Art. 4 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                     al Comune di Porto Azzurro 
 
  1. Le risorse a qualsiasi  titolo  spettanti  al  Comune  di  Porto
Azzurro (LI) sono ridotte annualmente in misura pari  alla  riduzione
delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta'  al
medesimo   comune   dell'immobile   denominato   «Miniere   dell'Elba
Capobianco e Terranera», meglio  individuato  nel  provvedimento  del
direttore  regionale  dell'Agenzia  del  demanio-Direzione  regionale
Toscana  e  Umbria  prot.  n.  2016/889/R.I.  del  9   maggio   2016,
rettificato con provvedimento prot. n. 2020/278/RI  del  14  febbraio
2020, a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  2.579,48
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del  Comune  di  Porto
Azzurro. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  17.147,20,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 2.579,48.