(Allegato)
                                                             Allegato 
 
    Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione 
  della denominazione di origine controllata dei vini «Montefalco» 
 
    Al  disciplinare  di  produzione  della  DOP   (DOC)   dei   vini
«Montefalco», come da ultimo consolidato con le proposte di  modifica
di cui al decreto  ministeriale  26  luglio  2016,  richiamato  nelle
premesse, sono proposte le seguenti modifiche: 
      all'art. 5 (Norme per la vinificazione). - il seguente comma 1: 
        «5.1. Zona di vinificazione. 
        Le  operazioni   di   vinificazione   e   di   invecchiamento
obbligatorio  devono  essere   effettuate   nell'ambito   dell'intero
territorio dei comuni compresi, anche  se  solo  parzialmente,  nella
zona di produzione di cui all'art. 3. 
        Tuttavia,  tenuto  conto  dei  diritti  acquisiti,   potranno
continuare a svolgere le suddette  operazioni  le  aziende  che  gia'
dispongono della relativa autorizzazione in deroga ad  effettuare  le
operazioni di  vinificazione  ed  invecchiamento  obbligatorio  fuori
della zona di produzione, prima dell'entrata in vigore  del  presente
disciplinare di produzione.»; 
      e' sostituito con il seguente testo: 
        «5.1. Zona di vinificazione. 
        Le  operazioni   di   vinificazione   e   di   invecchiamento
obbligatorio  devono  essere   effettuate   nell'ambito   dell'intero
territorio dei comuni compresi, anche  se  solo  parzialmente,  nella
zona di produzione di cui all'art. 3. 
        Tuttavia, tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali,  e'
consentito che le operazioni di cui al comma 1  siano  effettuate  in
cantine situate al di fuori  del  territorio  suddetto,  ma  comunque
all'interno del territorio amministrativo dei Comuni di Foligno e  di
Spoleto, sempre che tali  cantine  siano  di  pertinenza  di  aziende
singole  o  associate  che   gia'   vinificavano,   singolarmente   o
collettivamente, uve idonee alla  produzione  di  "Montefalco",  alla
data del 13 aprile 1990,  rivendicando  la  DOC.  Tale  provvedimento
viene preso conformemente all'art. 5, comma 1, lettere a)  e  b)  del
regolamento  delegato  (UE)  n.  33/2019.   Sono   fatte   salve   le
autorizzazioni precedentemente rilasciate.»; 
      all'art. 5 (Norme per la vinificazione). - il seguente comma 2: 
        «5.2. Imbottigliamento. 
        Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di
origine controllata "Montefalco" devono essere effettuate all'interno
del territorio delimitato di cui al comma 5.1 del presente articolo. 
        Conformemente  all'art.  8  del  regolamento   n.   607/2009,
l'imbottigliamento deve aver luogo  nella  predetta  zona  geografica
delimitata per salvaguardare la qualita',  la  reputazione  del  vino
"Montefalco" DOC, garantirne l'origine e assicurare  l'efficacia  dei
relativi controlli. 
        Conformemente al  medesimo  art.  8  del  regolamento  CE  n.
607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei  soggetti  che
tradizionalmente hanno  effettuato  l'imbottigliamento  al  di  fuori
dell'area di  produzione  delimitata,  sono  previste  autorizzazioni
individuali alle condizioni di cui all'art. 10, comma 3  del  decreto
legislativo n. 61/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
26 aprile 2010.»; 
      e' sostituito con il seguente testo: 
        «5.2. Imbottigliamento. 
        Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di
origine controllata "Montefalco" devono essere effettuate all'interno
del territorio delimitato di cui al comma 5.1 del presente articolo. 
        Conformemente all'art. 4 del  regolamento  (UE)  n.  33/2019,
l'imbottigliamento o  il  condizionamento  devono  aver  luogo  nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la  qualita'  o
la  reputazione  dei  vini  o  garantirne  l'origine   o   assicurare
l'efficacia dei controlli. 
        A salvaguardia dei diritti  precostituiti  dei  soggetti  che
tradizionalmente hanno  effettuato  l'imbottigliamento  al  di  fuori
dell'area  di  produzione  delimitata  sono  previste  autorizzazioni
individuali alle condizioni di cui all'art. 35, paragrafo 3,  lettera
c) della legge 12 dicembre 2016, n. 238.»; 
      all'art. 7 (Designazione e presentazione). - dopo il comma  7.3
(Caratteri e posizione in etichetta), e' aggiunto il  seguente  comma
7.4: 
        «7.4. Nome geografico piu' ampio. 
        Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui  all'art.
1 e' consentito l'uso del nome geografico piu' ampio Umbria, ai sensi
dell'art. 29, comma 6 della legge n. 238/2016. Il  nome  Umbria  deve
essere separato dal  nome  geografico  della  denominazione  e  dalla
menzione "Denominazione di origine controllata". I caratteri del nome
Umbria devono avere un'altezza inferiore a quella dei  caratteri  che
compongono la denominazione Montefalco Sagrantino e devono  avere  lo
stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza,  colore
e intensita' colorimetrica.».