Art. 3 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                        al Comune di Livorno 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti  al  Comune  di  Livorno
(LI) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune degli immobili denominati  «Ex  casa  del  fascio»  e
«Appezzamento di terreno loc. Ardenza Terra», meglio individuati  nei
provvedimenti    del    direttore    regionale    dell'Agenzia    del
demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria, rispettivamente,  prot.
n. 2016/2167/RI del 18 ottobre 2016 e prot. n.  2016/2169/RI  del  18
ottobre 2016, a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  9.393,59
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Livorno. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  58.286,46,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 9.393,59.