Allegato Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montefalco» Al disciplinare di produzione della DOP (DOC) dei vini «Montefalco», come da ultimo consolidato con le proposte di modifica di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, richiamato nelle premesse, sono proposte le seguenti modifiche: all'art. 5 (Norme per la vinificazione). - il seguente comma 1: «5.1. Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni le aziende che gia' dispongono della relativa autorizzazione in deroga ad effettuare le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio fuori della zona di produzione, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.»; e' sostituito con il seguente testo: «5.1. Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che le operazioni di cui al comma 1 siano effettuate in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma comunque all'interno del territorio amministrativo dei Comuni di Foligno e di Spoleto, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende singole o associate che gia' vinificavano, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione di "Montefalco", alla data del 13 aprile 1990, rivendicando la DOC. Tale provvedimento viene preso conformemente all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del regolamento delegato (UE) n. 33/2019. Sono fatte salve le autorizzazioni precedentemente rilasciate.»; all'art. 5 (Norme per la vinificazione). - il seguente comma 2: «5.2. Imbottigliamento. Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Montefalco" devono essere effettuate all'interno del territorio delimitato di cui al comma 5.1 del presente articolo. Conformemente all'art. 8 del regolamento n. 607/2009, l'imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la reputazione del vino "Montefalco" DOC, garantirne l'origine e assicurare l'efficacia dei relativi controlli. Conformemente al medesimo art. 8 del regolamento CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 61/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2010.»; e' sostituito con il seguente testo: «5.2. Imbottigliamento. Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Montefalco" devono essere effettuate all'interno del territorio delimitato di cui al comma 5.1 del presente articolo. Conformemente all'art. 4 del regolamento (UE) n. 33/2019, l'imbottigliamento o il condizionamento devono aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o la reputazione dei vini o garantirne l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35, paragrafo 3, lettera c) della legge 12 dicembre 2016, n. 238.»; all'art. 7 (Designazione e presentazione). - dopo il comma 7.3 (Caratteri e posizione in etichetta), e' aggiunto il seguente comma 7.4: «7.4. Nome geografico piu' ampio. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso del nome geografico piu' ampio Umbria, ai sensi dell'art. 29, comma 6 della legge n. 238/2016. Il nome Umbria deve essere separato dal nome geografico della denominazione e dalla menzione "Denominazione di origine controllata". I caratteri del nome Umbria devono avere un'altezza inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Montefalco Sagrantino e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensita' colorimetrica.».