato conseguimento  dei  target  PNRR  previsti
dall'intervento e la violazione del principio DNSH; 
    c) nel caso in cui la  documentazione  presentata  ai  sensi  del
presente decreto contenga elementi non veritieri o sia incompleta; 
    d) in caso di accertamento  della  falsita'  delle  dichiarazioni
rese. 
  2. Sono fatte salve  le  eventuali  conseguenze  di  legge  civile,
penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del
beneficio indebitamente fruito secondo quanto previsto  dal  presente
decreto.