Art. 2 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                       al Comune di Capoliveri 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di  Capoliveri
(LI) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune dell'immobile denominato «Miniere dell'Elba localita'
Innamorata-Calamita»,  meglio  individuato  nel   provvedimento   del
direttore  regionale  dell'Agenzia  del  demanio-Direzione  regionale
Toscana  e  Umbria  prot.  n.  2016/891/R.I.  del  9   maggio   2016,
rettificato con provvedimento prot. n. 2020/279/RI  del  14  febbraio
2020, a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  5.242,90
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Capoliveri. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  34.852,39,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 5.242,90.