Art. 7 Cause di revoca del credito d'imposta l. Il credito d'imposta e' revocato dal Ministero dell'universita' e della ricerca: a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza o la decadenza di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto; b) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza o la decadenza di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dalle procedure emanate in attuazione dell'art. 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, incluso il mancato conseguimento dei target PNRR previsti dall'intervento e la violazione del principio DNSH; c) nel caso in cui la documentazione presentata ai sensi del presente decreto contenga elementi non veritieri o sia incompleta; d) in caso di accertamento della falsita' delle dichiarazioni rese. 2. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito secondo quanto previsto dal presente decreto.