Art. 5 Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Rio 1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Rio (LI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Area ex miniera dell'Elba» e «Area ex miniera dell'Elba», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria, rispettivamente, prot. n. 2016/867/R.I del 9 maggio 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/276/R.I. del 14 febbraio 2020 e prot. n. 2016/872/R.I. del 9 maggio 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/277/R.I. del 14 febbraio 2020, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 19.415,43 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Rio. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 129.064,87, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 19.415,43.