Art. 5 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                          al Comune di Rio 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune  di  Rio  (LI)
sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle  entrate
erariali conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al  medesimo
comune degli immobili denominati «Area ex miniera dell'Elba» e  «Area
ex miniera  dell'Elba»,  meglio  individuati  nei  provvedimenti  del
direttore  regionale  dell'Agenzia  del  demanio-Direzione  regionale
Toscana e Umbria, rispettivamente, prot. n. 2016/867/R.I del 9 maggio
2016, rettificato con provvedimento prot.  n.  2020/276/R.I.  del  14
febbraio 2020 e prot. n. 2016/872/R.I. del 9 maggio 2016, rettificato
con provvedimento prot. n. 2020/277/R.I.  del  14  febbraio  2020,  a
decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  19.415,43
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Rio. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti ad  euro  129.064,87,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 19.415,43.